Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  l'Italia  e  la Libia di
collaborazione  economica  e di regolamento delle questioni derivanti
dalla  Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15
dicembre  1950,  con  scambi  di  Note, concluso in Roma il 2 ottobre
1956.
 Vigente al: 25-6-2014  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  tra  l'Italia  e la Libia di collaborazione economica e di
regolamento    delle    questioni    derivanti    dalla   Risoluzione
dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e
scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.
                               Art. 2.

  Piena  ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di
cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
                               Art. 3.

  Il  completamento  della  valorizzazione  agraria  nei  comprensori
colonici  di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato
e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera'
anche  la  gestione  della  attivita' di colonizzazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
                               Art. 4.

  Il  Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione
con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse
nazionale  per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della
Libia  per  le  spese  che incontrera' per l'attuazione del "Piano di
ulteriore  avvaloramento"  previsto  dall'art.  10 del sopra indicate
Accordo.
  La   convenzione   stabilira'  le  modalita',  i  termini,  nonche'
l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.
                               Art. 5.

  Il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  a versare all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in
dieci  rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad
iniziare  dall'esercizio  1957-58,  a  titolo di rimborso forfettario
delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto
a  favore della propria attivita' di colonizzazione in Tripolitania e
dell'anticipazione  di  lire  660  milioni  concessa  all'Ente per la
colonizzazione  della  Libia  ai sensi della legge 18 agosto 1954, n.
926, le cui disposizioni restano abrogate.
                               Art. 6.

  Per  gli  indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni
di  cui  all'allegato  A  del  citato  Accordo  italo-libico,  che ne
facciano  richiesta  nel  termine di 90 giorni dall'entrata in vigore
dell'Accordo,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 29
ottobre 1954, n. 1050.
                               Art. 7.

  E'  autorizzata  la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni
per  i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che
dovessero   abbandonare   la   Libia,   sempre   che  a  seguito  del
ridimensionamento   dei   comprensori   colonici   conseguente   alla
esecuzione  dell'Accordo  di  cui  all'art.  1,  si renda impossibile
l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.
                               Art. 8.

  Le  somme  che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti
di  credito  di  cui  all'art.  4,  non  potranno superare lire 1.200
milioni  nell'esercizio  1957-58,  lire  850  milioni  nell'esercizio
1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.
  Agli   oneri  di  complessive  lire  3.200  milioni  derivanti  per
l'esercizio   1957-58  dall'applicazione  della  presente  legge,  si
provvedera'  a carico del fondo dello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro  per  l'esercizio  medesimo,  destinato a
sopperire  agli  oneri  dipendenti  da  provvedimenti  legislativi in
corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Lacco Ameno, addi' 17 agosto 1957

                               GRONCHI

                                                ZOLI - PELLA - MEDICI
                                                        - GUI - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
                   Accordo fra l'Italia e la Libia 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                 IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI LIBIA 
 
  Allo scopo di definire in maniera amichevole e con reciproca 
soddisfazione le questioni in pendenza fra i due Paesi; 
  Tenuta presente la Risoluzione del 15 dicembre 1950, n. 388 V, con 
cui l'Assemblea generale delle  Nazioni  Unite  adotto'  disposizioni
economiche e finanziarie relative alla Libia; 
  Nel desiderio di iniziare una nuova fase delle loro relazioni e di 
instaurare una sempre piu' intima amicizia e cooperazione fra  i  due
Popoli; 
 
                    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
                             Articolo 1. 
 
  I due Governi inizieranno, al piu' presto possibile, trattative per 
la stipulazione di un Trattato di commercio e  navigazione  e  di  un
Accordo culturale da inserire nel piu' vasto quadro di un Trattato di
amicizia fra i due Paesi. 
 
                             Articolo 2. 
 
  Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la 
Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V. 
 
                             Articolo 3. 
 
  I due Governi dichiarano che lo Stato Libico e' succeduto allo 
Stato italiano nei diritti sul  demanio  pubblico  e  sul  patrimonio
indisponibile. 
 
                             Articolo 4. 
 
  Il Governo italiano, in adempimento di quanto previsto dalla 
Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico  dei
beni mobili ed  immobili  esistenti  in  Libia  che  costituivano  il
patrimonio disponibile  dello  Stato  italiano  od  appartenevano  ad
aziende autonome statali italiane. Il Governo Libico  dal  canto  suo
riconosce che, oltre i beni delle dette categorie,  quali  risultanti
dai registri fondiari e comunque in suo possesso, null'altro avra'  a
pretendere a tale titolo dallo Stato italiano. 
 
                             Articolo 5. 
 
  Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato italiano nei 
diritti relativi ai beni indicati nei precedenti  articoli,  dichiara
di  riconoscere  i  diritti  immobiliari  dei  terzi,  i  quali,   in
conseguenza, non potranno avanzare per tali  diritti  alcuna  pretesa
nei confronti dello Stato italiano.  Il  Governo  Libico  si  riserva
l'esercizio dei  diritti  gia'  spettanti  allo  Stato  italiano  nei
confronti dei terzi. 
 
                             Articolo 6. 
 
  Il Governo italiano, in relazione a quanto disposto dalla 
Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni  situati  in  Libia
indicati  nell'allegato  A  e  appartenenti  agli  Enti   specificati
nell'allegato stesso. 
  Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente 
articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi  con  esclusione
delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani. 
 
                             Articolo 7. 
 
  Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della 
Risoluzione,  lo  Stato  italiano  trattiene,   come   necessari   al
funzionamento dei propri Servizi diplomatici e  consolari  e  per  le
proprie istituzioni scolastiche in Libia,  i  beni  immobili  di  cui
all'allegato B. 
  Il Governo italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro 
un mese  dalla  data  dello  scambio  delle  ratifiche  del  presente
Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente  e  che  -non
sono compresi nell'allegato B. 
  Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un 
mese dallo scambio delle ratifiche, i  titoli  definitivi  di  libera
proprieta'  intestati  alla  Repubblica  italiana  relativi  ai  beni
immobili indicati nel suddetto allegato. 
  Il Governo Libico trasferisce in proprieta' gratuitamente ad una 
istituzione benefica italiana  da  designarsi  dal  Governo  italiano
un'area di mq. 28.000 entro  il  perimetro  della  pianta  annessa  -
allegato C - necessaria per la costruzione di un  ospedale  da  parte
della predetta istituzione, in  base  a  un  progetto  approvato  dal
Governo italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico. 
 
                             Articolo 8. 
 
  Il Governo Libico prende atto che il Governo italiano, nel 
consegnare  i  documenti  che  erano  in  suo  possesso  e   il   cui
trasferimento e' previsto dalla Risoluzione, ha fatto presente che le
ricerche  di  ulteriori  documenti  proseguono  e  che  essi  saranno
consegnati a mano a mano che saranno rinvenuti. 
  I due Governi si impegnano a facilitare la consegna dei documenti 
di reciproco interesse ai cittadini dei due Stati, che  ne  facessero
richiesta, nell'osservanza delle rispettive leggi interne. 
 
                             Articolo 9. 
 
  Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto 
dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione,  in  merito  al  rispetto  dei
diritti ed interessi dei cittadini italiani  in  Libia,  che  nessuna
contestazione, anche da parte di singoli, potra' essere avanzata  nei
confronti delle proprieta' di cittadini italiani in Libia, per  fatti
del Governo e della cessata  Amministrazione  italiana  della  Libia,
intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. 
  Il Governo, Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani 
proprietari di beni in Libia, nel rispetto  della  legge  libica,  il
libero e diretto esercizio dei loro diritti. 
  Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranita' 
fra i due Stati, essendo subentrato nei poteri del  Governo  italiano
anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da
quest'ultimo  a  suo  tempo   accordate,   ha   provveduto   mediante
Commissione mista e in conformita' alla disposizione di cui  all'art.
9, par. 1 della Risoluzione, ad accertare  lo  stato  di  adempimento
degli obblighi previsti dai disciplinari. 
  In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo 
della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'allegato  D
e' stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti  e
si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla  ratifica  del
presente Accordo, i titoli di  piena  e  definitiva  proprieta',  con
cancellazione della clausola risolutiva, per  gli  immobili  indicati
nel  medesimo  allegato  D,  a  condizione  che  i  titolari  abbiano
provveduto o provvedano al pagamento del saldo del prezzo  d'acquisto
stabilito all'atto della concessione. 
 
                            Articolo 10. 
 
  Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola 
a suo tempo intrapresa  dalla  cessata  Amministrazione  italiana  in
Tripolitania e' stato convenuto quanto segue: 
    a) nei comprensori dell'Ente per la colonizzazione e 
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale    -    Ramo
colonizzazione - Giud Daiem  (Oliveti),  Fonduk-el-Togar,  Hascian  e
Azizia (per quanto  riguarda  n.  9  poderi)  non  e'  necessaria  la
esecuzione di ulteriori lavori di valorizzazione agraria  e  pertanto
il  Consiglio  di  sorveglianza   provvedera'   affinche'   l'Ufficio
fondiario libico competente rilasci, nel termine di  tre  mesi  dallo
scambio delle ratifiche del presente Accordo, i titoli definitivi  di
proprieta' dei poderi a  favore  dei  coltivatori  italiani  indicati
nell'elenco allegato E (dall'1 al 7). 
  Il Governo Libico si impegna a dare disposizioni in conformita' al 
predetto Ufficio fondiario; 
    b) la gestione stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale - (Ramo colonizzazione) - e  la  gestione-stralcio  dell'Ente
per la  colonizzazione,  ad  avvenuto  scambio  delle  ratifiche  del
presente Accordo, daranno corso alla stipulazione  dei  singoli  atti
per  il  trasferimento  del  diritto  di  proprieta'  a  favore   dei
coltivatori  italiani  sui  poderi  facenti  parte  dei   comprensori
Az-Zahara  (Bianchi),  An-Nasira,  (Giordani),   Al-Amiria   (Micca),
Ghanima  (Corradini),  Tummina   (Crispi),   Ad-Dafnia   (Garibaldi),
Al-Khadra' (Breviglieri) e Azizia (per  13  poderi)  -  di  cui  alle
planimetrie, allegato E 5 ed allegato F (dall'1 al 5), ed  all'elenco
dei poderi,  allegato  G  (1  e  2)  -  con  facolta'  di  iscrizione
ipotecaria dei debiti colonici a favore dell'Ente finanziatore. 
  Il Governo Libico si impegna a far rilasciare i titoli definitivi 
di proprieta' a favore dei detti coltivatori italiani  da  parte  del
competente Ufficio fondiario per ogni singolo podere entro  tre  mesi
dal momento in  cui  sara'  stata  rilasciata  la  dichiarazione  del
Consiglio  di  sorveglianza  di  constatata  esecuzione  dei   lavori
previsti dallo speciale "piano di ulteriore avvaloramento"  (allegato
H). Il "Piano" sara' finanziato dall'Italia ed eseguito  nel  termine
massimo di quattro anni dallo scambio delle qratifiche  del  presente
Accordo. 
  Il Consiglio di sorveglianza emettera' le dichiarazioni 
sopraspecificate gradualmente non appena  saranno  stati  eseguiti  i
lavori previsti dal "e Piano". Agli effetti di tale accertamento  non
avranno rilevanza i risultati conseguiti a seguito dei detti lavori. 
  Tenuta, presente la necessita' di attuare il "Piano di ulteriore 
avvaloramento",   in   maniera   organica,    la    gestione-stralcio
dell'Istituto   nazionale   della    previdenza    sociale    e    la
gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione della  Libia,  sino
al momento in cui stipuleranno i sopra specificati  singoli  atti  di
trasferimento  di  proprieta'   dei   poderi,   potranno   effettuare
spostamenti di coltivatori italiani da un comprensorio all'altro  tra
quelli sopraindicati e  da  un  podere  all'altro  nell'ambito  dello
stesso comprensorio e  potranno  apportare  modifiche  all'estensione
degli stessi poderi; 
    c) i beni di uso comune, di cui all'allegato I (dall'1 al 10), 
verranno  trasferiti  in  proprieta'  condominiale  alle  cooperative
costituite o  da  costituirsi  fra  i  coltivatori  di  ogni  singolo
comprensorio. 
    Gli immobili, di cui all'allegato L (1 e 2), passeranno in 
proprieta' allo Stato Libico; 
    d) la gestione-stralcio dell'istituto nazionale della previdenza 
sociale (I.N.P.S.) - Ramo Colonizzazione - cedera' a titolo  gratuito
al  Governo  della  Libia  la  centrale  elettrica,   le   linee   di
distribuzione nonche'  i  beni  elencati  nell'allegato  M  siti  nel
comprensorio di  Az-Zahara  (Bianchi).  Tale  cessione  avverra'  non
appena l'Ente Libico per la produzione di energia elettrica  (Tripoli
Electric  Corporation  -  T.E.C.)  sara'  in  condizione  di  fornire
l'energia occorrente alle necessita'  dei  comprensori  di  Az-Zahara
(Bianchi), di An-Nazira (Giordani), di Al-Amiria (Micca), previste in
almeno chilowattora 4000 (quattromila) giornalieri. 
    Alla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo 
verra'  redatto  dai  rappresentanti  dell'Ente  Libico  (T.E.C.)   e
dell'I.N.P.S., il verbale di  consistenza  delle  attrezzature  della
centrale di Az-Zahara (Bianchi). 
    La gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale  (I.N.P.S.)  sino  alla  data  della  detta  cessione   della
centrale, provvedera' a proprie  spese  alla  manutenzione  ordinaria
compresa  quella  dei  motori  attualmente  efficienti,  in  modo  da
consegnarli funzionanti e tali che la loro capacita' di produttivita'
presenti unicamente il deperimento causato dal periodo di uso. 
    L'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (T.E.C.) al 
momento in cui rilevera' la predetta centrale  elettrica,  stipulera'
singoli contratti con i  coltivatori  italiani  utenti  nei  suddetti
comprensori, in base alle condizioni e alle tariffe ordinarie vigenti
in Libia per uso agricolo e per illuminazione. 
  Nel frattempo, ed allo scopo di mettere in condizione la 
gestione-stiralcio dell'I.N.P.S. - Ramo  colonizzazione  -  di  poter
realizzare il previsto "piano di ulteriore  avvaloramento",  allegato
al presente Accordo, nei predetti tre comprensori il Governo Libico: 
    1) s'impegna a far rispettate dal detto Ente Libico (T.E.C.) il 
contratto a suo tempo  stipulato  tra  l'I.N.P.S.  e  la  S.E.C.I.  a
tuttora in vigore per la fornitura, di energia elettrica  integrativa
di 1200 (milleduecento) chilowattora giornalieri; 
    2) a cedere, inoltre, entro il febbraio 1957 l'uso del motore 
Diesel Tosi J 08 (Kw 800) che verra' installato  nella  centrale  del
comprensorio  di  Az-Zaliara  (Bianchi)  a   cura   e   spese   della
gestione-stralcio dell'I.N.P.S.; 
    e) i poderi e i terreni non inclusi nella delimitazione 
perimetrale dei comprensori di cui alla lettera a) e  b)  di  Azizia,
Fonduk-el-Togar, Ar-Zhara (Bianchi), An-Nasira (Giordani),  Al-Amiria
(Micca),  Tummina   (Crispi),   Ad-Dafnia   (Garibaldi),   Al-Khadra'
(Breviglieri), Ghanima (Corradini) (vedi allegato N (1 e  2)  saranno
restituiti  allo  Stato  Libico.  I  comprensori  di  Qasr  Garabulli
(Castelvedere), Al-Guseca (Marconi),  Tarluna,  Al-Krarim  (Gioda)  e
Sidi Essed (Tazzoli) verranno altresi' restituiti allo Stato  Libico,
che rispettera' i diritti derivanti dai disciplinari  di  concessione
nei confronti di quei coltivatori che  decidessero  di  rimanere  nei
loro poderi (vedi allegato 0 dall'1 al 6); 
    f) alla data del 30 novembre 1956 sara' costituito un Consiglio 
di sorveglianza misto italo-libico regolato dallo statuto -  allegato
P. 
  Con la costituzione del detto Consiglio di sorveglianza cesseranno 
i provvedimenti relativi alla misura  cautelare  ("custodia")  emessa
nei confronti dei due Enti  di  colonizzazione  di  cui  al  presente
articolo. 
 
                            Articolo 11. 
 
  Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in 
Libia dei finanziamenti necessari alle  due  Gestioni-stralcio  degli
Enti di colonizzazione di cui al precedente articolo,  nonche'  delle
forniture alle stesse di  macchinari  ed  altri  materiali,  comunque
occorrenti alla ulteriore valorizzazione agraria dei comprensori. 
  Qualora, nel termine di quattro anni dalla introduzione in Libia, 
tali  macchinari  e  materiali  venissero  ad   avere   una   diversa
destinazione, rimane inteso che essi potranno  essere  sottoposti  al
pagamento dei normali diritti doganali. 
  Il Governo Libico garantisce che saranno mantenute le agevolazioni 
fiscali attualmente in vigore per quanto riguarda i trasferimenti del
diritto di proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori. 
 
                            Articolo 12. 
 
  L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui 
iniziera'  il  funzionamento,  si  assumera'  le  obbligazioni  degli
Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) contratte  nei
confronti  degli  assicurati  abitanti  a  tale  data  in  Libia.  Il
trasferimento delle obbligazioni avverra' in base alle norme  e  alle
modalita' di cui all'allegato Q. 
  Gli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - 
I.N.P.S.), alla data suindicata, trasferiranno all'Istituto libico le
riserve nell'ammontare complessivo  di  lire  libiche  175.000  (lire
libiche centosettantacinquemila). 
  I predetti tre Istituti italiani, allo scopo anche di agevolare 
l'Istituto libico nella costituzione di  proprie  riserve,  cederanno
tutti i loro beni mobili ed immobili, situati in Libia, eccedenti  il
valore delle riserve, per il prezzo di  lire  libiche  325.000  (lire
libiche trecentoventicinquemila). 
 
                            Articolo 13. 
 
  Il Governo italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n. 
1117, e' stato regolato da parte sua il pagamento  delle  pensioni  e
degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile,
gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana  della  Libia,
con rispetto dei diritti quesiti del personale stesso. 
 
                            Articolo 14. 
 
  Le disposizioni dell'art. 8 della Risoluzione sulla proprieta' 
letteraria ed industriale restano in vigore fra i due Governi. 
 
                            Articolo 15. 
 
  A) I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia 
definitivamente dopo il 10 giugno 1940 e prima dell'entrata in vigore
del presente  Accordo,  purche'  residenti  in  Libia  prima  del  15
dicembre 1950, fissando la loro normale residenza in Italia,  possono
vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili  e  trasferire  in
Italia i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato  delle
vendite dei loro beni mobili ed immobili. 
  B) I cittadini italiani, residenti in Libia anteriormente al 15 
dicembre 1950, che abbiano conservato la loro  normale  residenza  in
Libia fino alla, data dell'entrata in vigore del presente  Accordo  e
che intendano rientrare definitivamente in Italia, possono, entro  il
termine di quattro anni previsto qui di seguito, vendere  liberamente
i loro beni mobili ed immobili e trasferire in  Italia  i  loro  beni
mobili e capitali ivi compreso il ricavato  della  vendita  dei  loro
beni, mobili ed immobili. 
  C) Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con 
sede sociale in Italia, possono trasferire in Italia entro il termine
prescritto qui di seguito i loro beni mobili e capitali, ivi compreso
il ricavato della vendita dei loro beni e  della  liquidazione  delle
loro attivita'. 
  Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con sede 
sociale in Libia, che desiderano trasferire  detta  sede  in  Italia,
possono trasferire, entro il termine prescritto, i loro beni mobili e
capitali e il ricavato della vendita dei loro beni esistenti in Libia
e della liquidazione delle loro attivita' a condizione che  piu'  del
50%  del  capitale  della  societa'  appartenga  a  persone   fisiche
normalmente residenti fuori della Libia o a persone giuridiche la cui
sede centrale sia fuori della Libia e a  condizione  che  la  maggior
parte della loro attivita' sia esercitata fuori della Libia. 
  D) Il trasferimento dei beni mobili e capitali sara' effettuato 
secondo le norme e modalita' seguenti: 
    1) gli interessati devono provvedere alla vendita dei loro beni 
entro il periodo  di  quattro  anni  dalla  data  dello  scambio  dei
documenti di ratifica del presente Accordo e  presentare  al  Governo
Libico, entro tale termine, le loro richieste  per  il  trasferimento
dei loro capitali ed il Governo Libico si riserva, il  pieno  diritto
di predisporre  tutti  quei  provvedimenti  che  reputa  necessari  e
indispensabili per l'accertamento della nazionalita' del richiedente,
della sua, residenza  in  Libia,  della  sua  effettiva  qualita'  di
proprietario dei beni da trasferire ed in generale per l'accertamento
di quanto si renda necessario per l'effettuazione del  trasferimento,
senza peraltro che da cio' possa derivare ai cittadini italiani alcun
intralcio  o  impedimento   all'esercizio   del   loro   diritto   al
trasferimento o alcuna lesione a tale diritto in qualsiasi maniera; 
    2) il Governo Libico concede l'autorizzazione ai trasferimenti 
fino alla concorrenza di lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila)
per ciascuna domanda e per in importo annuo complessivo non inferiore
alle lire libiche 300.000 (lire libiche trecentomila) sino  a  totale
esaurimento delle richieste di trasferimento. 
  L'eventuale disponibilita' del plafond, annuo sara' utilizzata per 
soddisfare le richieste di trasferimento eccedenti  le  lire  libiche
5.000   (lire   libiche   cinquemila).   Per   il   primo    biennio,
esclusivamente, la, quota del plafond, eventualmente  non  utilizzata
durante il primo anno, verra' aggiunta al plafond del secondo anno. 
  Qualora, alla fine di ciascun anno, il plafond, non presentasse 
disponibilita' per soddisfare tutte  le  richieste,  i  trasferimenti
rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti, saranno  autorizzati
con ordine prioritario, rispetto alle domande dell'anno successivo; 
    3) i beni da trasferire sono quelli che appartengono al 
richiedente alla  data  del  31  marzo  1956.  La  priorita'  per  il
trasferimento sara' determinata, dalla data  di  presentazione  della
relativa richiesta; 
    4) i beni autorizzati per il trasferimento saranno esenti dai 
diritti di esportazione. 
  Resta inteso, agli effetti dell'applicazione delle presenti 
disposizioni  ed  indipendentemente  dall'adempimento  di   tutti   i
requisiti previsti o necessari per dar corso al trasferimento, che le
autorita' libiche non sono tenute ad autorizzare irrevocabilmente  il
richiesto trasferimento se non dopo l'accertamento che il richiedente
abbia definitivamente lasciato la Libia e abbia provveduto a  saldare
tutti i debiti accertati e le imposte eventualmente a suo carico. 
 
                            Articolo 16. 
 
  Lo Stato italiano, nello spirito di amicizia e di collaborazione 
che viene a stabilirsi fra i due Paesi, versera' allo Stato Libico la
somma  di  lire  libiche  2.750.000   (lire   libiche   due   milioni
settecentocinquantamila)   quale   contributo   alla    ricostruzione
economica della Libia. 
  Detto contributo sara' cosi' corrisposto: 
    lire libiche 1.000.000 (lire libiche un milione) da versarsi in 
contanti entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche; 
    lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione 
settecentocinquantamila), il cui controvalore in lire italiane dovra'
essere impiegato da  parte  del  Governo  Libico  per  l'acquisto  in
Italia,  in  tre  esercizi   finanziari   successivi,   di   prodotti
dell'industria italiana. 
  I due Governi stabiliranno, di comune intesa, la natura di tali 
prodotti e le modalita' di fornitura e di pagamento. 
 
                            Articolo 17. 
 
  I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali 
divergenze che potessero sorgere, relativamente alla  interpretazione
o alla applicazione di quanto previsto dal presente Accordo. 
 
                            Articolo 18. 
 
  I due Governi, nel dichiarare di loro piena soddisfazione le intese 
raggiunte col presente Accordo, confermano di aver definito tutte  le
questioni dipendenti  dalla  Risoluzione  o  con  questa  connesse  o
dipendenti dal passaggio di sovranita'. 
 
                            Articolo 19. 
 
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio 
delle ratifiche. 
 
  Fatto in duplice copia nella lingua araba ed italiana, che fanno 
entrambe ugualmente fede, a Roma il giorno  2  del  mese  di  ottobre
dell'anno millenovecentocinquantasei. 
                                PER IL GOVERNO LIBICO 
                   Il Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
                                  MUSTAFA BEN HALIM 
 
       PER IL GOVERNO ITALIANO 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                  SEGNI 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
                             ALLEGATO A 
 
  A) Enti per i quali lo Stato Libico succede al patrimonio esistente 
nel suo territorio: 
    1) Sezione autonoma per le case popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.). 
    2) Ente turistico ed alberghiero della Libia (E.T.A.L.). 
    3) Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli (E.A.F.C.), 
comprese  le  costruzioni  esistenti  nell'area   della   Fiera   con
esclusione dell'edificio adibito a scuola che resta,  destinato  come
tale alla "Collettivita' italiana". 
    4) Ente italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.). 
    5) Azienda tabacchi italiani (A.T.I.), per la quale il Governo 
Libico  s'impegna  a  rispettare  il  diritto  dei  coltivatori  alle
concessioni agricole, a termine della Risoluzione. 
    6) Magazzini generali di Tripoli. 
    7) Automobile Club di Tripoli (R.A.C.I.). Relativamente al 
credito, verso le autorita' americane, il Governo italiano si impegna
a fare pervenire alle dette autorita' una dichiarazione  che  elimini
l'opposizione al pagamento  dell'Automobile  Club  d'Italia,  purche'
esso avvenga a  favore  di  una  istituzione  automobilistica  libica
ovvero allo Stato Libico. 
    8) Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.), 
esclusa la palazzina n. 8 in Tripoli, via Pietro Verri. 
  B) Altri enti per i quali vengono trasmessi allo Stato Libico i 
beni, come appresso specificati: 
    1) Banca d'Italia, beni immobili in Libia. 
    2) Quindici per cento delle terre appartenenti alla Societa' 
agricola coloniale della stampa "Emilio De Bono". 
    3) Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) - beni 
immobili e mobili in Libia. La questione della destinazione dei fondi
attualmente  esistenti  e  la  liquidazione  del  personale   saranno
sottoposte ad una Commissione mista, fermo restando che  la  gestione
degli immobili si considera avvenuta per conto del Governo Libico,  a
partire dalla data della Risoluzione. 
 
                             ALLEGATO B 
 
  I) Sedi dell'Ambasciata e Consolato: 
    a) Ambasciata: immobili in Sciara Uahran, 1 Tripoli. 
      Residenza dell'Ambasciatore: Villa in Sciara Sciatt - Tripoli. 
      Consolato generale: Via Amr Ibn el Ass, 105 - Bengasi. 
      Sede dell'Ambasciatore: Cirene, via Apollonia. 
 
  II) Istituzioni scolastiche: 
  Tripoli: 
    edifici siti in Sciara Mizran attualmente occupati dal Liceo 
scientifico e dalla scuola media; 
    costruzioni in Sciara Mizran, Sciara el Uadi e Sciara Labid, 
denominate ex Casa assistenza ed ex Casa del latte; 
    edifici in Sciara Mizran comprendenti la Scuola e Roma", "Regina 
Elena" e "Centrale"; 
    edificio in Giaddat Omar Muktar, denominato Scuola ex-Fiera. 
  Ain Zara (Miani): 
    scuola elementare sita in Ain Zara - Dati fondiari: B/N/116 - 
foglio 39-bis fasc. acc. 28245. 
  Azzahraa (Bianchi): 
    edificio comprendente asilo infantile e scuola elementare, sito 
nel centro di Azzahraa (Bianchi). 
  Alkhaaraa' (Breviglieri): 
    scuola elementare sita nel centro di Alkhandrara' - Dati fondiari 
dipendenti dal fascicolo dem. 19545. 
  Tummina (Crispi): 
    asilo infantile e scuola elementare siti al centro di Tummina. 
  Mellaha: 
    scuola elementare in prossimita' della concessione "Castiglione". 
Dati fondiari dipendenti dal fascicolo dem. 26102. 
  Fonduk Ben Gascir: 
    scuola elementare sita al centro di Fonduk Ben Gascir (Castel 
Benito) - Dati fondiari: foglio 30-bis - fasc. dem. 12861. 
  Fornaci (Miani): 
    scuola elementare al centro di Miani - Dati fondiari: R/N/176 - 
foglio 55-A - fasc. dem. 28195. 
  Addafnia (Garibaldi): 
    edifici siti nel centro di Addafnia adibiti ad asilo infantile e 
scuole elementari - Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 27.322  -
26.664 - 27.511 - 2723. 
  Suani Ben Aden: 
    scuola elementare in prossimita' del Comando di polizia - Dati 
fondiari dipendenti dal fasc. dem. 12861. 
  Sidi Mesri: 
    scuola elementare - Dati fondiari parte del lotto 25-B, fasc. 
dem. 31085. 
  Al Amiria (Micca): 
    scuola elementare nel centro di Al Amiria - Dati fondiari 
dipendenti dal fasc. dem. 26102. 
  Giuod Daiem (Oliveti): 
    scuola elementare sita nel centro di Giuod Daiem (Oliveti) - Dati 
fondiari dipendenti dal fasc. dem. 122971. 
  Sabratha: 
    edificio adibito a scuola elementare. 
  Zavia: 
    edificio attualmente adibito a scuola elementare ed a corsi di 
avviamento  professionale,  sito  in  prossimita'  della  piazza  del
Mercato. 
  Garian: 
    la parte italiana si impegna a consegnare l'edificio attualmente 
adibito a scuole italiane non appena la  parte  libica  avra'  a  sua
volta consegnato  l'edificio  ove  ha  attualmente  sede  il  circolo
sportivo libico e dopo che siano stati eseguiti i necessari lavori di
sistemazione a cura e spese del Governo Libico. 
  Tigrinna: 
    il Governo italiano tratterra' le due ville costruite per 
alloggio insegnanti di cui una ospita presentemente l'asilo italiano. 
La  seconda,  presentemente  abitata  da  cittadini  libici,   verra'
restituita libera da qualsiasi occupante od  impedimento  al  Governo
italiano. Il Governo italiano si  impegna  di  consegnare  l'edificio
presentemente adibito a scuole non appena avra' avuto  in  cambio  la
palazzina sopra indicata. 
  Misurata: 
    il Governo Libico cedera' al Governo italiano l'immobile che 
attualmente ospita l'asilo libico di quella citta'; 
    il Governo italiano consegnera' a sua volta l'edificio delle 
scuole elementari. 
  El Ghanima (Corradini): 
    il Governo Libico cedera' al Governo italiano l'edificio contiguo 
alla scuola occupato attualmente da Agenti di Polizia Libica; 
    il Governo italiano consegnera' a sua volta l'edificio 
attualmente adibito a scuola italiana. 
 
                             ALLEGATO C 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                             ALLEGATO D 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO E-1 
 
ELENCO NOMINATIVO DEI  COLTIVATORI  AI  QUALI  VERRA'  TRASFERITO  IL
      TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI PODERI SOTTO INDICATI 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO E-2 
 
ELENCO NOMINATIVO DEI  COLTIVATORI  AI  QUALI  VERRA'  TRASFERITO  IL
      TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI PODERI SOTTO INDICATI 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO E-3 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO E-4 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO E-5 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO E-6 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            ALLEGATO E-7 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                             ALLEGATO F 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            ALLEGATO F-2 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            ALLEGATO F-3 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            ALLEGATO F-4 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            ALLEGATO F-5 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO G-1 
 
ELENCO  NUMERICO  DEI  PODERI  COMPRESI  NEL  "PIANO   DI   ULTERIORE
                           AVVALORAMENTO" 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            ALLEGATO G-2 
 
ELENCO  NUMERICO  DEI  PODERI  COMPRESI  NEL  "PIANO   DI   ULTERIORE
                           AVVALORAMENTO" 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                             ALLEGATO H 
 
PIANO DI ULTERIORE  AVVALORAMENTO  DELL'OPERA  DI  COLONIZZAZIONE  IN
  TRIPOLITANIA 
 
  Il piano di avvaloramento avra' applicazione nei seguenti 
comprensori: 
    Azzahra (Bianchi); 
    Annasira (Giordani); 
    Al Amirla (Micca); 
    Ghanima (Corradini); 
    Dafnia (Garibaldi); 
    Tummina (Crispi); 
    El Khadra' (Breveglieri); 
    Azizia (n. 13 poderi). 
  Nei comprensori di Giud-Daiem, Hascian ed Azizia sara' provveduto 
alla  regolarizzazione  della,  diretta   utenza   dell'energia   fra
coltivatori italiani e Societa' elettrica e saranno altresi' concluse
intese con la stessa Societa' elettrica per la cessione in proprieta'
- ove gia' non lo sono - delle reti di distribuzione  dell'energia  a
compenso della manutenzione delle linee. 
  Nei detti comprensori continuera' l'assistenza tecnica ai 
lavoratori nel periodo di durata delle gestioni stralcio. 
  Nella fattoria di Giud-Daiem (I.N.P.S.) ove e' prevista la 
sistemazione di due famiglie di coltivatori italiani, si  provvedera'
al necessario potenziamento delle opere idriche. 
  Per gli altri comprensori il Governo italiano, allo scopo di 
consolidare i complessi agrari affidati ai coltivatori italiani,  non
solo nell'interesse dei coltivatori stessi  ma  anche  nell'interesse
dell'economia agricola libica, si propone di far attuare un piano  di
ulteriore avvaloramento da svolgere nel  limite  massimo  di  quattro
anni per portare tutti i comprensori medesimi ad un piu' alto livello
di produttivita' e di indipendenza economica. Si  provvedera'  quindi
al gravoso onere di finanziamento di tale  piano,  che  comprende  la
esecuzione di notevoli lavori e costose dotazioni di attrezzature che
qui di seguito si illustrano per singolo comprensorio. 
1. - Comprensori di Azzahra  (Bianchi),  Annasira  (Giordani)  ed  Al
  Amiria (Micca). 
  I tre comprensori vengono considerati nel loro insieme, sia perche' 
costituiscono nella  realta'  un  unico  accorporamento  sia  perche'
presentano una identica situazione con analoghi problemi. 
  Il programma prevede nuovi impianti arborei di oliveto, mandorleto, 
di  ridotte  superfici  a  vigneto  e   bosco   ad   integrazione   e
completamento di  quelli  gia'  costituiti  in  seccagno,  mentre  e'
previsto l'acquisto e la cessione ai coltivatori italiani  di  piante
di olivo e di agrumi destinate alle zone irrigue. 
  Ci si propone di far si che per ogni podere siano stati messi a 
dimora complessivamente ed indipendentemente dall'epoca di impianto: 
 
    olivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 300 
    mandorli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 100 
    vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ettari n. 1 
    agrumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 150 
    essenze forestali . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 500/600 
    terreno sistemato ad irriguo sia esso nudo 
    che arborato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ettari 21/2-3 
  (in relazione alle possibilita' idriche dei singoli poderi). 
 
  In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficolta' di reperire 
idonee piante  di  olivo  nel  numero  previsto,  ci  si  riserva  di
compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo. 
  Molte migliaia di piante delle essenze piu' adatte, ivi comprese 
quelle   boschive,   saranno   razionalmente   poste   a   dimora   e
successivamente assistite. 
  Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato 
dell'agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste  di
importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo. 
  Si provvedera' con lavorazioni meccaniche alla coltivazione delle 
zone investite a colture arboree seccagne, gia' impiantate o di nuovo
impianto. Le ripetute lavorazioni  meccaniche,  in  base  alla  lunga
esperienza degli agricoltori della Tripolitania, si  sono  dimostrate
indispensabili alle colture  arboree  in  seccagno  per  la  migliore
utilizzazione  delle  scarse  acque  piovane  impedendone   l'inutile
disperdimento per evaporazione e  trattenendole  invece  a  vantaggio
delle piantagioni: le lavorazioni al terreno rappresentano  il  mezzo
migliore per favorire lo sviluppo  e  l'affermarsi  dell'arboreto.  A
tale scopo, per i tre comprensori sopracitati si provvedera' mediante
l'acquisto  e  la  gestione  di  n.  5  trattori  con   le   relative
attrezzature (aratri, erpici e aratri coltivatori) da assegnare poi -
a momento opportuno - alle Cooperative tra coltivatori italiani. 
  Tale attrezzatura ricevera' sicuramente integrazione e 
potenziamento dalla utilizzazione dei  trattori  gia'  di  proprieta'
privata dei singoli coltivatori. 
  Sara' ancora assicurata: 
    a) la normale manutenzione dei fabbricati poderali; 
    b) la manutenzione degli impianti idrici (pozzi, vasche di 
raccolta e canalizzazione). Tali lavori sono di essenziale importanza
dato che i tre comprensori  sono  per  il  momento  imperniati  sulla
coltura irrigua; 
    c) la manutenzione della viabilita' interpoderale, abbisognevole 
di riattamento per facilitare e rendere piu' economici i trasporti. 
  E' pure prevista la integrazione delle scorte vive nonche' delle 
scorte morte, quali carri botte e piccoli attrezzi da lavoro, a  quei
poderi che piu' ne  necessitano  ed  allo  scopo  di  completarne  la
efficienza lavorativa. 
 
2. - Comprensorio di Ghanima (Corradini). 
  Il programma prevede il potenziamento idrico di tutti i poderi, in 
modo da assicurare ad  ogni  coltivatore  una  ragionevole  quota  di
colture irrigue; scavo di circa 15 nuovi pezzi, espurgo e riparazioni
varie ai pozzi gia' esistenti, costituzione  di  vasche  di  raccolta
acqua nei poderi che ne sono  sprovvisti,  impianto  di  sollevamento
acqua con gruppo elettrogeno ad ogni podere od a gruppi di poderi,  a
seconda delle disponibilita' idriche del sottosuolo. 
  In relazione al sopracitato potenziamento idrico dei poderi e' 
prevista la  sistemazione  irrigua  di  1  ettaro  di  superficie  in
ciascuno di essi: in detto appezzamento potra'  essere  coltivato  il
grano necessario alla famiglia ed il  mangime  (ad  integrazione  del
foraggio steppico) per il mantenimento di un animale da lavoro. 
  Ad avvaloramento completato i singoli poderi avranno mediamente la 
seguente consistenza: 
 
    olivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 450 
    mandorli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 450 
    vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 5 
    forestali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 350 
    superficie complessiva irrigabile . . . . . . . . . . . . . ha. 1 
 
  Nella superficie irrigabile si conta di mettere a dimora circa 50 
piante fra olivi e fruttiferi con la distribuzione  da  1500  a  2000
piante circa. In tal modo verra' integrate il patrimonio arboreo gia'
esistente. 
  Alle lavorazioni meccaniche del terreno verranno destinati n. 2 
trattori e  relativa  attrezzatura  meccanica  di  aratri  ed  erpici
polidischi da gestirsi direttamente e da assegnare  in  seguito  alla
costituenda Cooperativa tra coltivatori italiani. 
  Trattandosi di comprensorio prevalentemente seccagno, i gia' 
ricordati vantaggi derivanti dalle ripetute lavorazioni  del  terreno
serviranno a consolidare il patrimonio arboreo in una zona  a  scarse
precipitazioni, accelerando il raggiungimento  della  fase  di  piena
produzione. 
 
  Sono previste le spese: 
    a) per la integrazione delle scorte vive e morte; 
    b) per la normale manutenzione e riparazione del fabbricati; 
    c) per il mantenimento delle strade o piste interpoderali. 
 
3. - Comprensorio di Dafnia (Garibaldi). 
  Il nuovo programma di consolidamento dei poderi del comprensorio 
prevede  la  realizzazione  di  circa   100/120   impianti   poderali
costituiti dal  pozzo  munito  di  elettropompa  azionata  da  gruppo
elettrogeno. Tali impianti saranno effettuati al fine  di  consentire
ai coltivatori la costituzione di una quota di irriguo per produzioni
ortive e di semi-irriguo a beneficio di  una  parte  dell'arboreto  e
delle colture stagionali segnatamente foraggere. Il numero dei  pozzi
potra' variare in relazione all'esito degli  scavi  in  corso  ed  ai
sondaggi che  riveleranno  la  effettiva  potenzialita'  della  falda
idrica. 
  Gli impianti verranno completati con la costruzione della cabina 
per il gruppo elettrogeno, e con messa in opera, nei singoli  poderi,
di vaschette di distribuzione e di  canalette  prefabbricate  per  la
distribuzione dell'acqua. 
  Allo scopo di mettere le colture arboree nelle condizioni piu' 
favorevoli per raggiungere rapidamente la stazione produttiva, verra'
utilizzata al massimo  l'attrezzatura  meccanica  (trattori,  aratri,
erpici, ecc.) gia' di proprieta' dei singoli coltivatori  e  verranno
incoraggiati ulteriori acquisti di nuove attrezzature  meccaniche  in
modo che possa avvantaggiarne l'intero comprensorio. 
  Particolare importanza hanno nel comprensorio le lavorazioni 
meccaniche al terreno, lavorazioni che non  possono  essere  eseguite
coi mezzi animali, ma che d'altra parte debbono essere effettuate con
la tempestivita' e la frequenza che esige la natura  stessa  seccagna
delle superfici arborate. 
  Il nuovo ordinamento colturale medio sara' impostato sul seguente 
schema poderale: 
 
    oliveto . . . . . . . . . . . . . . . ha. 10 con 250 olivi circa; 
    oliveto-vigneto . . . . . . . . . . . . ha. 2 con 50 olivi circa; 
    mandorleto. . . . . . . . . . . . . ha. 2 con 100 mandorli circa. 
 
  In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficolta' di reperire 
idonee piante  di  olivo  nel  numero  previsto,  ci  si  riserva  di
compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo. 
  Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato 
dell'agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste  di
importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo. 
  In relazione poi a quelle che saranno le disponibilita' idriche nei 
singoli poderi, si presume di poter rendere irrigabile una superficie
aggirantesi da 1 a 2 ettari.  Tali  superfici  verranno  destinate  a
colture ortive ed a foraggere ad integrazione  dei  mangimi  steppici
onde creare la possibilita' di mantenimento di un  sia  pure  ridotto
numero di capi  di  bestiame  da  lavoro  o  da  carne.  La  restante
superficie poderale verra' destinata alle colture cerealicole, con il
dovuto rispetto alle piantagioni. 
  Nei poderi che resteranno completamente seccagni per mancato 
reperimento della falda o per  scarso  rendimento  della  stessa,  si
rendera' necessario integrare la superficie poderale  per  consentire
al contadino di dedicarsi in modo piu'  estensivo  e  razionale  alla
coltura cerealicola in seccagno. 
 
  Si prevede ancora: 
    a) una speciale assistenza ai coltivatori per la gestione nei 
primi anni degli impianti idrici; 
    b) la integrazione delle scorte vive e morte, sopratutto con 
attrezzi  ed  animali  da  lavoro  a   sussidio   delle   lavorazioni
meccaniche; 
    c) la normale manutenzione dei fabbricati; 
    d) la manutenzione delle strade e delle piste interpoderali, di 
particolare   importanza   dato   lo   sviluppo   territoriale    del
comprensorio, all'infuori delle strade  la  cui  manutenzione  e'  di
competenza della pubblica Amministrazione. 
 
4. - Comprensorio di Tummina (Crispi): 
  Il comprensorio trova le sue ragioni di vita nella utilizzazione 
delle acque artesiane e pertanto il  lavoro  di  maggiore  importanza
anche agli effetti della spesa consistera' nella perforazione a nuovo
dei pozzi artesiani in sostituzione di quelli resisi inattivi o quasi
per deperimento delle colonne metalliche di rivestimento.  Il  lavoro
e' in corso su precedente previsione, ma un piu' approfondito  studio
delle opere ha messo in evidenza  varie  difficolta'  tecniche  e  la
necessita' di addivenire a modalita' di  esecuzione  piu'  complesse,
tecnicamente piu' aggiornate ma piu' costose, pur  di  garantire  una
buona efficienza ed  una  lunga  durata  degli  impianti,  altrimenti
soggetti a  rapido  deperimento  in  relazione  alle  caratteristiche
chimiche delle acque ed elettrochimiche dei terreni attraversati. 
  Per alcuni pozzi verranno messi in opera, allorche' non vi e' la 
risalienza  oltre  il  piano  di  campagna,   moderni   impianti   di
sollevamento dell'acqua. Naturalmente bisognera'  prevedere  notevoli
lavori di ripristino e di perfezionamento alle canalizzazioni  aperte
di distribuzione dell'acqua  ed  il  rifacimento  a  nuovo  con  tubi
eternit della rete di distribuzione chiusa di due pozzi:  ambedue  le
opere sono richieste dalla natura stessa delle acque artesiane. 
  Anche in questo comprensorio si dovra' provvedere: 
    a) alla ordinaria manutenzione ed alla riparazione di gran parte 
delle case coloniche; 
    b) alla integrazione delle scorte vive e morte, sopratutto con 
l'acquisto di animali da lavoro per la lavorazione  del  terreno  nei
poderi di limitata estensione (ha. 15 circa). 
  Le piantagioni dei poderi sono praticamente al completo, per cui 
gli impianti arborei saranno limitati ai necessari risarcimenti od  a
qualche  completamento  la   ove   sussistano   deficienze.   Saranno
sostituite altresi' fasce frangivento di acacia  australiana  su  una
superficie  complessiva  di  circa  50  ha.,  opera   di   essenziale
importanza ed indispensabile per fissare zone sabbiose che minacciano
seriamente l'efficienza dei poderi contigui. 
 
5. - Comprensorio di El Khadra' (Breviglieri): 
  I poderi del comprensorio sono ormai efficienti ed in produzione 
avanzata,  ma  e'   indispensabile   intensificare   le   lavorazioni
meccaniche alle piantagioni per metterle nelle migliori condizioni di
rigoglio ed assicurare una piu' costante e normale produzione: quindi
ripetute  lavorazioni  (arature   e   erpicature)   per   evitare   i
disperdimenti di acque del sottosuolo e  garantire  alle  piantagioni
arboree quanta piu' umidita' passibile che non puo' venire che  dalle
non abbondanti precipitazioni che  si  verificano  annualmente  nella
zona.  A.tale  fine  verra'  utilizzata  al  massimo   l'attrezzatura
meccanica (trattori, aratri, erpici, ecc.)  gia'  di  proprieta'  dei
singoli coltivatori e verranno altresi' incoraggiati gli acquisti  di
nuove  attrezzature  meccaniche  in  modo  che  possa  avvantaggiarne
l'intero comprensorio. 
  Come nuovi impianti arborei, data la entita' di quelli esistenti, 
ci  si  limitera'  a  qualche  completamento  negli  oliveti  e   nei
mandorleti (n. 1000/1500 piante) e piu' che altro  alla  costituzione
di nuovi vigneti (ettari 50 circa) con ubicazione piu' adatta in quei
poderi, dove le viti sono attualmente soggette ai danni delle  gelate
primaverili. 
  Le consistenze medie poderali definitive saranno per tanto le 
seguenti: 
 
    oliveto. . . . . . . . . . . . . . . . ha. 20 con 50 olivi circa; 
    oliveto-vigneto. . . . . . . . . . . . ha. 5 con 100 olivi circa; 
    mandorleto. . . . . . . . . . ha. 4/5 con 200/250 mandorli circa. 
 
  Va notato che nel comprensorio esistono poderi di superficie 
inferiore a quella totale prevista nello schema di cui sopra. 
  Nel comprensorio si preventivano anche le spese seguenti: 
    a) di ordinaria manutenzione alle case poderali; 
    b) di manutenzione dell'acquedotto e degli aeromotori poderali; 
    c) di manutenzione delle strade e delle piste interpoderali; 
all'infuori delle strade la cui manutenzione e' di  competenza  della
pubblica Amministrazione. 
  Saranno altresi' integrate le scorte vive e morte: le prime con 
l'acquisto di animali da lavoro - muli - per i servizi di trasporto e
le lavorazioni del terreno specialmente nei vigneti; le  seconde  con
attrezzature varie - quali i carri - o piccoli attrezzi. 
 
6. - Comprensorio di Azizia (13 poderi): 
  Si provvedera' a completare l'avvaloramento gia' esistente per 
portare il podere sulla base delle seguenti consistenze medie: 
 
  mandorleto . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 10 con 500 mandorli; 
  bosco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 3 con 600 eucalipti; 
  irriguo olivato . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 3 con 50 olivi. 
 
  Il bosco verra' situato al confine esterno del podere, in modo che 
serva anche da frangivento protettivo dei  poderi.  Naturalmente  nei
poderi dotati solo di  aeromotore,  qualora  non  sia  possibile  far
effettuare  l'allacciamento  dell'energia  elettrica,  l'irriguo   si
limitera' alle disponibilita' idriche. 
  Il complesso programma piu' sopra esposto comporta un'opera assidua 
di assistenza tecnica nei vari comprensori ed ai singoli coltivatori,
nonche' una organizzazione  di  vivai  di  piante,  impiego  di  mano
d'opera  specializzata,  quali  motoristi  e  trattoristi,  potatori,
innestatori, ecc. 
  Si richiede ancora la riorganizzazione centrale e periferica di 
assistenza e controllo dei lavori, di amministrazione di due Enti  di
colonizzazione  (Istituto  della  previdenza  sociale  ed   Ente   di
colonizzazione della Libia), durante il  periodo  previsto  entro  un
limite massimo di quattro anni, per lo sviluppo dell'intero Piano  di
ulteriore avvaloramento. 
  Per cui, se ai lavori, alle opere ed alle attrezzature meccaniche 
(trattori, aratri, erpici, ecc.) occorrenti, si aggiungono  le  spese
di organizzazione amministrativa e di assistenza tecnica,  e'  facile
comprendere quale immane sacrificio sara' necessario affrontare  allo
scopo di incrementare l'efficienza dei  comprensori  in  modo  che  i
coltivatori italiani possano trarre dal loro lavoro motivo  di  vita,
apportando contemporaneamente, ed in sempre maggiore misura, il  loro
valido contributo  alla  affermazione  dell'agricoltura  della  Stato
Libico che li ospita. 
 
                            ALLEGATO I-1 
 
  I.N.P.S. - Colonizzazione Tripoli 
 
ELENCO DEI BENI D'USO COMUNE DA TRASFERIRE IN PROPRIETA' CONDOMINIALE
                   ALLE COOPERATIVE DI COLTIVATORI 
 
  Comprensorio di Azzahra (Bianchi): 
    1) lotto rimboschito n. 13 (superficie ha. 69 circa); 
    2) casa n. 12, di 2 appartamenti; 
    3) casa n. 13, di 2 appartamenti; 
    4) casa n. 16 composta di n. 7 stanze, 1 torretta, 1 cine-bar, n. 
2 sale da biliardo e n. 2 scantinati; 
    5) casa n. 17, di n. 5 appartamenti ed 1 scantinato; 
    6) officina n. 1; 
    7) officina n. 2; 
    8) molino; 
    9) mascalcia; 
    10) spaccio "Bir Terrina"; 
    11) magazzino esterno del fabbricato n. 2 centrale elettrica; 
    12) zone di rispetto attualmente esistenti per tutti gli immobili 
sopra elencati; 
 
  Comprensorio di Annasira (Giordani): 
    1) casa capo azienda; 
    2) casa tipo A n. 1; 
    3) casa tipo A. n. 2; 
    4) terreno, di Ha. 0,6500 circa, costituente la zona di rispetto 
dei suddetti 3 fabbricati; 
    5) magazzino di n. 9 arcate; 
    6) casa fattoriale 3ª zona; 
    7) casa fattoriale 4ª zona. 
 
  Comprensorio di Al Amiria (Micca): 
    1) casa 1, 3, di 2 appartamenti e relativa zona di rispetto; 
    2) magazzino aziendale di n. 9 arcate. 
 
  Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti): 
    Casa tipo B di n. 2 appartamenti. 
 
  Comprensorio di Ghanima (Corradini): 
    1) casa tipo B n. 1; 
    2) casa tipo B n. 2; 
    3) magazzino aziendale (di n. 6 arcate) e annessi locali di 
fortuna adibiti ad officina aeromotori ed autorimessa; 
    4) zona di rispetto circostante i predetti immobili (terreno di 
ha. 2 circa); 
    5) casa fattoriale n. 1. 
 
                            ALLEGATO I-2 
 
  Ente colonizzazione Libia 
 
           ELENCO DEI BENI DI USO COMUNE DA TRASFERIRE IN 
       PROPRIETA' CONDOMINIALE ALLE COOPERATIVE DI COLTIVATORI 
 
  Comprensorio di Tummina (Crispi): 
    1) edificio civile sito nel villaggio, composto da: 
      uffici, 5 vani e gabinetto alloggio 
      3 vani e servizi 
      alloggio, 3 vani e servizi; 
    2) fabbricato magazzini con grande cortile recinto da muro, 
composto  da  due  capannoni,  due  alloggi,  laboratorio,   tettoie,
officina, depositi, silos interrati; 
    3) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi 
abbinati ciascuno composto da quattro camere e servizi; 
    4) zona, di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 2) e 3) 
in stralcio al podere n. 347; della superficie di ha. 2.50.00 circa; 
    5) fabbricato abitazione aziendale, confinante con il piazzale 
del pozzo 5, formato da due alloggi abbinati,  ciascuno  composto  da
quattro camere e servizi, zona di rispetto di ha. 9 circa; 
    6) pozzi artesiani e relative reti principali e vasche di 
distribuzione, distinti dai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-nuovo, 7,
9, 9-bis, 10-bis - Totale 11 pozzi. 
    7) bosco di acacie australiane ubicato a sud del villaggio, 
confinante con la strada asfaltata a nord, con il podere 345 ad est e
sud, con il podere 344 a sud, con il bosco demaniale di casuarine  ad
ovest, della superficie di ettari 19 circa, (segnato in colore  verde
sulle planimetrie); 
    8) bosco di eucalipti ubicato a nord-ovest del villaggio, 
confinante a nord-est con la zona demaniale del villaggio,  ad  ovest
con la strada asfaltata che conduce dal villaggio al pozzo 5,  a  sud
con il bosco demaniale di casuarine, della  superficie  di  ettari  7
circa (segnato in colore verde sulle planimetrie); 
    9) bosco misto di acacie australiane, eucalipti, casuarine, 
ubicato ad ovest dei poderi 143 e 344; della superficie di  ettari  9
circa (segnato in colore verde sulle planimetrie). 
 
  Comprensorio di Dafnia (Garibaldi): 
    1) fabbricato civile uffici ed alloggi composto da: 
      uffici con tre vani e gabinetto; 
      alloggio con sei vani e servizi; 
      alloggio con tre vani e servizi; 
    2) fabbricato magazzino composto da due capannoni, due alloggi, 
mulino, laboratori, silos esterni interrati; 
    3) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1) 2): 
confinante a nord con il bosco di eucalipti retrostante al villaggio,
ad est e sud con il podere n. 261, ad ovest e sud con  il  podere  n.
260, per una superficie di ha. 5 circa; 
    4) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi 
abbinati, ciascuno di quattro vani e servizi; 
    5) fabbricato magazzino aziendale di tre vani; 
    6) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 4), 5) in 
stralcio ai poderi n. 145 e 146,  per  una  superficie  di  ha.  1.60
circa; 
    7) fabbricato magazzino aziendale di tre vani, con relativa zona 
di rispetto di mq. 3850 circa in stralcio al podere n. 25. 
 
  Comprensorio di Al Khadra' (Breviglieri): 
    1) fabbricato civile sito nel villaggio, e composto di: 
      piano terreno, uffici di quattro vani e gabinetto; 
      alloggio di tre vani e servizi;. 
    primo piano, alloggio di tre vani e servizi; 
      alloggio di tre vani e servizi; 
    2) fabbricato magazzini con cortile recinto, formato da quattro 
capannoni due alloggi, depositi, tettoie, silos interrati interni  ad
un capannone; 
    3) fabbricato ex essiccatoio tabacco composto da seminterrato con 
stanzone e due, vani; piano rialzato con quattro vani per abitazione,
e servizi; 
    4) fabbricato adibito a mulino e forno con cortile recintato 
composto da due vani per mulino, due vani per  forno,  tre  vani  per
abitazione; 
    5) zona di rispetto, sulla quale insistono i fabbricati 2), 3), 
4) lungo la strada  litoranea  nei  pressi  del  villaggio,  per  una
superficie complessiva di ha. 8.50.00 circa; 
    6) acquedotto, ad esclusivo uso del comprensorio, costituito da 
una centrale di pompaggio, con  abitazione  del  capo  centrale,  una
stazione di pompaggio, una centralina di ripompaggio, un serbatoio di
carico principale ed uno secondario, condotte di distribuzione. 
 
  Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti): 
    1) edificio civile composto da un alloggio di sette vani e 
servizi; 
    2) edificio rustico facente corpo unico con l'abitazione colonica 
del podere 37-bis, composto da tre vani e tettoia; 
    3) magazzino con scantinato; 
    4) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1), 2 e 
3), in stralcio, al podere 37-bis, per una superficie complessiva  di
ha. 3.00 circa. 
 
  Comprensorio di Fonduk el Togar: 
    1) fabbricato del Fonduk el Togar - composto da n. 12 vani ad uso 
magazzino ed abitazione operai, una baracca in legno, una baracca  in
muratura, e relativa zona di rispetto, in frazionamento del podere n. 
19, per una superficie di ha. 0.23.92. 
 
  Comprensorio di Azizia: 
    magazzino aziendale, ubicato in stralcio al podere n. 30 con 
relativa zona di rispetto di ha. 0.75.20 circa. 
 
                            ALLEGATO I-3 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO L-1 
 
  I.N.P.S. - Colonizzazione 
 
       ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO ALLO STATO LIBICO 
 
  Comprensorio di Azzahra (Bianchi) 
  (Vedasi planimetria Allegato I-3): 
    1) lotto rimboschito n. 99 (superficie ha. 55 circa); 
    2) casa n. 3, di 2 appartamenti e 2 scantinati; 
    3) casa n. 4, di 2 appartamenti e 3 scantinati; 
    4) casa n. 6, di 2 appartamenti e 2 scantinati; 
    5) casa n. 11, di 2 appartamenti e 1 scantinato; 
    6) casa fattoriale n. 20 (presso il podere n. 107); 
    7) zone di rispetto relative a tutti i predetti immobili, ove 
gia' esistenti. 
 
  Comprensorio di Annasira (Giordani) 
  (Vedasi planimetria Allegato I-4): 
    1) casa tipo B n. 1 di 2 appartamenti (con diritto, per 
l'I.N.P.S. d'uso gratuito per la durata di anni 4); 
    2) casa tipo B n. 3 di 2 appartamenti; 
    3) casa fattoriale 1ª zona. 
  Comprensorio di Al Amiria (Micca) 
  (Vedasi planimetria Allegato I-5): 
    1) casa n. 2 di n. 2 appartamenti; 
    2) casa n. 4 di n. 2 appartamenti (con diritto, per l'I.N.P.S., 
d'uso gratuito per la durata di anni 4); 
    3) casa fattoriale presso il podere n. 66 e relativa zona di 
rispetto; 
    4) casa fattoriale (rudere) nel podere n. 162. 
 
  Comprensorio di Ghanima (Corradini) 
  (Vedasi planimetria Allegato I-6): 
    1) casa del Capo azienda e relativa area di rispetto; 
    2) zona circostante il villaggio terreno di ha. 3 circa, 
boschetto di pini compreso). 
 
                            ALLEGATO L-2 
 
  Ente colonizzazione Libia 
 
ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO IN PROPRIETA' ALLO STATO LIBICO 
 
  Comprensorio di Dafnia (Garibaldi): 
    1) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi 
abbinati ciascuno di quattro vani e servizi, ubicato  sul  podere  n.
26; 
    2) bosco di eucalipti sito immediatamente a sud del villaggio 
della superficie di ha. 9 circa. 
    (Vedasi planimetria Allegato I-8-9) 
 
  Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti): 
    bosco di conifere costituente relitto del lotto 27 Occ. 
confinante a nord con il  mare,  a  sud  con  i  poderi  48-49  della
superficie di ha. 106 circa. 
                 (Vedasi planimetria Allegato I-10) 
 
  Comprensorio di Tummina (Crispi): 
    1) pozzi artesiani e relative reti di distribuzione, distinti dai 
numeri: 6 vecchio, 8, 10, 11, 11-bis. Totale n. 5 pozzi; 
    2) bosco di casuarine immediatamente ad ovest del villaggio della 
superficie di circa 6 ettari (compreso nelle zone segnate  in  colore
rosso nelle planimetrie); 
    3) bosco di casuarine ubicato immediatamente ad ovest del 
precedente dal quale e' diviso dalla strada asfaltata che conduce  al
pozzo 5, della superficie di circa 20,00 ettari (compreso nelle  zone
segnate in colore rosso nelle planimetrie); 
    4) bosco di pini ubicato ad ovest del villaggio, oltre la strada 
asfaltata, della superficie di circa ettari 1,5 (compreso nelle  zone
segnate in colore rosso nelle planimetrie). 
    (Vedasi planimetria Allegato I-7) 
 
  Comprensorio di Azizia: 
    edificio civile di 20 locali e servizi, ubicato in stralcio al 
podere 30, con relativa zona di rispetto di ha. 3 circa. In uso  alle
suore per asilo, a titolo gratuito. 
 
                             ALLEGATO M 
 
  I.N.P.S. - Colonizzazione 
 
ELENCO DEI BENI COSTITUENTI IL COMPLESSO PATRIMONIALE DELLA  CENTRALE
                     ELETTRICA AZZAHRA (BIANCHI) 
           (Vedansi planimetrie - Allegati I-3, I-4, I-5) 
 
  A) Beni siti nel Comprensorio di Azzahra (Bianchi): 
    1. Fabbricati della Centrale elettrica: 
      a) fabbricato n. 1 comprendente: laboratorio elettrotecnico, 
officina meccanica e impianto officina generatrice  e  turbosoffianti
costituito dai seguenti motori Tosi: 
 
                                QI 3 da HP n. 45, matricola 5392/5394 
                                  (efficiente); 
                               QI 6 da HP n. 120, matricola 5790/5795 
 
                                  (efficiente); 
                             QIII 4 da HP n. 320, matricola 6110/6113 
                                  (in riparazione); 
                             QIII 6 da HP n. 480, matricola 6120/6125 
 
                                  (efficiente); 
                             QIII 6 da HP n. 480, matricola 6114/6119 
                                  (efficiente); 
                             QIII 6 da HP n. 480, matricola 6634/6639 
                                  (efficiente); 
 
      b) fabbricato n. 2 comprendente: ufficio tecnico, ufficio 
magazzino, magazzino A.E.C. (esclusi i materiali  non  di  pertinenza
del servizio elettrico), locale gia' adibito a falegnameria  (esclusa
l'attrezzatura), officina idraulica, autorimessa.  Resta  esclusa  la
parte di fabbricato ora adibita a  magazzino  del  consorzio  agrario
della Tripolitania ed avente ingresso indipendente; 
      c) terreno, muro di cinta, guardiola, tettoia, impianto di 
sollevamento acqua e di raffreddamento motori, deposito lubrificanti: 
il tutto nella zona circostante i fabbricati n. 1 e n. 2. 
 
    2. Alloggi gratuiti di servizio per il personale della Centrale: 
             casa n. 1 di 1 appartamento 
              " " 2 " 3 appartamenti 
              " " 5 " 3 " 
              " " 7 " 3 " 
              " " 8 " 3 " 
              " " 9 " 3 " 
              " " 10 " 3 " 
 
  B) Beni siti nel Comprensorio di Annasira (Giordani): 
    casa tipo B n. 2 di 2 appartamenti. 
  C) Beni siti nel Comprensorio di El-Amiria (Micca): 
    casa n. 1 di 2 appartamenti. 
  D) Beni suddivisi fra i tre Comprensori summenzionati: 
    linee elettriche a bassa ed alta tensione, comprese le cabine, i 
trasformatori, i contatori, ecc.; 
    circuito telefonico abbinato alle linee ad alta tensione. 
 
                            ALLEGATO N-1 
 
  I.N.P.S. - Colonizzazione 
 
     ELENCO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI ALLO STATO LIBICO 
 
(per i terreni non appoderati vedi planimetria All'. F-1) 
 
  Comprensorio di Azzahra (Bianchi): 
    numeri 96 e 174 (in totale poderi n. 2). 
 
  Comprensorio di Annasira (Giordani): 
    numeri 111 - 112 - 120 - 121 - 124 - 145 - 182 - 184 - 185 - 188 
- 189 - 190 - 191 - 193 - 194 - 197 - 196 
      (In totale n. 17 poderi) 
 
  Comprensorio di Al Amiria (Micca): 
    numeri 1 - 2 - 5 - 28 - 32 - 44 - 57 - 80 - 92 - 115 - 156 - 158 
- 162 - 163 - 164 - 168 - 224 - 239 
      (In totale n. 18 poderi) 
 
  Comprensorio di Ghanima (Corradini) (vedasi planimetria Allegato 
F-2): 
    1 - 2 - 19 - 20 - 21 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 
 
                            ALLEGATO N-2 
 
ELENCO NUMERICO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI ALLO STATO LIBICO 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                            ALLEGATO O-1 
 
  I.N.P.S. - Colonizzazione Tripoli 
 
ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE OCCUPANO  I  PODERI
                      DEI SEGUENTI COMPRENSORI: 
 
  Comprensorio Gasr Garabulli (Castelverde): 
 podere n. 8 - Orlando Umberto; 
   " " 10 - Orlando Benito. 
 
  Comprensorio El Gusea (Marconi): 
 podere n. 2 - Cancian Giovanni; 
   " " 3 - Cancian Ezio; 
   " " 4 - Di Lallo Giuseppe; 
   " " 6 - Firmani Camillo; 
   " " 11 - Zachia Rosa; 
   " " 13 - Solda G. Battista; 
   " " 14 - Buccigrossi Felice; 
   " " 19 - Narino Salvatore; 
   " " 21 - Forza Esterino; 
   " " 22 - Pinton Silvio; 
   " " 24 - Visentin Benedetto; 
   " " 26 - Visentin Antonio; 
   " " 27 - Catalli Salvatore; 
   " " 30 - De Tora Giovanni; 
   " " 31 - Mazzuccato Giovanni; 
   " " 33 - Riccobene Leonardo; 
   " " 43 - Solda Igino; 
   " " 45 - Marin Giulio; 
   " " 51 - Casciano Gerardo; 
   " " 52 - Lanci Gaspare; 
   " " 67 - Previati Giacomo; 
   " " 68 - Previati Giovanni. 
 
  Comprensorio Tarhuna-Sidi Essed (Tazzoli): 
podere n. 2 - Ferraro Giuseppe; 
   " " 11 - Vertillo Francesco; 
   " " 15 - Ardizzon Alberto; 
   " " 16 - Volpato Antonio; 
   " " 17 - Ardizzon Giovanni; 
   " " 18 - Gazze Guglielmo; 
   " " 35 - Ferraro Salvatore; 
   " " 36 - Alonzo Giovanni; 
   " " 38 - Rivituso Francesco; 
   " " 42 - Farina Salvatore;. 
   " " 43 - Farina Sebastiano; 
   " " 44 - Alonzo Antonio; 
   " " 45 - Gazze Guglielmo; 
   " " 46 - Rizzi Giovanni; 
   " " 47 - Casarotto Giannino; 
   " " 48 - Muscara Filippina; 
   " " 56 - Dalfino Giuseppe; 
   " " 58 - Dimitrio Pietro; 
   " " 59 - Guidoreni Federico; 
   " " 60 - Dimitrio Vito; 
   " " 61 - Bertin Ferruccio; 
   " " 63 - Bertin Olindo; 
   " " 64 - Faina Rideo; 
   " " 68 - Rimpici Giacomo; 
   " " 69 - Dimitrio Cesare; 
   " " 71 - Scalabrin Angelo; 
   " " 72 - Zoso Alvise; 
   " " 77 - Marchi Guerrino; 
   " " 78 - Molea Bruno; 
   " " 80 - Molea Giuseppe; 
   " " 81 - Zoso Galliano; 
   " " 129 - Manenti Salvatore; 
   " " 95 - Padelli Antonio. 
 
