| Gli
eventi storici
Le vicende della seconda Guerra Mondiale portarono la Libia, che
era stata colonia italiana dal 1911 e prima di allora era stata
soggetta alla dominazione turca, sotto l'occupazione britannica
che si prolungò fino alla Risoluzione dell'ONU del 15 dicembre
1950 con la quale la Libia diveniva indipendente.
I rapporti fra l'Italia e la neonata monarchia libica vennero
regolati nell'ottobre 1956 con un trattato bilaterale (successivamente
ratificato dal Parlamento italiano con legge n.843/57).
Il Trattato
Il trattato del 1956 prevedeva un accordo di collaborazione economica
e regolava in via definitiva tutte le questioni fra i due Stati
derivanti dalla Risoluzione dell'O.N.U.: fra l'altro l'Italia
trasferiva allo Stato libico tutti i beni demaniali e -a saldo
di qualunque pretesa- corrispondeva la somma di 5 milioni di sterline.
Lo stesso trattato assicurava la continuità della permanenza
della comunità italiana residente nel paese garantendone
i diritti previdenziali ed il libero godimento dei beni.
In particolare
l'art. 9 stabiliva:
Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto
dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei
diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna
contestazione, anche da parte dei singoli, potrà essere avanzata
nei confronti delle proprietà di cittadini italiani in Libia,
per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana
della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello
Stato Libico. Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini
italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge
libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti.
L'avvento di
Gheddafi
Il cambiamento di regime avvenuto in seguito al colpo di Stato
del 1° settembre 1969, e l'ascesa di Gheddafi al potere portarono
in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive
nei confronti della collettività italiana, fino al decreto
di confisca del 21/7/1970 emanato per "restituire al popolo
libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli
oppressori".
Gli Italiani privati di ogni loro bene, compresi i contributi
assistenziali versati all'INPS e da questo trasferiti in base
all'accordo all'istituto libico corrispondente, furono sottoposti
ad inutili vessazioni e costretti a lasciare il Paese entro il
15 ottobre del 70.
La violazione
del diritto internazionale
Tutto ciò avvenne in clamorosa violazione del diritto internazionale
e specificatamente, del già citato trattato italo-libico
del 12 ottobre 1956, nonchè delle risoluzioni dell'Assemblea
generale dell'ONU relative alla proclamazione d'indipendenza che
garantivano diritti ed interessi delle minoranze residenti nel
paese. Contemporaneamente il regime requisì anche i beni
lasciati dagli ebrei, beni che erano stati presi in custodia dopo
la guerra dei 6 giorni del 1967.
In quell'occasione, probabilmente per ragioni di opportunità
politica ed economica, il Governo italiano ritenne di dover accettare
il fatto compiuto senza denunciare la violazione dell'accordo
o chiedere l'arbitrato espressamente previsto dall'art. 17.
Le provvidenze
elargite
A fronte delle pretese avanzate dagli aventi diritto attraverso
i propri organismi rappresentativi, il Parlamento italiano approvó
una prima legge per un acconto sugli indennizzi per i beni perduti
con coefficienti scalari nella misura media del 15% (legge 1066/71)
" in attesa di accordi internazionali". Successivamente
i rimpatriati dalla Libia hanno beneficiato di leggi d'indennizzo,
parziali e senza rivalutazione monetaria, a favore di tutti i
proprietari di beni perduti all'estero (legge n°16/80, n°135/85
e n°98/94) che con estrema lentezza sono ancora in via di
applicazione; non hanno tuttavia ottenuto nessun provvedimento
specifico che, tenendo conto del loro preciso diritto e delle
obiettive difficoltà di ottenere da parte libica una documentazione
probatoria, risolvesse in modo equo e definitivo il contenzioso
in essere.
Su un piano concreto gli indennizzi corrisposti negli anni ai
profughi ammontano complessivamente a 288 miliardi. Infatti con
la prima legge d'acconto (1066/71) erano stati erogati 32 miliardi
e 282 milioni; con le altre leggi, che erano a beneficio di tutti
i profughi, i rimpatriati dalla Libia hanno ricevuto complessivamente
255 miliardi e 165 milioni.
Come è evidente, nonostante il coefficiente di rivalutazione
previsto dalla legge 135/85 per recuperare in parte il tasso d'inflazione,
la cifra globale corrisposta ad oggi, a circa trent'anni dalla
confisca, non raggiunge nemmeno quella del valore delle perdite
al 1970 (400 miliardi).
La situazione
dopo l'accordo italo-libico del luglio 1998
L'accordo italo-libico siglato nel luglio 1998 dal Ministro Dini
e dal suo collega Muntasser ha affrontato ogni contenzioso tra
i due Paesi senza minimamente porre sul tappeto la questione del
risarcimento per i beni confiscati.
Con ció il governo italiano ha definitivamente rinunciato
a pretendere da parte libica il rispetto del trattato violato
e ad esercitare la clausola arbitrale ritenendo che lo sviluppo
dei rapporti bilaterali ed i grandi interessi economici collegati
agli investimenti nel settore energetico e delle comunicazioni
potessero valere questo sacrificio.
Ma uno Stato non può rinunciare alla tutela di precisi
diritti garantiti ai suoi cittadini senza farsene altrimenti carico.
Ecco perché deve essere affrontato il problema con un provvedimento
che chiuda definitivamente la partita.
L'attuazione dell'accordo
italo-libico
Molte clausole dell'accordo sono state attuate, fra cui la costituzione
della Commissione Mista che a sua volta ha costituito un "Fondo
speciale" per interventi a favore di libici danneggiati dalla
colonizzazione.
Vi è stato un frequente interscambio ai massimi livelli teso
a sviluppare la cooperazione economica bilaterale senza tuttavia
riuscire a rendere operativa l'unica clausola che riguardava i
rimpatriati dalla Libia: la possibilità di avere il visto
turistico per tornare a visitare la Libia.
In questo modo il Governo Italiano accetta di fatto che propri
cittadini vengano discriminati per l'ingresso in un Paese amico
sulla base del loro luogo di nascita.
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