LEGGE 29 GENNAIO
1994, N. 98
Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative, alla
legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane
per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana
e all'estero".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Norme di interpretazione autentica
1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1980, n. 135, debbono intendersi sia
quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro
Ë autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al
Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti
attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime,
immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo
all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi
di provenienza.
La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze
degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate
in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre
idonea documentazione, la commissione competente potrà ai sensi
dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore
indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo
del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali
dell'azienda.
2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge
5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi
applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in
beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta,
i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società
le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore
di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.
3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto
per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed
alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con
riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni,
diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo
1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo
1 della legge 5 aprile 1985. n. 135, che non possano produrre
gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza
da parte delle autorità dello stato nel cui territorio le proprietà
stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda
con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza
dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi
siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto
il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento
utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve
essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da
quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La
stessa facoltà Ë concessa ai cittadini e ditte italiani, già
titolari o possessori di di valori mobiliari andati smarriti.
In presenza degli atti di acquisti, ovvero di altra documentazione
comprovante il possesso utile degli immobili agli effetti dell'articolo
1158 del codice civile, non Ë richiesta la certificazione dell'avvenuta
intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione
vigente nel territorio in cui era situato l'immobile. La dichiarazione
giurata degli interessati di cui al presente comma resa in presenza
di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da
conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici
dell'Amministrazione dello Stato.
4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135 deve
intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per
le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta
liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi
in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.
5. Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi
da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto
dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 come sostituito
dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n.
135 relativo alreipiego degli indennizzi in attività produttive
marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali,
di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo
pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della
presente legge nonché delle predette leggi n. 16 del 1980 e
n. 135 del 1985.
6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui
al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi
giorni dalla data dela notifica del decreto ministeriale di
liquidazione , ovvero da quella comunicazione dell'autorizzazione
ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a
norma delle leggi di cui al comma 5.
7. Sono valide le domande presentate in merito prima
della data di entrata in vigore della presente legge
Art. 2
Norme procedurali e di attuazione
1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a
norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti
organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di
esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime.
Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della
legge 5 aprile 1985, n. 135.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge i soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 come sostituito
dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere
al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata
ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano
la materia.
3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente
commissione interministeriale qualora la documentazione esibita
dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte assicurino l'acquisizione
di elementi nuovi atti al raggiungimento di una valutazione
del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.
4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi
diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione
della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia,
Ë devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta
estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere
in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.
5. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della
legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:
a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio
1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985 , n.
135, e successive modificazioni spetta con le modalità previste
dalle stesse ai cittadini, agli enti e alle società italiani
i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative
da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n.
83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e alle società
italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni
in Zaire;
b)
alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizziper
beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del
trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo
8 della legge 5 aprile 1985, n.135.
6. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e
successive modificazioni, Ë sostituito dal seguente: «Art.
9
1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti
dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia Ë concessa
in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
a)
reimpiego degli indennizzi;
b)
mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi
delle leggi sopra indicate;
c) data del verificarsi delle perdite;
d) gravi infermità o menomazioni;
e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.
2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui
al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata
della specifica documentazione, al Ministero del Tesoro»
7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni
richiesta da parte della publica amministrazione di notizie,
atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande
a suo presentate , entro il termine di centottanta giorni decorrenti
dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate
all'ultimo domicilio denunciato.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata
trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta
al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda
e la conseguente decadenza dsai relativi benefici.
9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere
alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da più
soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto
alle richieste.
10. Entro il 31 marzo di ogni annoi, e sino all'espletamento
di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente
legge, il ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione
nella quale si indica per ogni singolo Paese:
a) il numero delle istanze liquidate;
b) l'importo complessivo erogato;
c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
d) le iniziative assunte o da assumere perché la materia regolata
dalla presente legge o dalle precedenti possa essere portata
a compimento.
11. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16,
cosÏ come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985,
n. 135, Ë abrogato.
Art. 3
Commissioni interministeriali
1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle
lettere a), b), c), d), ed e) del primo comma dell'articolo
10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 e la commissione interministeriale
di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269,
sono soppresse.
2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa
di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10 della
legge 26 gennaio 1980, n. 16 e della commissione interministeriale
di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269,
soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite
ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame
delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite
subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella zona B dell'ex
territorio libero di Trieste, costituita da:
a) un Magistrato di Cassazione con funzione di presidente di
sezione di Casazione o equiparato in servizio o a riposo, che
la presiede;
b) un Consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con
funzione di vice presidente;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero del tesoro- Direzione generale
del tesoro
f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero
delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri su designazione delle associazioni
più rappresentative;
m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore
all'ottavo, con funzioni di segretario
3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo
10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del
comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione
interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite nell'ex
Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in
altri Paesi composta da:
a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di
sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo,
che la presiede;
b) un Consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con
funzioni di vice presidente;
c) un magistrato della Corte dei conti;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale
del tesoro;
f) un rappresentante del Ministero del tesoro- Ragioneria generale
dello Stato;
g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero
delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
l) un rappresentante per ciascuna categoria delle seguenti categorie
dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative: