Petizione
ex art. 50 della Costituzione
Al
Signor Presidente del Senato e agli Onorevoli Senatori
Al Signor Presidente della Camera dei Deputati e agli Onorevoli
Deputati
Interpretazione
autentica dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n.336.
Questa
Associazione, che - come è noto - tutela i diritti e
gli interessi dei Profughi dalla Libia, ha deciso di utilizzare
lo strumento della Petizione per chiedere al Parlamento Italiano
di sanare con urgenza, anche se tardivamente, una discriminante
interpretazione della legge 336/70 che ha arrecato e arreca
gravi danni agli interessi dei lavoratori rimpatriati dalla
Libia a seguito dell'espulsione operata da Gheddafi.
La
presente petizione è volta a chiedere l'emanazione di
una norma di interpretazione autentica del disposto dell'art.
1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (Norme a favore dei dipendenti
civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati)
laddove prevede che delle agevolazioni della legge stessa possano
beneficiare “i profughi per l'applicazione del trattato di pace
e categorie equiparate”.
Le
parole “categorie equiparate” usate dagli estensori della legge
hanno dato adito nel tempo a contrastanti interpretazioni nell'ambito
delle pubbliche amministrazioni interessate, le quali, dapprima,
hanno concesso i benefici di carriera, di retribuzione e di
pensione ai profughi della Libia, rimpatriati dopo il colpo
di stato di Gheddafi nel settembre del 1969, considerandoli,
correttamente, equiparati, a tutti gli effetti, ai profughi
per l'applicazione del trattato di pace, in base al disposto
dellart. 1, punto 4 della legge 26 dicembre 1981 n. 763, ed
ora, invece, li negano prendendo a pretesto una superata giurisprudenza
della Corte di Cassazione, peraltro contraddetta da contrarie
decisioni della Corte dei Conti, in qualità di Giudice
Unico delle pensioni.
Il
nuovo atteggiamento delle pubbliche amministrazioni è
illegittimo e del tutto discriminatorio nei confronti dei suddetti
profughi ed è tanto più grave allorché
agli stessi viene chiesto il rimborso, per importi considerevoli,
delle somme erogate negli anni a fronte dei benefici concessi,
somme che non tutti sono in grado di restituire. Inoltre, anche
gli Enti previdenziali, tra cui l'INPS, revocano o non concedono
la maggiorazione della pensione di originarie lit. 30.000, prevista
dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140 per i soggetti
appartenenti alle categorie di cui dalla legge n. 336/70, basandosi
sulla cennata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale
hanno diritto ai benefici della legge n. 336/70 soltanto quei
profughi che sono rimasti coinvolti in modo immediato e diretto
negli effetti del trattato di pace, nonché quelli che
ad essi, con apposite leggi, hanno ottenuto una specifica parificazione(Cass.
Sez. Lavoro n:1321 del 15.02.85 e n. 3749 dell'11.04098).
I
Giudici della Cassazione hanno, però, interpretato in
senso restrittivo la portata del tutto innovativa della Normativa
Organica per i profughi di cui alla legge 763/81, il cui art.
1, punto 4, prevede che i profughi da territori esteri in seguito
a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo
stato di necessità al rimpatrio sono equiparati, a tutti
gli effetti di legge, ai profughi di cui ai precedenti punti
1,2,3 dello stesso articolo. La Cassazione non ha inoltre considerato
il disposto del successivo art. 2, lett. C,4° cpv. , il
quale stabilisce che: “Sono considerati profughi, ai sensi del
n. 4) dell'articolo precedente i cittadini italiani che siano
rimpatriati dai Paesi esteri, o, trovandosi in Italia non possano
farvi ritorno a causa di situazioni di carattere eccezionale
ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo
dello stato di necessità al rimpatrio.”
Questo
è proprio il caso dei cittadini italiani residenti in
Libia ed espulsi da quel Paese, previa confisca di tutti i loro
beni, nel 1970 a seguito del colpo di stato di Gheddafi del
settembre 1969. Pertanto il certificato di profugo della Libia,
rilasciato dalle competenti autorità italiane ai sensi
della legge n. 763/81, attribuisce loro il diritto di beneficiare
di tutte le agevolazioni di stipendio, di carriera e di pensione
previste dalla legge 336/70, od, eventualmente, della maggiorazione
di pensione prevista dall'art. 6 della legge n. 140/1985.
Il
denunciato comportamento delle pubbliche amministrazioni (ministeri,
Enti pubblici, INPS) ha determinato un cospicuo contenzioso
tra i profughi oggetto dell'azione discriminatoria e le pubbliche
amministrazioni stesse, che finora ha avuto esiti contrastanti.
Infatti, la Corte dei Conti, sia in sede di controllo che giurisdizionale,
ha più volte dichiarato che l'inciso “categorie equiparate”
ai profughi per il trattato di pace, contenuto nell'art. 1 della
legge 336/70, implica non tanto il riferimento alle situazioni
espressamente contemplate nel trattato di pace, ma piuttosto
alle equiparazioni che a tale situazione sono state fatte dalla
legislazione successiva ed in particolare dalla legge n. 763/81
(delibera delle Sezioni Controllo della Corte dei Conti assunta
nell'adunanza del 15.07.1983 e, da ultimo, sentenza 3 marzo
2006, n. 818 della Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per
la Regione Lazio). La Magistratura ordinaria, invece, competente
per le cause riguardanti il rapporto di lavoro, si è
attenuta ai precedenti della Cassazione in materia.
Risulta,
in ogni caso, evidente che l'attuale linea di condotta adottata
dalle pubbliche amministrazioni interessate assume carattere
discriminatorio in quanto si traduce in una disparità
di trattamento di soggetti che sono rientrati in Italia prima
del colpo di stato in Libia del 1° settembre 1969 e soggetti
che sono rientrati dopo e, quindi, tra profughi in uguali condizioni,
in quanto titolari dell'attestato di profugo rilasciato a norma
della legge n. 763/1981, così violando l'art. 3 della
Costituzione, in particolare, il principio di uguaglianza in
senso formale sancito dal primo comma.
Premesso
quanto sopra, per superare la descritta incresciosa situazione
in cui versano i profughi ingiustamente discriminati, si propone
al Parlamento della Repubblica l'adozione di un provvedimento
legislativo formulato come segue:
“il
riferimento contenuto nell'art. 1 della legge 24 maggio 1970,
n. 336 alle “categorie equiparate” ai profughi per l'applicazione
del trattato di pace si interpreta nel senso che in dette categorie
vanno inclusi, ai fini dei benefici di legge, tutti i profughi
in possesso dell'attestato di profugo rilasciato dalle competenti
autorità italiane ai sensi della legge 26 dicembre 1981
n. 763, compresi i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia
successivamente al 1° settembre 1969”.
Si porgono
rispettosi saluti.
Il Presidente
Giovanna
Ortu
25/10/2007