IL TESTO DELLA LEGGE
N. 166 deL 1° giugno 1991 pubblicata sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1991

LEGGE 1° giugno 1991, n. .166

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 29 mano 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti. sulla base dei decreti-legge 22 novembre 1990, n. 338 e 28 gennaio 1991, n. 28.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale

OMISSIS

Art. 4

Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall’INPS la ricostituzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l’attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell’impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l’accredito si riferisce ed i relativi one-ri, determinati ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L’importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all’INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4, All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l’anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l’anno 1991.