                            ALLEGATO O-2 
 
  Ente colonizzazione Libia 
 
ELENCO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE OCCUPANO I PODERI DEI SEGUENTI
                             COMPRENSORI 
 
  Al Kararim (Gioda): 
podere n. 14 - Fasolo Luigi; 
   " " 45 - Fasolo Severino; 
   " " 68/69 - Marchiorato Ettore; 
   " " 74 - Fasolo Antonio; 
   " " 75 - Marchiorato Oreste; 
   " " 79/80 - Cerisara Clemente; 
   " " 81 - Fasolo Narciso; 
   " " 82 - Di Cecco Raffaele; 
   " " 83 - Agosta Pietro; 
   " " 84 - Agosta Natale; 
   " " 88/90 - Marchiorato Domenico; 
   " " 89 - Di Cecco Antonio; 
   " " 91 - Marchiorato Girolamo; 
   " " 92 - Fasolo Giovanni; 
   " " 93/72 - Mottin Lorenzo; 
   " " 97/98 - Munari Giuseppe; 
   " " 99 - Daniele Giuseppe; 
   " " 100 - Daniele Natale. 
 
                            ALLEGATO O-3 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO O-4 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO O-5 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            ALLEGATO O-6 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                             ALLEGATO P 
 
STATUTO  DEL  CONSIGLIO  DI  SORVEGLIANZA  DELLE  GESTIONI   STRALCIO
  DELL'I.N.P.S. E DELL'ENTECOL 
 
  1. In adempimento a quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo 
italo-libico firmato in data odierna il  Consiglio  di  sorveglianza,
funziona a Tripoli. 
  Esso e' composto di sei membri, di cui tre nominati dal Governo 
Libico e tre dal Governo italiano. 
  Il Consiglio nella prima seduta elegge il proprio Presidente tra i 
membri libici ed il Vice-presidente  tra  i  membri  italiani.  Nella
stessa riunione si procede alla nomina di un segretario. 
  Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza di almeno 
quattro; membri. 
  Ogni membro, compreso il Presidente ed il Vice presidente, dispone 
di un voto e le deliberazioni del Consiglio sono prese a  maggioranza
assoluta di voti. 
  2. I compiti del Consiglio di sorveglianza sono i seguenti: 
    a) provvede a quanto previsto dall'art. 10 lett. a) dell'Accordo 
firmato  in  data  odierna  relativamente  al   trasferimento   della
proprieta' dei poderi ai coltivatori italiani; 
    b) provvede a quanto previsto dall'art. 10 lett. b) dell'Accordo 
firmato in data odierna relativamente alle disposizioni contenute nel
paragrafo stesso; 
    c) nel quadro del piano di ulteriore avvaloramento approva i 
piani  tecnici  che  verranno  semestralmente  presentati  dalle  due
gestioni  stralcio,  approva  i  bilanci  consuntivi  annuali   delle
predette e formula proposte per i bilanci preventivi: 
    d) autorizza le gestioni stralcio a compiere atti di 
straordinaria amministrazione; 
    e) esamina semestralmente le relazioni tecniche delle gestioni 
stralcio sugli stati di avanzamento dei lavori; 
    f) provvede, in conformita' all'art. 10 lettera c) dell'Accordo, 
al trasferimento in proprieta'  condominiale  dei  beni  comuni  alle
cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori italiani di
ogni singolo comprensorio. 
  3. Il Consiglio di sorveglianza puo' richiedere alle gestioni 
stralcio  le  informazioni  per  l'adempimento  dei  suoi  compiti  e
procedere ai necessari accertamenti. 
  4. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni 
quattro mesi. Le convocazioni straordinarie possono essere  richieste
dal Presidente o da almeno due membri;  il  Presidente  in  tal  caso
convoca il Consiglio con preavviso  telegrafico  di  almeno  quindici
giorni. 
  5. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, dirige le 
discussioni  con  l'assistenza  del  segretario.  Il  Consiglio  puo'
richiedere  l'assistenza,  di   esperti   per   qualsiasi   argomento
sottoposto al suo esame. 
  6. Il Consiglio di sorveglianza invia al Governo Libico una 
relazione annuale sulla  propria  attivita',  entro  tre  mesi  dalla
chiusura dell'anno, oggetto della propria relazione. Altra  copia  di
tale relazione sara' inviata al Governo italiano. 
  7. Il Consiglio di sorveglianza rimane in carica fino al totale 
espletamento del Piano di ulteriore avvaloramento ed al  massimo  per
la durata di quattro anni. 
  8. Le competenze dei membri del Consiglio di sorveglianza per tutta 
la durata della loro carica saranno determinate dai due  Governi.  Il
Consiglio provvede a determinare le competenze del  segretario  e  di
eventuali impiegati. 
  Le spese di funzionamento del Consiglio di sorveglianza sono a 
carico delle Gestioni stralcio. 
 
                             ALLEGATO Q 
 
  Le seguenti norme e modalita' sono convenute tenendo presente che 
la   nuova   legge   libica   sull'Assicurazione   sociale   non   si
differenziera'  sostanzialmente  dallo  schema  gia'  approvato   dal
Consiglio dei Ministri Libico in data 5 marzo 1956, e di cui la parte
italiana ha preso debita nota, e che, ove cio' avvenga, ciascuno  dei
due Governi potra' richiedere la revisione  delle  suddette  norme  e
modalita'. 
  A) Sino al momento in cui l'Istituto libico di assicurazioni 
sociali sara' in grado di iniziare il proprio  funzionamento  secondo
la nuova legge, i tre Istituti italiani (I.A.S.A.I.  -  I.N.A.I.L.  -
I.N.P.S.)  continueranno  a  svolgere  la  loro  attivita'  in   base
all'attuale legislazione di assicurazione sociale. 
  B) Nel periodo necessario all'Istituto libico di assicurazioni 
sociali per organizzarsi amministrativamente e per  iniziare  il  suo
funzionamento, i tre Istituti italiani  (I.A.S.A.I.  -  I.N.A.I.L.  -
I.N.P.S.) provvederanno a mettere al corrente  l'istituto  libico  in
merito alle pratiche assicurative degli abitanti in  Libia,  fornendo
le notizie, i chiarimenti nonche' i documenti o copie  dei  documenti
che si  rendessero  necessari.  A  tal  fine  opportuni  collegamenti
verranno tenuti fra i tre Istituti italiani e l'Istituto libico. 
  C) Gli assicurati, abitanti in Libia, dei tre Istituti italiani, 
godranno dei benefici previsti dalla nuova legge libica,  con  quegli
adattamenti che seguono: 
    I) I.A.S.A.I. - L'Istituto libico di assicurazione sociali, entro 
i primi sessanta giorni  dalla  data  in  cui  iniziera'  il  proprio
funzionamento,  corrispondera'  agli  assicurati  dell'I.A.S.A.I.  le
prestazioni di malattia dovute con le norme, i limiti e le  modalita'
fissati dalle leggi applicate dall'I.A.S.A.I. stesso. 
    II) I.N.A.I.L. - L'Istituto libico di assicurazioni sociali 
liquidera'   le   prestazioni   ed    assistera'    gli    assicurati
dell'I.N.A.I.L., abitanti in Libia alla data del trasferimento  delle
obbligazioni, che abbiano subito  uno  o  piu'  infortuni  o  abbiano
contratto malattia professionale precedentemente a tale data, secondo
le norme, i limiti e  le  modalita'  fissati  dalle  leggi  applicati
dall'I.N.A.I.L. stesso. 
    III) I.N.P.S. 
 
Persone esclude dall'obbligo assicurativo 
 
  Qualunque persona obbligatoriamente assicurata sino alla data in 
cui l'Istituto libico di assicurazioni sociali iniziera'  il  proprio
funzionamento e che ai sensi della nuova legislazione libica  risulti
esclusa    dall'obbligo    dell'assicurazione    potra'    continuare
volontariamente   l'assicurazione   stessa,   indipendentemente   dai
requisiti contributivi previsti da tale nuova legislazione. 
  Detta assicurazione volontaria sara', peraltro, soggetta alle norme 
della  nuova  legge  e  dei  regolamenti  relativi  all'assicurazione
stessa. 
 
Assicurazione invalidita', e vecchiaia. 
 
  a) L'Istituto libico di assicurazioni sociali garantira' a coloro, 
che  alla  data  di  inizio  del  funzionamento  dell'Istituto  siano
titolari  di  pensioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per   la
invalidita' e vecchiaia, un trattamento non inferiore a quello goduto
a tale data. 
  b) L'Istituto libico di assicurazioni sociali, nel liquidare le 
prestazioni  ai  titolari  di   posizioni   assicurative   trasferite
dall'I.N.P.S., valutera' i contributi settimanali  accreditati  sulle
posizioni stesse, secondo la classe di contribuzione nella quale  gli
assicurati verranno a trovarsi all'atto del trasferimento. 
  c) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' la 
pensione  di  vecchiaia  agli  assicurati  che,  alla  data  in   cui
l'Istituto stesso iniziera' il proprio  funzionamento,  potranno  far
valere 480 (quattrocentottanta) contributi settimanali, anche  se  al
raggiungimento  dell'eta'  di  pensionamento,  prevista  dalla  nuova
legislazione libica, non risulteranno in possesso  dei  requisiti  di
contribuzione occorrenti secondo la legislazione medesima. 
  d) l'istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di 
quattro anni dalla data in cui  iniziera'  il  proprio  funzionamento
corrispondera' la pensione di invalidita', secondo le nuove norme, ai
titolari di  posizioni  assicurative  trasferite  dall'I.N.P.S.,  che
possono far valere, alla data in  questione,  240  (duecentoquaranta)
contributi settimanali, di cui almeno  48  (quarantotto)  nell'ultimo
quinquennio. 
  e) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' ai 
superstiti  di  titolari   di   posizioni   assicurative   trasferite
dall'I.N.P.S. la pensione, secondo  le  norme  previste  dalla  nuova
legislazione libica, riconoscendo utili anche i contributi risultanti
dalle posizioni stesse e valutati ai sensi della  precedente  lettera
b). 
  f) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' agli 
aventi diritto le pensioni in essere  alla  data  in  cui  l'Istituto
stesso iniziera' il proprio funzionamento, nonche'  le  pensioni  che
saranno  liquidate  in  futuro,  per  le   quali   e'   avvenuto   il
trasferimento di riserve, sia a favore dei  titolari,  che  dei  loro
superstiti  anche  nel  caso  che  gli  aventi  diritto   stessi   si
trasferiscono in Italia, 
  g) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' 
l'indennizzo per  vecchiaia  ed  invalidita',  previsto  dalla  nuova
legislazione libica per coloro che non raggiungano i requisiti per il
diritto a pensione, ai titolari di posizioni assicurative  trasferite
dall'I.N.P.S., riconoscendo utili anche i contributi risultanti dalle
posizioni stesse valutati ai sensi della precedente lettera b). 
 
Assicurazione contro la tubercolosi. 
 
