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La legislazione
a favore
dei rimpatriati

 

LEGGE 26 marzo 1999, N. 68

LEGGE 29 GENNAIO 1994, n. 98

LEGGE 1° giugno 1991, n. 166

LEGGE 5 aprile 1985, n. 135

LEGGE 2 maggio 1983, n. 181

LEGGE 26 dicembre 1981, N. 763

LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1066

LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N.763

Normativa organica per i profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge

Titolo I
IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI PROFUGO

Articolo 1
Titolari dei benefici

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di prove­nienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

OMISSIS

Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981

PERTINI

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