LEGGE 2 maggio
1983, n. 181.
Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni
assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione
sociale libico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1.
A favore dei cittadini italiani e dei lo‚ro superstiti, sono
considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione
obbligatoria per l'invaliditý, la vecchiaia ed i superstiti
gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale,
le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale
di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo
12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato
con legge 17 agosto 1957, n. 843.
Parimenti sono considerate efficaci nella predetta
assicurazione le posizioni assicurative per qualsiasi motivo
non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale
libico in base all'articolo 12 dell'accordo, di cui al comma
precedente.
Agli effetti del precedente primo comma, Ë dovuto
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte
dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle
riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti
alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e successive modificazioni.
Art. 2.
I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo
accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente
articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente legge,
non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria
per l'invaliditý, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo
del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi
per il diritto alla pensione per l'invaliditý, la vecchiaia
e i superstiti e per l'ammissione al versa mento dei contributi
volontari.
Art. 3.
Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui
alle posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo
i danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico,
se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla
liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi
con le norme comuni, se successivi.
Art. 4.
» rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della
liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o
delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto
nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi
per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative
in base al precedente articolo 1.
Art. 5.
A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative,
di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte
agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme
dell'assicurazione obbligatoria per l'invaliditý, la vecchiaia
ed i superstiti gestita dall'istituto nazionale della previdenza
sociale da data, comunque, non anteriore a quella del primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore
della legge stessa.
Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al
comma precedente non vengono corrisposte agli stessi beneficiari
le pensioni giý concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione
sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Le disposizioni in materia previdenziale contenute
nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con
modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prorogate
a tempo indeterminato dall'articolo 23-bis del decreto-legge
30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 1972, n. 485, continuano a trovare
applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni
della presente legge.
Il Governo italiano Ë autorizzato a sostituirsi
agli interessati negli eventuali diritti verso l'istituto
nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con
il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.
Art. 6.
L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico
dell'istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di
cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e all'articolo
15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, spetta,
a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai
cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con
decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla
data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi
compresi tra il lƒ gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.
Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1 del la presente legge, valutato in lire
22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1983.
Il Ministro del tesoro Ë autorizzato a apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita dei sigilli dello
Stato, sarý inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. » fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addÏ 2 maggio 1983
PERTINI - FANFANI - SCOTTI - COLOMBO - GORIA - BODRAT
Visto, il Guardasigilli: DARIDA