Normativa organica per i profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge

Titolo I
IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI PROFUGO

Articolo 1
Titolari dei benefici

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall’Eritrea, dall’Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di prove­nienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

OMISSIS

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI