IL TESTO DELLA LEGGE
N. 166 deI 1° giugno 1991 pubblicata sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1991
LEGGE 1° giugno 1991, n. .166
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
recante disposizioni urgenti in materia previdenziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 29
mano 1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale,
è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
Restano validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti. sulla base dei decreti-legge
22 novembre 1990, n. 338 e 28 gennaio 1991, n. 28.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 1° giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
MARINI, Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale
OMISSIS
Art. 4
Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia
1. I cittadini italiani
rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall’INPS la
ricostituzione, nell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente
ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21
luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione
comprovante l’attività svolta e la durata dei periodi
di assicurazione ovvero, nell’impossibilità di
produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data
di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà
compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni
indirette o di reversibilità.
2. La ricostituzione
di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna
settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del
contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione
in vigore in Italia nei periodi cui l’accredito si riferisce
ed i relativi one-ri, determinati ai sensi dell’articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico
della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata
sulla base di apposita rendicontazione.
3. L’importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all’INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.
4, All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l’anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l’anno 1991.