  L'Istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di 
quattro anni dalla data in cui iniziera'  il  proprio  funzionamento,
corrispondera'  le  prestazioni  antitubercolari  secondo  le   norme
applicate  dall'I.N.P.S.,  ai  titolari  di  posizioni   assicurative
trasferite dall'I.N.P.S., che possano far  valere  alla  data  stessa
almeno   48   (quarantotto)   contributi   settimanali    nell'ultimo
quinquennio   o   che   beneficino   comunque    delle    prestazioni
antitubercolari. 
  Assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 
  L'Istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di un 
anno  dalla  data  in  cui  iniziera'   il   proprio   funzionamento,
corrispondera'  le  prestazioni  previste   dalla   legge   applicata
dall'I.N.P.S.,  ai  titolari  di  posizioni  assicurative  trasferite
dall'I.N.P.S., che possano far valere  alla  data  stessa  almeno  48
(quarantotto)  contributi  settimanali  nell'ultimo  biennio  o   che
beneficino comunque delle prestazioni contro la disoccupazione. 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  Ho l'onore di comunicare, a completamento dell'Accordo firmato a 
Roma in data odierna, i seguenti punti  che  fanno  parte  integrante
dell'Accordo stesso: 
    1) in relazione all'art. 3 dell'Accordo si precisa che fra i 
beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia e'  considerato
nell'articolo  stesso,  sono  compresi  i  beni  situati   in   Libia
appartenenti al  disciolto  partito  fascista,  nonche'  la  stazione
terminale dei cavi sottomarini che collegavano  i  due  Paesi  ed  il
tratto terminale dei  cavi  stessi  posto  nelle  acque  territoriali
libiche. 
  Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concedera' 
in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone  nominale,
al "Circolo Italia" in Tripoli l'immobile attualmente occupato  dallo
stesso. 
    2) In relazione al disposto dell'art. 5 dell'Accordo, il Governo 
Libico  dichiara  che  gli   eventuali   indennizzi   relativi   alle
espropriazioni  effettuate  dal  Governo  italiano  e  dalla  cessata
Amministrazione italiana in Libia, che siano tuttora dovuti,  sono  a
proprio carico se a favore di cittadini libici. Il  Governo  italiano
provvedera' al pagamento delle stesse indennita', se ancora dovute  a
favore di cittadini italiani. 
    3) In relazione all'ultimo comma dell'art. 6 dell'Accordo firmato 
in data odierna, il Governo Libico si impegna a regolarizzare,  entro
tre mesi dalla  data  dello  scambio  delle  ratifiche  del  presente
Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede  centrale
era in Libia, la  cui  attivita'  si  limitava  alla  Libia,  il  cui
patrimonio e' stato trasferito nella sua totalita' allo Stato  libico
e a provvedere alla, liquidazione delle spettanze sa richiesta  degli
interessati. 
    4) In relazione al disposto dell'art. 12 dell'Accordo, il Governo 
della Libia si impegna a dare  in  locazione  all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale  (I.N.P.S.)  -  Ramo  colonizzazione  -  gli
immobili in Tripoli  attualmente  adibiti  per  l'esercizio  di  tale
attivita' e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avra'
inizio nel momento in cui avra'  luogo  la  cessione  del  patrimonio
dell'I.N.P.S. ed avra' vigore per tutto il previsto periodo di  tempo
in cui il detto Istituto  -  Ramo  colonizzazione  -  continuera'  ad
esercitare la sua attivita' in Libia: 
      a) sede della Direzione della colonizzazione, Maidan Kattedraia 
n. 23, p. p., 10 vani  e  accessori,  canone  mensile:  lire  libiche
15,500 (lire libiche quindici e cinquecento millesimi); 
      b) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani 4 e 
accessori, canone mensile: lire libiche 5,683 (lire libiche cinque  e
seicento ottantatre millesimi); 
      c) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani tre e 
accessori, canone mensile: lire libiche 5,500 (lire libiche cinque  e
cinquecento millesimi). 
    5) In relazione con quanto disposto con l'art. 18 dell'Accordo, i 
due Governi dichiarano che tra  le  questioni  definite  dall'Accordo
sono anche quelle relative  alla  cancellazione  delle  ipoteche  nei
riguardi  degli  Enti  di  colonizzazione  a  favore  della   cessata
Amministrazione italiana della Libia,  nonche'  la  cancellazione  di
altri  crediti  ipotecari  nei  confronti  di  proprietari   italiani
avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. 
    6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle 
lettere scambiate il  23  gennaio  1956,  tra  il  Primo  Ministro  e
Ministro  per  gli  affari  esteri  del  Regno  Unito  di   Libia   e
l'Ambasciatore  d'Italia  in  Libia,  sono  sostituiti   dall'Accordo
firmato in Roma, in data odierna, e  dalle  Note  scambiate  in  pari
data. 
  Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che le sopradette 
intese vengono accettate dal Governo del Regno Unito di Libia e mi e'
grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza  gli  atti  della
mia piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra 
Eccellenza, in data odierna: 
  "Ho l'onore di comunicare a completamento dell'Accordo firmato a 
Roma in data odierna i seguenti  punti  che  fanno  parte  integrante
dell'Accordo stesso: 
    1) in relazione all'art. 3 dell'Accordo si precisa che fra i 
beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia e'  considerato
nell'articolo  stesso,  sono  compresi  i  beni  situati   in   Libia
appartenenti   al   disciolto   partito    fascista,    nonche'    la
stazione-terminale dei cavi sottomarini che collegavano i  due  Paesi
ed il tratto terminale dei cavi stessi posto nelle acque territoriali
libiche. 
  Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concedera' 
in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone  nominale,
al "Circolo Italia" in Tripoli l'immobile attualmente occupato  dallo
stesso. 
    2) In relazione al disposto dell'art. 5 dell'Accordo, il Governo 
Libico  dichiara  che  gli   eventuali   indennizzi   relativi   alle
espropriazioni  effettuate  dal  Governo  italiano  e  dalla  cessata
Amministrazione italiana in Libia, che siano tuttora dovuti,  sono  a
proprio carico se a favore di cittadini libici. Il  Governo  italiano
provvedera' al pagamento delle stesse indennita', se ancora dovute  a
favore di cittadini italiani. 
    3) In relazione all'ultimo comma dell'art. 6 dell'Accordo firmato 
in data odierna, il Governo Libico si impegna a regolarizzare,  entro
tre mesi dalla  data  dello  scambio  delle  ratifiche  del  presente
Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede  centrale
era in Libia, la  cui  attivita'  si  limitava  alla  Libia,  il  cui
patrimonio e' stato trasferito nella sua totalita' allo Stato  libico
e a provvedere alla liquidazione delle spettanze su  richiesta  degli
interessati. 
    4) In relazione al disposto dell'art. 12 dell'Accordo, il Governo 
della Libia si impegna a dare  in  locazione  all'Istituto  nazionale
della previdenza sociale  (I.N.P.S.)  -  Ramo  colonizzazione  -  gli
immobili in Tripoli  attualmente  adibiti  per  l'esercizio  di  tale
attivita' e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avra'
inizio nel momento in cui avra'  luogo  la  cessione  del  patrimonio
dell'I.N.P.S. ed avra' vigore per tutto il previsto periodo di  tempo
in cui il detto Istituto  -  Ramo  colonizzazione  -  continuera'  ad
esercitare la sua attivita' in Libia: 
      a) sede della Direzione della colonizzazione, Maidan Kattedraia 
n. 23, p. p., 10 vani  e  accessori,  canone  mensile:  lire  libiche
15,500 (lire libiche quindici e cinquecento millesimi); 
      b) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani 4 e 
accessori, canone mensile: lire libiche 5,683 (lire libiche cinque  e
seicento ottantatre millesimi); 
      c) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani tre e 
accessori, canone mensile: lire libiche 5,500 (lire libiche cinque  e
cinquecento millesimi). 
    5) In relazione con quanto disposto con l'art. 18 dell'Accordo, i 
due Governi dichiarano che tra  le  questioni  definite  dall'Accordo
sono anche quelle relative  alla  cancellazione  delle  ipoteche  nei
riguardi  degli  Enti  di  colonizzazione  a  favore  della   cessata
Amministrazione italiana della Libia,  nonche'  la  cancellazione  di
altri  crediti  ipotecari  nei  confronti  di  proprietari   italiani
avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. 
    6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle 
lettere scambiate il  23  gennaio  1956,  tra  il  Primo  Ministro  e
Ministro  per  gli  affari  esteri  del  Regno  Unito  di   Libia   e
l'Ambasciatore  d'Italia  in  Libia,  sono  sostituiti   dall'Accordo
firmato in Roma, in data odierna, e  dalle  Note  scambiate  in  pari
data". 
  Ho l'onore di comunicare che le sopraddette intese vengono 
accettate dal Governo  del  Regno  Unito  di  Libia  e  mi  e'  grata
l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu'
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  In relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra la 
Delegazione  italiana  e  la  Delegazione  Libica,  in  merito   alla
situazione della Cassa  di  risparmio  della  Libia,  ho  l'onore  di
pregarLa di far conoscere il punto  di  vista  del  Governo  italiano
sulle seguenti questioni: 
    1) stato giuridico della Cassa di risparmio della Libia; 
    2) consistenza dei diritti di credito da parte dello Stato 
italiano verso la detta Cassa. 
  In attesa delle richieste notizie, desidero informarLa che il 
Governo Libico si propone di esaminare, nel comune interesse, con,  i
dirigenti della Cassa di risparmio, la possibilita' della  ripresa  o
meno di attivita' in Libia di tale Ente. 
  La prego gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta 
considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  In relazione alle richieste contenute nella Nota di Vostra 
Eccellenza, in data odierna, ho l'onore di renderLe noto il punto  di
vista del Governo italiano in merito alla situazione della  Cassa  di
risparmio: 
    1) la Cassa di risparmio della Libia, secondo l'ordinamento 
giuridico italiano, era una fondazione di carattere  pubblico  avente
sede  in  Tripoli.  Per  essa  l'art.  6  della  Risoluzione  non  e'
applicabile e, in conseguenza, resta soggetta alla legge libica; 
    2) il Governo italiano, nel riconoscere di non avere alcuna 
pretesa  sul  patrimonio  dell'Ente,   riafferma   ai   sensi   della
Risoluzione dell'O.N.U. del 15 dicembre 1950, n. 388 V -  il  proprio
diritto di tutelare gli interessi dei terzi; 
    3) il Governo Libico ed il Governo italiano hanno, di comune 
intesa, convenuto  nelle  conversazioni  che  hanno  avuto  luogo  al
riguardo, di rimettere ad  una  apposita  Commissione  mista  l'esame
degli eventuali diritti di credito  dello  Stato  italiano  verso  la
Cassa di risparmio da trasferire alla Libia e  ogni  altra  questione
relativa al diritto dei terzi. 
  Prendo atto, infine, di quanto da Vostra Eccellenza comunicato 
circa il desiderio  del  Governo  Libico  di  esaminare,  nel  comune
interesse, con i dirigenti della Cassa, la possibilita' della ripresa
o meno di attivita' in Libia di tale Ente. 
  La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura 
cautelativa ("custodia"), in atto  nei  confronti  dei  due  Enti  di
colonizzazione  (Istituto  nazionale  previdenza   sociale   -   Ramo
colonizzazione - ed Ente per la colonizzazione della Libia), che sino
alla costituzione del Consiglio di sorveglianza, il "custode"  agira'
in maniera da non compromettere la normale  attuazione  delle  intese
che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna. 
  La prego di accogliere, Signor Presidente, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra 
Eccellenza, in data odierna: 
  "Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura 
cautelativa ("custodia"), in atto  nei  confronti  dei  due  Enti  di
colonizzazione  (Istituto  nazionale  previdenza   sociale   -   Ramo
colonizzazione - ed Ente per la colonizzazione della Libia), che sino
alla, costituzione del Consiglio di sorveglianza, il "custode" agira'
in maniera da non compromettere la normale  attuazione  delle  intese
che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna". 
  La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  In relazione all'allegato A dell'Accordo firmato in data odierna, 
ho l'onore di comunicarLe, per  quanto  riguarda  gli  edifici  della
Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al
Governo Libico degli immobili di proprieta' dell'Istituto  stesso  in
Libia, si intende che gli immobili di  cui  trattasi  saranno  ceduti
dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico
di lire italiane 100 (lire italiane cento). 
  Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli 
atti della mia piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra 
Eccellenza in data odierna: 
  "In relazione all'allegato A dell'Accordo firmato in data odierna, 
ho l'onore di comunicarLe, per  quanto  riguarda  gli  edifici  della
Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al
Governo Libico degli immobili di proprieta' dell'Istituto  stesso  in
Libia, si intende che gli immobili di  cui  trattasi  saranno  ceduti
dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico
di lire italiane 100 (lire italiane cento)". 
  La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                          MUSTAFA BEN HALIM 
 
A Sua eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  In relazione allo scambio di Note in data odierna, ho l'onore di 
assicurarLa, a maggiore chiarimento delle  disposizioni  dell'art.  9
dell'Accordo, che l'espressione "Libia" comprende naturalmente  anche
la "Cirenaica". 
  In conseguenza il Governo Libico non porra' alcun impedimento in 
Cirenaica all'esercizio da parte di  cittadini  italiani  nell'ambito
delle leggi  libiche  dei  loro  diritti  di  proprieta',  salvo  che
circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele  per  casi
individuali. 
  La prego confermarmi l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi 
diritto in Cirenaica da parte  dell'Ente  di  colonizzazione  per  la
Libia (Entecol) e che in  conseguenza  le  disposizioni  dell'Accordo
relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica. 
  Mi e' grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Presidente, gli atti 
della mia piu' alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra 
Eccellenza, in data odierna: 
  "In relazione allo scambio di Note in data odierna ho l'onore di 
assicurarLa, a maggiore chiarimento delle  disposizioni  dell'art.  9
dell'Accordo, che l'espressione "Libia" comprende naturalmente  anche
la "Cirenaica". 
  In conseguenza il Governo Libico non porra' alcun impedimento in 
Cirenaica all'esercizio da parte di cittadini  italiani,  nell'ambito
delle leggi libiche,  dei  loro  diritti  di  proprieta',  salvo  che
circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele  per  casi
individuali. 
  La prego comunicarmi l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi 
diritto in Cirenaica da, parte dell'Ente  di  colonizzazione  per  la
Libia (Entecol) e che in  conseguenza  le  disposizioni  dell'Accordo
relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica". 
  Ho l'onore di confermarLe l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi 
diritto in Cirenaica da parte  dell'Ente  di  colonizzazione  per  la
Libia (Entecol) e che in  conseguenza  le  disposizioni  dell'Accordo
relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica. 
  Mi e' grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Primo Ministro, gli 
atti della mia piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN' HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, ho 
l'onore di comunicarLe  che  il  Governo  Libico  conviene  a  che  i
cittadini italiani sottoindicati abbiano  il  diritto  di  percepire,
vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il  canone
convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione
siti in Tripolitania nella zona della Mellaha: 
    1. Livolsi Ferdinando: lotto 162, ha. 6 circa. 
    2. Livolsi Ferdinando: lotto 163, ha. 5 circa. 
    3. Societa' Piacentino Sebastiano: lotto 160, ha. 21 circa. 
    4. Bigiorno Enrico: lotto 170, ha. 13 circa. 
    5. Calosci Moschi Matilde, lotto 164, ha. 14 circa. 
    6. Merenda Giovanni, lotto 161, ha. 18 circa. 
    7. Tuzzolino Costantino, lotto 184, ha. 17 circa. 
  La prego di gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta e di prendere atto della seguente 
Nota di Vostra Eccellenza in data odierna: 
    "In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data, odierna, 
ho l'onore di comunicarLe che il Governo  Libico  conviene  a  che  i
cittadini italiani sottoindicati abbiano  il  diritto  di  percepire,
vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il  canone
convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione
siti in Tripolitania nella zona della Mellaha: 
    1. Livolsi Ferdinando: lotto 162, ha. 6 circa. 
    2. Livolsi Ferdinando: lotto 163, ha. 5 circa. 
    3. Societa' Piacentino Sebastiano: lotto 160, ha. 21 circa. 
    4. Bigiorno Enrico: lotto 170, ha. 13 circa. 
    5. Calosci Moschi Matilde, lotto 164, ha. 14 circa. 
    6. Merenda Giovanni, lotto 161, ha. 18 circa. 
    7. Tuzzolino Costantino, lotto 184, ha. 17 circa". 
  La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia 
piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna, ho 
l'onore di proporre a V.E. che  il  pagamento  della  somma  di  lire
libiche  325.000.  (lire  libiche  trecentoventicinquemila)  che   il
Governo Libico deve, senza interesse, al Governo  italiano,  a  saldo
dell'acquisto degli immobili e  mobili  degli  Istituti  italiani  di
assicurazione (I.A.S.A.I.  -  I.N.A.I.L.  -  I.N.P.S.),  avvenga  nel
seguente modo: 
    la prima meta', lire libiche 162.500 (lire libiche 
centosessantaduemilacinquecento), verra' detratta,  in  tre  rate  di
uguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000  (lire  libiche
un  milione  settecentocinquantamila)   che   il   Governo   italiano
corrispondera' al Governo Libico in prodotti dell'industria  italiana
e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'art. 16 dell'Accordo; 
    la seconda meta' verra' pagata dal Governo Libico al Governo 
italiano in cinque annualita'  consecutive  di  lire  libiche  32.500
(lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del  5°
anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. 
  La prego di gradire, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra 
Eccellenza in data odierna: 
    "In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna, 
ho l'onore di proporre a V.E. che il pagamento della  somma  di  lire
libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila) che il Governo
Libico  deve,  senza  interesse,  al  Governo   italiano,   a   saldo
dell'acquisto degli immobili e  mobili  degli  Istituti  italiani  di
assicurazione (I.A.S.A.I.  -  I.N.A.I.L.  -  I.N.P.S.),  avvenga  nel
seguente modo: 
    la prima meta', lire libiche 162.500 (lire libiche 
centosessantaduemilacinquecento), verra' detratta,  in  tre  rate  di
uguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000  (lire  libiche
un  milione  settecentocinquantamila)   che   il   Governo   italiano
corrispondera' al Governo Libico in prodotti dell'industria  italiana
e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'art. 16 dell'Accordo; 
    la seconda meta' verra' pagata dal Governo Libico al Governo 
italiano in cinque annualita'  consecutive  di  lire  libiche  32.500
(lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del  5°
anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo". 
  Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto 
precede. 
  La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                          MUSTAFA BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le 
saro' grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo
spirito che lo ha animato  a  concludere  tale  Accordo,  il  Governo
Libico si impegna a dare disposizioni  affinche'  sia  facilitata  la
revoca  delle  misure  di  requisizione  o,  qualora  cio'  non   sia
possibile,  l'aggiornamento  dei  prezzi  per  i   provvedimenti   di
requisizione tuttora in vigore  sui  beni  appartenenti  a  cittadini
italiani. 
  La prego di gradire, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra 
Eccellenza in data odierna: 
  "In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le 
saro' grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo
spirito che lo ha animato  a  concludere  tale  Accordo,  il  Governo
Libico si impegna a dare disposizioni  affinche'  sia  facilitata  la
revoca  delle  misure  di  requisizione  o,  qualora  cio'  non   sia
possibile,  l'aggiornamento  dei  prezzi  per  i   provvedimenti   di
requisizione tuttora in vigore  sui  beni  appartenenti  a  cittadini
italiani". 
  Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto 
precede. 
  La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  In relazione all'art. 13 dell'Accordo firmato in data odierna ho 
l'onore di proporLe che il pagamento in Libia delle pensioni e  degli
altri trattamenti di quiescenza in favore del  personale  militare  e
civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana  della
Libia, avvenga con le seguenti modalita': 
    1) si riunira' una Commissione mista, composta di funzionari 
delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui  verra'  affidato
il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici
dipendenti,  incaricati  di  raccogliere  ed  istruire  le   pratiche
relative ai pagamenti delle pensioni e  degli  altri  trattamenti  di
quiescenza al personale militare  e  civile,  gia'  dipendente  dalla
cessata  Amministrazione  italiana  della  Libia.  Tale   Commissione
organizzera', avviera' e coordinera' (per quanto sia  necessario)  il
lavoro dei predetti uffici; 
    2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti 
dalla Commissione di cui al punto 1), due uffici dipendenti, uno  per
la Tripolitania e Fezzan ed uno per  la  Cirenaica,  di  cui  faranno
parte funzionari designati dai due Governi. 
    Qualora si riveli necessario un apposito ufficio per la provincia 
del Fezzan, la Commissione esaminera'  la  possibilita'  di  una  sua
istituzione. 
    Questi uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria 
delle pratiche necessarie al Governo italiano per accertare i diritti
dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate  in  base
alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione  italiana  in
materia, gli uffici potranno utilizzare la pertinente  documentazione
conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a
che gli uffici, per facilita' di lavoro e per  agevolare  i  contatti
con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro  sedi  presso  le
Direzioni del personale della Tripolitania e della  Cirenaica  e,  se
del caso, anche del Fezzan; 
    3) i predetti uffici saranno incaricati di versare agli aventi 
diritto,  riconosciuti  tali  dal  Governo  italiano  in  base   alla
documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto  2),  tutte
le relative spettanze, fatta eccezione per le rate  di  pensione.  La
responsabilita'  contabile   di   tali   operazioni   incombera'   al
funzionario  italiano,  facente  parte  dell'ufficio,   espressamente
preposto a tale compito. L'attuazione  pratica  delle  operazioni  di
versamento potra' essere stabilita dagli uffici stessi in  base  alle
loro particolari esigenze di funzionamento. 
  Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese 
le  quote  arretrate)  queste  perverranno   agli   aventi   diritto,
individuati dai predetti  uffici  e  riconosciuti  tali  dal  Governo
italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emettera' a tal
fine mandati riscuotibili in Libia. 
  La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota indirizzatami 
da Vostra Eccellenza in data odierna: 
  "In relazione all'art, 13 dell'Accordo firmato in data odierna ho 
l'onore di proporLe che il pagamento in Libia delle pensioni e  degli
altri trattamenti di quiescienza in favore del personale  militare  e
civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana  della
Libia, avvenga con le seguenti modalita': 
    1) si riunira' una Commissione mista, composta di funzionari 
delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui  verra'  affidato
il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici
dipendenti,  incaricati  di  raccogliere  ed  istruire  le   pratiche
relative ai pagamenti delle pensioni e  degli  altri  trattamenti  di
quiescenza al personale militare  e  civile,  gia'  dipendente  dalla
cessata  Amministrazione  italiana  della  Libia.  Tale   Commissione
organizzera', avviera' e coordinera' (per quanto sia  necessario)  il
lavoro dei predetti uffici; 
    2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti 
dalla Commissione di cui al punto 1), due uffici dipendenti, uno  per
la Tripolitania e Fezzan ed uno per  la  Cirenaica,  di  cui  faranno
parte funzionari designati dai due Governi. 
    Qualora si riveli necessario un apposito ufficio per la provincia 
del Fezzan, la Commissione esaminera'  la  possibilita'  di  una  sua
istituzione. 
    Questi uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria 
delle pratiche necessarie al Governo italiano per accertare i diritti
dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate  in  base
alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione  italiana  in
materia, gli uffici potranno utilizzare la pertinente  documentazione
conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a
che gli uffici, per facilita' di lavoro e per  agevolare  i  contatti
con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro  sedi  presso  le
Direzioni del personale della Tripolitania e della  Cirenaica  e,  se
del caso, anche del Fezzan; 
    3) i predetti uffici saranno incaricati di versare agli aventi 
diritto,  riconosciuti  tali  dal  Governo  italiano  in  base   alla
documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto  2),  tutte
le relative spettanze, fatta eccezione per le rate  di  pensione.  La
responsabilita'  contabile   di   tali   operazioni   incombera'   al
funzionario  italiano,  facente  parte  dell'ufficio,   espressamente
preposto a tale compito. L'attuazione  pratica  delle  operazioni  di
versamento potra' essere stabilita dagli uffici stessi in  base  alle
loro particolari esigenze di funzionamento. 
  Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese 
le  quote  arretrate)  queste  perverranno   agli   aventi   diritto,
individuati dai predetti  uffici  e  riconosciuti  tali  dal  Governo
italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emettera' a tal
fine mandati riscuotibili in Libia". 
  Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico a che la 
liquidazione delle pensioni e degli altri trattamenti  di  quiescenza
al  personale  militare  e  civile  libico,  gia'  dipendente   dalla
Amministrazione italiana della Libia, avvenga  secondo  le  modalita'
sopra indicate. 
  Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli 
atti della mia piu' alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di 
cui all'art. 10 dell'Accordo firmato in data odierna  (che  contempla
anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili gia'
di  proprieta'  dell'Ente  per  la  colonizzazione  della   Libia   e
dell'Istituto della previdenza  sociale  -  Ramo  colonizzazione)  e'
stato  naturalmente  provveduto  -  in  relazione  all'art.  9  della
Risoluzione - alla liquidazione degli Enti predetti. 
  La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia 
piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra 
Eccellenza in data odierna: 
  "Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di 
cui all'art. 10 dell'Accordo firmato in data odierna  (che  contempla
anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili gia'
di  proprieta'  dell'Ente  per  la  colonizzazione  della   Libia   e
dell'Istituto della previdenza  sociale  -  Ramo  colonizzazione)  e'
stato  naturalmente  provveduto  -  in  relazione  all'art.  9  della
Risoluzione - alla liquidazione degli Enti predetti". 
  La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  In relazione all'art. 10 lettera b dell'Accordo firmato in data 
odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel  caso  in
cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento  di
taluni  poderi,  il  Governo  italiano  si  riserva  la  facolta'  di
restituirli allo Stato Libico. 
  Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra, Eccellenza gli 
atti della mia piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra 
Eccellenza, in data odierna: 
    In relazione all'art. 10 lettera b dell'Accordo firmato in data 
odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel  caso  in
cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento  di
taluni  poderi,  il  Governo  italiano  si  riserva  la  facolta'  di
restituirli allo Stato Libico". 
  Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto 
precede. 
  La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  II Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in date odierna, che 
nello stabilire la cifra complessiva di lire  libiche  175.000  (lire
libiche centosettantacinquemila) de trasferire a titolo  di  riserva,
non prevede peraltro la data dell'inizio del funzionamento del  nuovo
Istituto libico di assicurazione sociale, ho l'onore  di  comunicarLe
quanto  segue:  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale
(I.N.P.S.) dovra' essere tenuto  indenne  da  ogni  onere  che  possa
derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i quali  si  siano
trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1 luglio 1957  e  la
data dell'inizio del funzionamento dei nuovo Ente libico. 
  La prego di accogliere, signor Primo Ministro, gli atti della mia 
piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra 
Eccellenza in data odierna: 
    "In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna, 
che nello stabilire la cifra  complessiva  di  lire  libiche  175.000
(lire libiche centosettantacinquemila)  da  trasferire  a  titolo  di
riserva, non prevede peraltro la data dell'inizio  del  funzionamento
del nuovo Istituto libico di assicurazione  sociale,  ho  l'onore  di
comunicarLe  quanto  segue:  L'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (I.N.P.S.) dovra' essere tenuto indenne  da  ogni  onere  che
possa derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i  quali  si
siano trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1 luglio  1957
e la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Ente libico". 
  Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto 
precede. 
  La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                          MUSTAFA BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
    Signor Presidente, 
  La prego di confermarmi l'accordo del Governo italiano a restituire 
al  Governo  Libico  il  materiale  archeologico  che   fosse   stato
trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in  particolare  gli
oggetti che la Sovraintendenza per le antichita' di Tripoli invio'  a
Napoli  per  esporli  alla  Mostra  triennale  delle  terre  italiane
d'oltremare. 
  La prego di accogliere, signor Presidente, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  Mi e' grato confermarLe l'accordo del Governo italiano a restituire 
al  Governo  Libico  il  materiale  archeologico  che   fosse   stato
trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in  particolare  gli
oggetti che la Sovraintendenza per le antichita' di Tripoli invio'  a
Napoli  per  esporli  alla  Mostra  triennale  delle  terre  italiane
d'oltremare. 
  La prego di accogliere, signor Primo Ministro, gli atti della mia 
piu' alta considerazione. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Primo Ministro, 
  Mi e' gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi liquidi 
esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale. 
  L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire 
in Italia, sara' devoluto a favore del Governo Libico. 
 
                                SEGNI 
 
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM 
  Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri 
  del Regno Unito di Libia. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA 
 
 
                                                 Roma, 2 ottobre 1956 
 
    Signor Presidente, 
  Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra 
Eccellenza in data odierna: 
  "Mi e' gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi 
liquidi esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale. 
  L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire 
in Italia, sara' devoluto a favore del Governo Libico". 
  La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' 
alta considerazione. 
 
                         MUSTAFA' BEN HALIM 
 
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 
  della Repubblica italiana. - ROMA 
 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                  Il Ministro per gli affari esteri 
                                PELLA