STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA
31 ottobre 2004

 

 

 

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

 

ART. 1

 

L'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia AIRL è stata costituita con atto notarile Vincenzo Cracchiolo di Chieti in data 11 aprile 1972 Repertorio N. 84304/7288 con sede in Pescara Via Vescovado N. 2. Con successiva delibera del 7 ottobre1972 il Consiglio centrale ha deliberato il trasferimento della sede sociale in Roma. Tale delibera viene confermata e adottata dall'Assemblea Generale Straordinaria del 30-31ottobre 2004. Pertanto l'Associazione AIRL ha propria sede sociale in Roma Via Nizza N. 45 dove s'intende eletto il proprio domicilio legale ad ogni effetto di legge. Con deliberazione dell'Esecutivo potranno essere nominati delegati e/o istituite apposite delegazioni in centri ove esistono profughi dalla Libia le quali, a loro volta, qualora raggiungano un numero di soci non inferiore a 80 (ottanta), potranno proporre all'Esecutivo di essere trasformate in SEZIONI REGIONALI A.I.R.L.

 

 

ART. 2

 

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Essa si intenderà sciolta di pieno diritto qualora, per riduzione del numero dei suoi associati o per lunga inattività o per altre cause che ne impediscano il funzionamento, non sia più in grado di assolvere i suoi compiti

 

 

 

SCOPI E FINALITA'

 

ART. 3

 

L'A.I.R.L., Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro.

L'A.I.R.L. si pone il fine di offrire servizi adeguati a garantire un sostegno sociale, culturale, assistenziale e di consulenza agli associati, nonché di creare le migliori condizioni per un dialogo permanente con i popoli dei Paesi Africani.

L'Associazione si propone di:

 

•  rendersi portavoce delle esigenze individuali e collettive degli associati; tutelare i loro interessi, prospettare sotto il profilo morale e materiale adeguate soluzioni dei loro problemi promuovendo anche provvedimenti ed iniziative di carattere legislativo, amministrativo e regolamentare intesi ad ottenere il più sollecito e proficuo loro inserimento nel contesto nazionale;

 

•  Valorizzare le peculiari esperienze e professionalità degli associati nell'intento di favorire - anche nell'ambito della cooperazione internazionale - interventi di assistenza tecnica, scambi culturali, economici e di protezione sociale tesi ad alimentare un dialogo aperto tra i popoli dei Paesi in via di sviluppo;

 

•  Promuovere, direttamente o attraverso organismi affiliati, specialisti singoli o in gruppo, ricerche e studi aventi per oggetto la storia, l'arte, l'archeologia, il diritto, la politica internazionale, la tecnologia, l'economia, l'ecologia, il giornalismo, la sicurezza sociale, le tecniche gestionali e lo sport - quest'ultimo inteso come strumento di affratellamento dei popoli - sia sotto il profilo delle singole discipline interessate che sotto quello interdisciplinare. Pertanto l'Associazione darà vita ad un proprio centro studi e documentazione con videoteca ed archivio storico annessi; sarà comunque sua cura favorire la diffusione e l'applicazione dei risultati degli studi e ricerche, riguardanti in primo luogo la Libia;

 

•  Stipulare per la realizzazione di quanto previsto al punto "c" accordi e commesse di ricerca per temi specifici con Amministrazioni ed Enti italiani ed esteri, istituti universitari, aziende private e specialisti singoli o in gruppo;

 

•  Organizzare incontri e convegni anche in altri paesi, nonchè partecipare ad iniziative dello stesso tipo presso fondazioni ed istituzioni italiane ed estere;

 

•  Favorire la messa a disposizione da parte di organismi e istituzioni, pubbliche e private, di borse di studio e ricerca a favore di giovani associati desiderosi di perfezionare i loro studi e la loro condizione professionale;

 

•  Proporre l'istituzione di servizi sociali integrativi, fondi di solidarietà e mutualità per divenire punto d'incontro di interessi professionali, imprenditoriali, occupazionali, culturali dando vita anche ad un censimento nazionale delle forze disponibili,

 

h) Assumere tutte le iniziative atte a riunire in un unico organismo i rimpatriati da altri Paesi o dare vita ad una federazione fra le Associazioni esistenti.

