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LEGGE 6 dicembre
1971, n. 1066
Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari
di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative
dal luglio 1970 e di indennizzi beni e diritti in precedenza
perduti.
La Camera dei deputati cd il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa di accordi in sede internazionale, è autorizzata la
corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche
e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi
confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità
libiche a partite dal 21 luglio 1970.
L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune
commercio dei beni in Libia, in epoca immediatamente precedente
le suddette misure limitative della proprietà, accertato dal Ministero
delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici
erariali, e nella seguente misura:
fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;
sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni,
il 50 per cento;
sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20
per cento;
sul somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.
Art.2.
La concessione delle anticipazioni di cui al precedente articolo
1 spetta altresÏ:
a)proprietari di aziende agricole in Libia che ne hanno perduto
la disponibilità ed il cui diritto di proprietà aveva trovato
comunque riconoscimento nell'accordo italo-libico del 2
ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843;
b)titolari di concessioni che, pur avendo già adempiuto agli
obblighi imposti dai disciplinari di concessione, non hanno ottenuto,
in sede del surrichiamato accordo, l'accertamento dell'adempimento
e il conseguente riconoscimento del diritto di proprietà.
E' attribuito invece un indennizzo, in relazione all'avvaloramento
agrario effettuato, ai titolari di concessioni agricole in Libia
che non hanno potuto completare gli adempimenti previsti dai disciplinari
di concessione per eventi bellici o per altro impedimento
frapposto dalle autorità libiche.
Detto indennizzo sarà regolato dalla legge 29 ottobre l954,
n. 1050, relativa ai beni, diritti ed interessi perduti per
effetto del trattato di pace. L'ammontare delle liquidazioni
corrisposte o da corrispondere ai sensi della succitata legge
del successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto
1955, n. 946, è elevato in via generale e definitiva con l'applicazione
di un coefficiente unico pari 25 volte il valore al 1938.
Art. 3.
La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli
precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel
termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Sono valide le domande già presentate all'Amministrazione.
A corredo delle domande dovranno essere prodotte:
a) una descrizione particolareggiata d beni e la indicazione
dei diritti;
b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte
dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento la
determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui
sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo
le disposizioni di legge vigenti.
Art4
Alla corresponsione delle anticipazioni provvederà con proprio
decreto il Ministero per il tesoro, sentita la commissione interministeriale
costituita ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, presso
il Ministero del tesoro.
Il Ministero per il tesoro è autorizzato altresÏ a integrare
la composizione di detta commissione con la nomina di un rappresentante,
con proprio supplente, del Ministero dell'interno, nonchÈ di
due rappresentanti, con propri supplenti, delle categorie interessate,
designati questi ultimi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 5
Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni
e degli indennizzi, nonchÈ gli atti relativi ad eventuali operazioni
di cessioni anche parziali a favore di istituti di credito,
sono esenti da tassa e imposta di registro. Le somme ottenute
dagli interessati a tale titolo non si considerano reddito imponibile
agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e sono esenti
dall'imposta generale sull'entrata.
Gli atti relativi agli investimenti di dette somme sono esenti
dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative nonchÈ
dalle imposte di registro e ipotecarie, fatta eccezione per
gli emolumenti dei conser‚vatori dei registri immobiliari e
dei diritti catastali.
Art.6
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede a carico dello stanziamento del capitolo del
tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi
successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972,
rispettivamente di un miliardo e di due miliardi di lire.
Alla copertura dell'onere di lire un mi‚liardo relativo all'anno
1971 e di quello di lire due miliardi per l'anno 1972 si provvede
mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523
degli stati previsione del Ministero del tesoro per gli anni
medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo e dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1971
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