Art. 1.

Il primo comma dell’articolo 1 della leg-ge 26 gennaio 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n.193, o all’estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adot-tati dalle autorità straniere esercenti la so-vranità su quei territori, potranno perce-pire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazio-ni, detratti eventuali partecipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Art.2.

L’articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:
<< A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali in tutto o in par-te, gli indennizzi dovuti ai sensi della pre-sente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell’8 per cento costante quindicennale sugli inte-ressi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di cre-dito fino alla concorrenza dell’indenniz-zo utilizzato>>.
Coloro per i quali siano già intervenu-te le liquidazioni del contributo nella misura prevista dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n.16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per chiedere l’integrazione del contributo fino all’8 per cento.

Art. 3

L’articolo 4 della legge 26 gennaio 1960, n. 16, è sostituito dal seguente:
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulte-riore coefficiente di rivalutazione 200, detenendosi eventuali anticipazioni o inden-nizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei be-neficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell’articolo 3 della presente legge>>.

Art. 4.

L’articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 è sostituito dal seguente:
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti su mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all’anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell’ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l’evento che ha causato il danno da indennizzare.
Per le perdite subite in Tunisia nel nodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune com-mercio in quello Stato al 1938 e al cam-bio del franco francese di quella data mol-tiplicato per il coefficiente 200. 
Gli interessati che presentino la do-manda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con ca-rattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizoni di leg-ge che regolano la materia”.

Art. 5.

La domanda per ottenere i benefici pre-visti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presen-tata, sotto pena di decadenza, al Ministe-ro del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’originario avente diritto all’in-dennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell’indennizzo.
Dall’onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presen-tato domanda d’indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Art. 6.

Il terz’ultimo comma dell’articolo 9 del-la legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:
<< Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei tito-li, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di cre-dito di diritto pubblico.
Stabilirà altresì, con decreto da ema-nare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento.
I1 tasso di interesse non potrà essere in-feriore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto>>.

Art. 7.

L’articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:
<< Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del Tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonché cu-rare ogni altro adempimento occorrente della presente legge>>.

Art. 8.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo1968, n. 193, verrà a corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato me-diante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stes-si, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o in-dennizzi parziali percepiti.
Ai medesimi titolari si applicano le di-sposizioni di cui al precedente articolo 2.
La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in ma-teria, integrate dai rappresentanti delle ca-tegorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità pre-viste dalla legge 26 gennaio 1980, n 16. 
Dall’importo risultante dalla maggiora-zione degli indennizzi, prevista dal pre-cedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi tito-lo agli aventi diritto.
L’indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell’entrata in vigore della presente legge non hanno potuto es-sere liquidate per insufficiente documen-tazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall’articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell’avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
Per gli immobili tale dichiarazione giu-rata deve venir resa, oltre che dall’avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso co-mune del richiedente.
Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall’en-trata in vigore della presente legge.
Sono altresì valide ai fini della conces-sione dell’indennizzo le domande presen-tate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell’accordo italo-jugoslavo del 3 Lu-glio 1965, ratificato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell’articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

Art. 9.

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri e nell’ordine:
a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
b) gravi infermità o menomazioni;
c) priorità inversa rispetto all’entità del-l’indennizzo;
d) secondo l’epoca del verificarsi delle perdite;
e) reimpiego degli indennizzi.
Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.

Art 10.

All’articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
<>.

Art. 11.

Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

Art. 12.

L’onere complessivo derivante dall’attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.
Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui la precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d’impegno di cui al terzo comma dell’articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, gli ulteriori im-pegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni del 1985 al 1990

All’onere di lire 80 miliardi per l’anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliard-i, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finan-ziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1985, all’uo-po utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento <>.
All’onere di 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell’accantonamento indicato nel comma prece-dente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1985.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI