Home chi siamo attualita
home

La nostra storia

 

Gli eventi storici

Il Trattato

L'articolo 9

L'avvento di Gheddafi

La violazione del diritto internazionale

Le provvidenze elargite

La situazione dopo l'accordo italo-libico del luglio 1998

L'attuazione dell'accordo italo-libico

Gli eventi storici
Le vicende della seconda Guerra Mondiale portarono la Libia, che era stata colonia italiana dal 1911 e prima di allora era stata soggetta alla dominazione turca, sotto l'occupazione britannica che si prolungò fino alla Risoluzione dell'ONU del 15 dicembre 1950 con la quale la Libia diveniva indipendente.
I rapporti fra l'Italia e la neonata monarchia libica vennero regolati nell'ottobre 1956 con un trattato bilaterale (successivamente ratificato dal Parlamento italiano con legge n.843/57).

Il Trattato
Il trattato del 1956 prevedeva un accordo di collaborazione economica e regolava in via definitiva tutte le questioni fra i due Stati derivanti dalla Risoluzione dell'O.N.U.: fra l'altro l'Italia trasferiva allo Stato libico tutti i beni demaniali e -a saldo di qualunque pretesa- corrispondeva la somma di 5 milioni di sterline.
Lo stesso trattato assicurava la continuità della permanenza della comunità italiana residente nel paese garantendone i diritti previdenziali ed il libero godimento dei beni.

In particolare l'art. 9 stabiliva:
Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte dei singoli, potrà essere avanzata nei confronti delle proprietà di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico. Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti.

L'avvento di Gheddafi
Il cambiamento di regime avvenuto in seguito al colpo di Stato del 1° settembre 1969, e l'ascesa di Gheddafi al potere portarono in pochi mesi all'adozione di misure via via più restrittive nei confronti della collettività italiana, fino al decreto di confisca del 21/7/1970 emanato per "restituire al popolo libico le ricchezze dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori".
Gli Italiani privati di ogni loro bene, compresi i contributi assistenziali versati all'INPS e da questo trasferiti in base all'accordo all'istituto libico corrispondente, furono sottoposti ad inutili vessazioni e costretti a lasciare il Paese entro il 15 ottobre del 70.

La violazione del diritto internazionale
Tutto ciò avvenne in clamorosa violazione del diritto internazionale e specificatamente, del già citato trattato italo-libico del 12 ottobre 1956, nonchè delle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU relative alla proclamazione d'indipendenza che garantivano diritti ed interessi delle minoranze residenti nel paese. Contemporaneamente il regime requisì anche i beni lasciati dagli ebrei, beni che erano stati presi in custodia dopo la guerra dei 6 giorni del 1967.
In quell'occasione, probabilmente per ragioni di opportunità politica ed economica, il Governo italiano ritenne di dover accettare il fatto compiuto senza denunciare la violazione dell'accordo o chiedere l'arbitrato espressamente previsto dall'art. 17.

Le provvidenze elargite
A fronte delle pretese avanzate dagli aventi diritto attraverso i propri organismi rappresentativi, il Parlamento italiano approvó una prima legge per un acconto sugli indennizzi per i beni perduti con coefficienti scalari nella misura media del 15% (legge 1066/71) " in attesa di accordi internazionali". Successivamente i rimpatriati dalla Libia hanno beneficiato di leggi d'indennizzo, parziali e senza rivalutazione monetaria, a favore di tutti i proprietari di beni perduti all'estero (legge n°16/80, n°135/85 e n°98/94) che con estrema lentezza sono ancora in via di applicazione; non hanno tuttavia ottenuto nessun provvedimento specifico che, tenendo conto del loro preciso diritto e delle obiettive difficoltà di ottenere da parte libica una documentazione probatoria, risolvesse in modo equo e definitivo il contenzioso in essere.
Su un piano concreto gli indennizzi corrisposti negli anni ai profughi ammontano complessivamente a 288 miliardi. Infatti con la prima legge d'acconto (1066/71) erano stati erogati 32 miliardi e 282 milioni; con le altre leggi, che erano a beneficio di tutti i profughi, i rimpatriati dalla Libia hanno ricevuto complessivamente 255 miliardi e 165 milioni.
Come è evidente, nonostante il coefficiente di rivalutazione previsto dalla legge 135/85 per recuperare in parte il tasso d'inflazione, la cifra globale corrisposta ad oggi, a circa trent'anni dalla confisca, non raggiunge nemmeno quella del valore delle perdite al 1970 (400 miliardi).

La situazione dopo l'accordo italo-libico del luglio 1998
L'accordo italo-libico siglato nel luglio 1998 dal Ministro Dini e dal suo collega Muntasser ha affrontato ogni contenzioso tra i due Paesi senza minimamente porre sul tappeto la questione del risarcimento per i beni confiscati.
Con ció il governo italiano ha definitivamente rinunciato a pretendere da parte libica il rispetto del trattato violato e ad esercitare la clausola arbitrale ritenendo che lo sviluppo dei rapporti bilaterali ed i grandi interessi economici collegati agli investimenti nel settore energetico e delle comunicazioni potessero valere questo sacrificio.
Ma uno Stato non può rinunciare alla tutela di precisi diritti garantiti ai suoi cittadini senza farsene altrimenti carico. Ecco perché deve essere affrontato il problema con un provvedimento che chiuda definitivamente la partita.

L'attuazione dell'accordo italo-libico
Molte clausole dell'accordo sono state attuate, fra cui la costituzione della Commissione Mista che a sua volta ha costituito un "Fondo speciale" per interventi a favore di libici danneggiati dalla colonizzazione.
Vi è stato un frequente interscambio ai massimi livelli teso a sviluppare la cooperazione economica bilaterale senza tuttavia riuscire a rendere operativa l'unica clausola che riguardava i rimpatriati dalla Libia: la possibilità di avere il visto turistico per tornare a visitare la Libia.
In questo modo il Governo Italiano accetta di fatto che propri cittadini vengano discriminati per l'ingresso in un Paese amico sulla base del loro luogo di nascita.

© A.I.R.L. 2003 - 2004