Promemoria
Disapplicazione
dei benefici previsti dalle leggi n. 336/70 e 140/85 nei soli
confronti dei profughi della Libia espulsi da Gheddafi nel 1970
dopo la confisca di tutti i loro beni.
La
legge n. 336/70 detta una serie di norme (artt. 1-2) a favore
dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti
ed assimilati. Tra i dipendenti assimilati agli ex combattenti
la legge include anche i profughi per l'applicazione del trattato
di pace e categorie equiparate a detti profughi.
A
norma della vigente legislazione non può sussistere dubbio
che nelle categorie equiparate ai profughi per trattato di pace
rientrino anche i profughi della Libia rimpatriati dopo il colpo
di stato di Gheddafi del 1° settembre 1969. Infatti l'art.
1, punto 4 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (normativa organica
per i profughi) equipara, a tutti gli effetti di legge, i profughi
dai territori esteri - a causa di situazioni di carattere generale
che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio
- ai profughi per l'applicazione del trattato di pace. Il successivo
art. 2, 4° capv. prevede che sono considerati profughi ai
sensi del c. 4 dell'art. 1 i cittadini italiani che siano rimpatriati
dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno
a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi
e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato
di necessità al rimpatrio. Questo è proprio il caso
dei cittadini italiani residenti in Libia espulsi dal Paese nel
1970.
Pertanto
è il possesso dell'attestato di profugo rilasciato dalle
competenti autorità italiane che dà diritto di beneficiare
di tutte le agevolazioni di stipendio e di carriera previste dalla
legge n. 336/70.
La
legge n. 140/85 (art. 6)attribuisce ai soggetti appartenenti alle
categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e,quindi,
anche ai profughi della Libia espulsi nel 1970 dopo il colpo di
stato, una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione
nella misura di originarie Lit. 30.000 mensili. Detta maggiorazione
spetta ai soggetti che non abbiano già usufruito dei benefici
previsti dalla legge 336/70 e si applica anche ai lavoratori dipendenti
ed autonomi non del settore pubblico iscritti alle assicurazioni
obbligatorie.
In
questi ultimi anni si è andato affermando da parte delle
Pubbliche Amministrazioni (Ministeri ed Enti previdenziali, tra
cui l'INPS) un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei
profughi della Libia rimpatriati nel 1970 che non concedono o
revocano a detti profughi i benefici previsti dalle due richiamate
leggi, arrivando a pretendere la restituzione delle somme erogate
nel tempo a fronte delle agevolazioni concesse, somme che, in
molti casi, raggiungono importi considerevoli.
Tale
atteggiamento si basa su di una giurisprudenza della Cassazione
ormai superata - che comunque non acquista mai forza di legge,
ma ha valore solo per i singoli casi esaminati – in base alla
quale hanno diritto ai benefici previsti dalla legge in questione
soltanto quei profughi che sono rimasti coinvolti in modo immediato
e diretto negli effetti del trattato di pace, nonché quelli
che ad essi, con apposite leggi, hanno ottenuto una specifica
parificazione.
La
citata giurisprudenza della Cassazione non ha tenuto quindi conto
del citato disposto dell'art. 1, n. 4 della legge n. 763/1981
che equipara i profughi per eventi analoghi a quelli avvenuti
in Libia dopo il 1° settembre 1969 ai profughi per conseguenza
della guerra e del trattato di pace.
Si
è venuto così a determinare un cospicuo contenzioso
tra i profughi oggetto dell'azione discriminatoria della Pubblica
Amministrazione e l'Amministrazione stessa, che ha finora avuto
esiti contrastanti. Infatti, mentre il Consiglio di Stato – sia
in sede consultiva che giurisdizionale - e la Corte dei Conti,
quale giudice unico per le pensioni ex art. 5 legge n. 205/2000
hanno, a più riprese, dichiarato che l'inciso “categorie
equiparate” contenuto nell'art. 1 della legge 336/70 implica il
riferimento non tanto alle situazioni espressamente contemplate
nel trattato di pace ma piuttosto alle equiparazioni che a tale
situazione vengono fatte dalla legislazione successiva in tema
di benefici per i profughi, la magistratura ordinaria, competente
per le questioni riguardanti il rapporto di lavoro, si è
attenuta ai precedenti giurisprudenziali della Cassazione.
La
Pubblica Amministrazione giustifica il denunciato atteggiamento
discriminatorio rifacendosi alle pronunce della Cassazione con
ciò ponendo in essere una disparità di trattamento
tra soggetti che sono rientrati prima del colpo di stato in Libia
del 1° settembre 1969 e soggetti che sono rientrati dopo e,
quindi, tra soggetti in uguali condizioni, in quanto titolari
dell'attestato di profugo rilasciato a norma della legge n. 763/81,
così violando anche l'art. 3 della Costituzione, in particolare
il principio di uguaglianza in senso formale sancito dal primo
comma.
Per
superare la descritta incresciosa situazione in cui versano i
profughi ingiustamente discriminati si propone l'adozione un provvedimento
di legge formulato come segue:
“I
cittadini italiani costretti a rimpatriare dalla Libia dopo il
1° settembre 1969 in conseguenza della situazione di carattere
generale determinatasi nei loro confronti nel Paese, sono equiparati,ai
fini dei benefici previsti dalle leggi: 24 maggio 1970, n. 336
e 15 aprile 1985, n. 140, ai profughi per l'applicazione del trattato
di pace.”
Italo Casaccio
La
lettera ai Ministri
Roma, 1 ottobre 2007
On. Giuliano Amato
Ministro dell'Interno
On. Cesare Damiano
Ministro del Lavoro
e della Previdenza sociale
Prof. Luigi Nicolais
Ministro per le Riforme
e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
Oggetto:
soggetti beneficiari delle leggi 336/70 e 140/85.
Questa Associazione
richiama l'attenzione dei Ministri in indirizzo su una grave discriminazione
relativa all'applicazione delle leggi 336/70 e 140/85, della quale
sono oggetto i profughi dalla Libia, espulsi da Gheddafi nel 1970
dopo la confisca di tutti i beni. Nell'allegato promemoria sono
sintetizzati i più importanti aspetti della vicenda che
si trascina da quasi quarant'anni.
Dato l'atteggiamento
ondivago della nostra magistratura che espone i nostri associati
ad una altalena di decisioni contraddittorie, si ritiene che solo
un intervento legislativo di natura interpretativa, anche se tardivo,
possa sanare la situazione.
Per tale
ragione si richiede di essere convocati dai competenti uffici
dei Ministeri del Lavoro, dell'Interno e per le Riforme e Innovazioni
nelle Pubbliche Amministrazioni, per avere una esaustiva risposta.
Restando in attesa di
un sollecito riscontro si porgono i migliori saluti
Il Presidente
Giovanna Ortu
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