 

•  Pubblicare un proprio organo di stampa al fine di favorire la più ampia divulgazione dell'attività dell'A.I.R.L. e delle notizie che interessino gli Associati con l'intento di offrire un'immagine reale della collettività italiana già residente in Libia;

 

j) Realizzare ogni altra iniziativa che l'Assemblea Generale riterrà utile al raggiungimento dei fini sociali.

 

 

 

 

 

 

 

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ART. 4

 

L'associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per l'assolvimento dei suoi compiti dai contributi dei soci, dalle elargizione di Enti e di privati, dai contributi dello Stato e da iniziative varie di carattere culturale ed artistico, nonchè dagli eventuali proventi delle attività promosse in base all'art. 3.

 

 

SOCI

 

ART. 5

 

I soci di distinguono in quattro categorie:

- Soci effettivi ordinari,

- Socie effettivi Sostenitori e Finanziatori;

- Soci Sostenitori amici dell'AIRL;

- Soci onorari.

SOCI EFFETTIVI ORDINARI: possono essere soci effettivi tutti coloro che siano rimpatriati dalla Libia o che pur non avendovi risieduto stabilmente vi abbiano avuto o vi abbiano interessi economici, professionali, patrimoniali, culturali. Analogamente possono essere soci effettivi i familiari dei suddetti ed i loro eredi.

Sono requisiti essenziali per i soci effettivi:

a) essere cittadini italiani;

b) avere compiuto il 18° anno di età;

c) essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

 

SOCI EFFETTIVI SOSTENITORI e FINANZIATORI: Possono essere soci effettivi sostenitori tutti i soci effettivi che con elargizioni volontarie contribuiscono finanziariamente all'attività dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI amici dell'AIRL: Possono essere soci sostenitori i cittadini italiani e non italiani e gli Enti e sodalizi italiani ed internazionali che abbiano affinità ideali con l'Associazione e contribuiscano moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità sociali.

SOCI ONORARI: Possono essere soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche che con la loro opera e con la loro azione abbiano dato lustro e decoro alle collettività italiane all'estero o che si siano resi particolarmente benemeriti verso la Collettività Italiana della Libia o verso l'Associazione.

 

 

ART. 6

 

La qualifica di socio si acquista con il tesseramento e si perde per cancellazione, per dimissione o per radiazione. Il socio che si rende moroso al pagamento del contributo annuale di tesseramento e, benché richiamato all'osservanza di questo dovere, persiste nella morosità viene cancellato da socio e può essere riammesso qualora si metta in regola con i pagamenti .

 

 

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 7

 

Gli organi dell'Associazione sono Centrali e periferici.

 

Sono Organi centrali:

- L'ASSEMBLEA GENERALE;

- IL CONSIGLIO NAZIONALE;

- L'ESECUTIVO;

- LA PRESIDENZA;

- IL SEGRETARIO GENERALE;

- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;

- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

 

 

Sono Organi Periferici:

- LE SEZIONI REGIONALI;

- LE DELEGAZIONI E I DELEGATI

 

 

 

L'ASSEMBLEA GENERALE

 

ART. 8

 

L'Assemblea Generale è l'Organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei soci, i quali hanno diritto a parteciparvi purché in regola con il tesseramento.

L'Assemblea Generale determina le direttive generali dell'Associazione, discute ed approva le modifiche dello Statuto Sociale, ivi compreso l'eventuale scioglimento dell'Associazione e delibera su qualsiasi argomento di carattere organizzativo e di portata nazionale che non sia di specifica competenza degli Organi Centrali. L'Assemblea Generale approva il bilancio annuale.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente ogni anno nella sede Centrale dell'Associazione od in altre località della Repubblica con avviso pubblicato sul giornale dell'Associazione o, in mancanza, con lettera inviata ai soci un mese prima del giorno della riunione.

