Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi
ed agevola‚zioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano
perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti
alla sovranità italiana e all'estero. La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1.
I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari
direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di
beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti
alla sovranità italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio
libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di
provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque
adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su
quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti
per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi
internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali
anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di
venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori
a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per
cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di
credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società
italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo
totale dei beni perduti.
Art.2.
A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive,
in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente
legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale
del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi
per mutui che verranno contratti con enti, istituti ed aziende
di credito fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo
utilizzato.
Art. 3.
Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:
a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale
italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed
enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia,
per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1911,
n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni
percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti
ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a
partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista
dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita
nelle modalità e nei limiti previsti all'articolo 2 della legge
25 marzo 1971, n. 212;
b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità
italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre
1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni,
diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati
dalle autorità libiche a partire dal 1 settembre 1969;
c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità
italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre
1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni,
diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti nati
dalle autorità etiopiche a partire dal 1 agosto 1970.
Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della
presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui
all'articolo 7, presentare la relativa domanda.
La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi
citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude
il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici
della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge stessa e delle disposizioni legislative
sopra nominate.
Art. 4.
Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche,
gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità
italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso
pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti
in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con
il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Agli stessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi
di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono
verificate, riferiti al 1938 e molti‚plicati per un ulteriore
coefficiente di rivalutazione 25.
Si applicano anche nei confronti dei predetti beneficiari
gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge.
Art.5.
Il valore dei beni, diritti ed interessi a fini della presente
legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici
erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo
10.
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente
al 1 gennaio 1950, sulla base dei prezzi di comune commercio
correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti
al 1938 e moltiplicati per 40 volte. I titolari di beni che,
in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi
da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori,
beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti
di rivalutazione fino a 23 volte il valore al 1938, godranno
per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione
pari a 15 volte il valore al 1938.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950,
le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune
commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate
e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere
i primi provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà
o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento.
Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la
conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni
sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto
del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla
data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno
da indennizzare.
Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare
delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella
domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni
già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla
base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la
materia.
Art. 6
Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo
integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo
è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una
dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro
a surrogarsi, qualora non l'avesse già fatto, al richiedente
in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal
momento in cui lo stesso avrà conseguito dallo Stato italiano
la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.
Art. 7.
La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge
deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero
del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dellapresente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo
o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto,
anche da uno solo di essi per sÈ e per gli altri ovvero da colui
cui sia stata ceduta in tutto in parte la titolarietà dell'indennizzo.
Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente
comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda
d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni
normative regolanti la materia.
Art.8.
La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge
verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti
disposizioni concernenti anticipazioni ad indennizzi parziali
ai cittadini italiani danneggiati nei territori già soggetti
alla sovranità italiana e all'estero.
Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate
direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro,
salvo che gli interessati non richiedano la revisione.
Art. 9.
Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della
legge 5 giugno 1965. n. 718, e dall'articolo 5 della legge 6
dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal
1 gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono
altresÏ esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro
e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.
Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.601, si applicano anche al reddito dei fabbricati e
degli altri beni realizzati con gli indennizzi e con i mutui
di cui alla presente legge.
Il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi, per la
parte da corrispondersi in titoli di credito, viene effettuato
mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti
ad uno speciale prestito denominato «Prestito redimibile
per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani
perduti all'estero per effetto del Trattato di Pace o di accordi
connessi con il detto Trattato di confische ed espropriazioni
in Paesi stranieri», la cui emissione anche in più quote
è autorizzata alla pari con ammortamento fino a quindici anni,
a decorrere dal 1 gennaio 1984.
Applicano, altresÏ, le esenzioni previste dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601.
Il Ministro del tesoro stabilirà,con propri decreti, le caratteristiche
dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla
consegna ed al collocamento dei titoli medesimi. Stabilirà,
altresÏ, con decreto d emanare entro il 30 giugno 1983, il piano
e le modalità di ammortamento.
I titoli concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli
investimenti delle aziende di credito previste dalle norme disposizioni
vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.
Sono altresÏ esenti da qualsiasi tassa e imposta presente e
futura i contratti, cessioni di credito e gli interessi sui
mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente
legge.
Art.10
Le commissioni interministeriali amministrative competenti,
in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati,
a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione
al fine della concessione degli indennizzi sono:
a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo
3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti
ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità
italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisi
dei territori ceduti alla Jugoslavia);
6) commissione interministeriale amministrativa, unificata
alla precedente formazione prevista dall'articolo 4 della legge
6 dicembre 1971, n. 1066. e dall'articolo 11 della presente
legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;
c) commissione interministeriale amministrativa, prevista
dall'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo
11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti
in Tunisia;
d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo
5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064 e dall'articolo
4 della legge 31 luglio 1952, n.1131: beni, diritti ed interessi
perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia,
e) commissione interministeriale amministrativa, prevista
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n.961,e dall'articolo
11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti
in Etiopia.
I componenti delle predette commissioni, nominati in rappresentanza
delle associazioni di categoria, devono essere espressamente
designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione
della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in
vigore.
Essi devono essere esperti in materia di estimo.
Art. 11
Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina
dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli
stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive
delle singole commissioni, provvede il Ministro tesoro, al quale
compete altresÏ stabilire i compensi da erogarsi ai componenti
delle commissioni ed agli esperti nonchÈ curare ogni adempimento
occorrente per l'applicazione della presente legge.
Art. 12
La spesa degli indennizzi e le integrazioni previste dalla
presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà
integrata per l'anno 1980 di lire 5.000 milioni.
Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato per gli anni successivi, saranno annualmente iscritte
le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo
comma.
Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli
interessi previsto dalla presente legge, sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali per importi che verrano determinati
annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione
dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Un primo limite di impegno, per l'anno finanziario 1980, è
stabilito in lire 500 milioni. All'onere complessivo di lire
5.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge
nell'anno 1980 si farà fronte mediante corrispondente riduzione......