LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N.763
Normativa organica per i profughi.
La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge
Titolo I
IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI PROFUGO
Articolo 1
Titolari dei benefici
Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani
ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono
alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno
determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui
ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo
articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal
Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.
OMISSIS
Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981
PERTINI