Qualora la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta motivata, il presidente, o, in sua inadempienza o impedimento, uno dei vice presidenti, è tenuto a convocare un'Assemblea Generale Straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Generale elegge il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Tanto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che quelli del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche fra i non soci.

 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE

 

ART. 9

 

Il Consiglio è composto da un minimo di 19 ad un massimo di 25 membri eletti dall'Assemblea Generale fra i soci.

Inoltre fanno parte del Consiglio con voto deliberante i presidenti delle Sezioni Regionali.

I delegati partecipano al Consiglio senza voto deliberante.

Il Consiglio:

a) Elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Consigliere Amministrativo ed il tesoriere;

b) In caso di vacanza o dimissioni sostituisce per cooptazione i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Probiviri non oltre la metà più uno;

c) Nomina i soci onorari dell'Associazione, ed ammette i soci amici dell'AIRL, fissandone la quota annuale di adesione;

d) Emana i regolamenti interni, compreso quello del Centro Studi e di eventuali altri organismi associati;

e) Approva il bilancio preventivo predisposto dall'Esecutivo;

 

f) (ex e) approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

 

g) Autorizza la costituzione delle Sezioni Regionali;

 

h) Decide su ogni materia che non sia espressamente riservata alla competenza dell'Assemblea Generale;

i)Esamina e decide gli eventuali deferimenti a carico dei soci dinanzi al collegio dei probi viri.

j)Può sfiduciare e sostituire a maggioranza

il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, il Consigliere Amministrativo ed il Tesoriere sostituendoli nella loro carica con altri membri del Consiglio stesso.

I membri decaduti dal loro incarico particolare continuano ad esercitare la loro funzione di consiglieri.

 

 

 

 

ART. 10

 

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato in sessione ordinaria nella sede dell'Associazione almeno due volte nel corso dell'anno per l'esame e l'approvazione degli argomenti di sua competenza.

Può essere convocato in sessione straordinaria quando la Presidenza lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del collegio dei Revisori.

 

 

 

ESECUTIVO

 

ART. 11

 

Nell'ambito del Consiglio, l'Esecutivo è l'organo chiamato a dirigere l'attività dell'Associazione.

Esso è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Consigliere Amministrativo, e dal Tesoriere.

L'Esecutivo attua quanto deciso dal Consiglio.

Esso inoltre:

a) Propone al Consiglio la misura del contributo annuale di tesseramento.

 

 

b) (ex c) Nomina e revoca i delegati e istituisce le sezioni regionali.

 

c) (ex d) controlla l'andamento contabile e amministrativo delle Sezione Regionali e delle Delegazioni e, se del caso, nomina Commissari Straordinari per le Sezioni Regionali fissandone i compiti ed i poteri;

 

d) (ex e) Predispone, a mezzo del Consigliere Amministrativo, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'approvazione del Consiglio;

 

e) (ex f) Assume, nomina e revoca collaboratori dell'Associazione;

 

f) (ex g) Propone al Consiglio il deferimento di qualsiasi socio al collegio dei Probiviri per eventuali provvedimenti disciplinari di competenza;

 

 

ART. 12

 

L'Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno mediante preavviso telefonico, via e-mail o via fax.

Le decisioni dell'Esecutivo vengono comunicate al Consiglio per la ratifica entro 30 giorni dalla loro assunzione a pena di inefficacia.

 

 

LA PRESIDENZA

 

ART. 13

 

La Presidenza dell'Associazione è costituita dal Presidente dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e ne dirige l'attività.

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente in ordine di anzianità.

L'intervento e la firma di un Vice Presidente fanno presumere di diritto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente dell'Associazione o in sua assenza uno dei Vice Presidenti, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea nelle Assemblee ordinarie.

 

 

ART. 14

 

In caso di vacanza del seggio presidenziale, il Consiglio deve procedere entro un mese alla elezione del nuovo Presidente.

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 

ART. 15

 

Il Segretario Generale è di diritto Segretario delle assemblee Generali ordinarie, del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza e ne compila e firma i verbali.

E' responsabile dell'archivio e della documentazione, salvo quella contabile, di spettanza del consigliere Amministrativo e del Tesoriere.

Coordina l'andamento dell'Associazione secondo le decisioni e le direttive dei vari Organi Sociali.

Il Segretario delle Assemblee Straordinarie è il Notaio designato dall'Associazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

ART. 16

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale, la quale designa pure il Presidente del Collegio.

I Revisori dei Conti esercitano funzione di controllo contabile - amministrativo e possono assistere alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

ART. 17

 

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente sulle vertenze che possono eventualmente sorgere tra i soci e gli organi sociali specie per quanto riguarda l'interpretazione dello Statuto Sociale e dei regolamenti ed esercita pure le funzioni disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'Associazione.

I membri del Collegio possono assistere alle riunione del Consiglio, dell'Esecutivo e della Presidenza.

 

 

 

SEZIONI REGIONALI

 

ART. 18

 

Le sezioni Regionali sono le componenti essenziali ed organizzative dell'Associazione e vengono costituite nelle Regioni che abbiano un numero minimo di ottanta soci residenti nella circoscrizione regionale.

Le Sezioni Regionali vengono costituite sotto le direttive e previa autorizzazione del Consiglio; possono avere un proprio regolamento in accordo con l'Esecutivo.

Esse hanno autonomia amministrativa salvo per quanto riguarda le quote relative al tesseramento degli associati che verranno ripartite con la Sede Centrale secondo gli accordi presi con l'Esecutivo e le sue direttive.

Dipendono disciplinarmente dall'Esecutivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGAZIONI

 

ART. 19

 

Le delegazioni hanno sede nei capoluoghi nella cui circoscrizione territoriale vivono famiglie di rimpatriati dalla Libia.

Esse sono rette da uno o più delegati nominati dall'Esecutivo con il compito di mantenere i contatti con i rimpatriati dalla Libia, assistendoli in ogni loro esigenza collegata allo status di profugo anche con i mezzi che sono posti a disposizione dall'Associazione, dalle amministrazioni centrali e locali, o da enti pubblici e privati.

Le Delegazioni hanno altresì il compito di curare il tesseramento dei rimpatriati dalla Libia, di nominare coordinatori cittadini nella provincia di competenza e di promuovere la costituzione in loco della Sezione Regionale allorquando i tesserati avranno raggiunto il numero di 80, previa l'autorizzazione dell'Esecutivo, prevista dall'art. 11 lettera b dello Statuto Sociale.

Le delegazioni non hanno autonomia amministrativa e dipendono dall'Esecutivo.

 

 

NORME GENERALI

 

ART. 20

 

Tutte le cariche sociali in seno agli organi Centrali ed agli Organi Periferici dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

 

 

ART. 21

 

Tutte le cariche negli Organi centrali e periferici hanno durata triennale e possono essere rinnovate in occasione delle elezioni.

 

 

 

ART. 22

 

Tutte le deliberazioni degli Organi collegiali, sia centrali che periferici, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

 

 

ART. 23

 

Le Assemblee degli associati deliberano in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio, l'Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e le Sezioni regionali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

ART. 24

 

In sede di Assemblea Generale ogni socio, purchè in regola con il pagamento della quota, ha diritto ad un voto.

Ogni associato in regola con il tesseramento può delegare un altro socio a rappresentarlo nell'Assemblea Generale.

La delega può essere conferita anche al Presidente della sezione Regionale, ma tanto quest'ultimo che altri rappresentanti designati non potranno avere più di 10 deleghe ciascuno.

Analogamente si procederà presso le delegazioni per la nomina dei rappresentanti all'Assemblea Generale.

 

 

ART. 25

 

I soci che esercitano mansioni retribuite dall'Associazione non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

ART. 26

 

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito dall'Assemblea deliberante o, in caso di mancanza di delibera, sarà devoluto ad Enti di assistenza pubblica.

 

ART. 27

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.