Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi  beni e diritti in precedenza perduti.

La Camera dei deputati cd il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità libiche a partite dal 21 luglio 1970.

L’anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero delle finanze – Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;
sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;
sul somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Art.2.
La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo 1 spetta altresÏ:
a)proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato comunque riconoscimento nell’accordo italo-libico del  2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;

b)titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto, in sede del surrichiamato accordo, l’accertamento dell’adempimento e il conseguente riconoscimento del diritto di proprietà.

E’ attribuito invece un indennizzo, in relazione all’avvaloramento agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari di concessione per eventi bellici o per  altro impedimento frapposto dalle autorità libiche.

Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre l954, n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per effetto del trattato di pace. L’ammontare delle liquidazioni corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l’applicazione di un coefficiente unico pari 25 volte il valore al 1938.

Art. 3.

La domanda per l’applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all’Amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
a) una descrizione particolareggiata d beni e la indicazione dei diritti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l’accertamento la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art4
Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio decreto il Ministero per il tesoro, sentita la commissione interministeriale costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso il Ministero del tesoro.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato altresÏ a integrare la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante, con proprio supplente, del Ministero dell’interno, nonchÈ di due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate, designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni e degli indennizzi, nonchÈ gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa e imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall’imposta generale sull’entrata.

Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonchÈ dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conser‚vatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.

Art.6
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo del tesoro per l’anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente  di un miliardo e di due miliardi di lire.

Alla copertura dell’onere di lire un mi‚liardo relativo all’anno 1971 e di quello di lire due miliardi per l’anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo e dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971
SARAGAT – COLOMBO – FERRARI-AGGRADI – MORO – PRETI – GIOLITT