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Promemoria

La lettera ai Ministri

 

 

Promemoria

Disapplicazione dei benefici previsti dalle leggi n. 336/70 e 140/85 nei soli confronti dei profughi della Libia espulsi da Gheddafi nel 1970 dopo la confisca di tutti i loro beni.

 

La legge n. 336/70 detta una serie di norme (artt. 1-2) a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati. Tra i dipendenti assimilati agli ex combattenti la legge include anche i profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate a detti profughi.

A norma della vigente legislazione non può sussistere dubbio che nelle categorie equiparate ai profughi per trattato di pace rientrino anche i profughi della Libia rimpatriati dopo il colpo di stato di Gheddafi del 1° settembre 1969. Infatti l'art. 1, punto 4 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (normativa organica per i profughi) equipara, a tutti gli effetti di legge, i profughi dai territori esteri - a causa di situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio - ai profughi per l'applicazione del trattato di pace. Il successivo art. 2, 4° capv. prevede che sono considerati profughi ai sensi del c. 4 dell'art. 1 i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio. Questo è proprio il caso dei cittadini italiani residenti in Libia espulsi dal Paese nel 1970.

Pertanto è il possesso dell'attestato di profugo rilasciato dalle competenti autorità italiane che dà diritto di beneficiare di tutte le agevolazioni di stipendio e di carriera previste dalla legge n. 336/70.

La legge n. 140/85 (art. 6)attribuisce ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e,quindi, anche ai profughi della Libia espulsi nel 1970 dopo il colpo di stato, una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione nella misura di originarie Lit. 30.000 mensili. Detta maggiorazione spetta ai soggetti che non abbiano già usufruito dei benefici previsti dalla legge 336/70 e si applica anche ai lavoratori dipendenti ed autonomi non del settore pubblico iscritti alle assicurazioni obbligatorie.

In questi ultimi anni si è andato affermando da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri ed Enti previdenziali, tra cui l'INPS) un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei profughi della Libia rimpatriati nel 1970 che non concedono o revocano a detti profughi i benefici previsti dalle due richiamate leggi, arrivando a pretendere la restituzione delle somme erogate nel tempo a fronte delle agevolazioni concesse, somme che, in molti casi, raggiungono importi considerevoli.

Tale atteggiamento si basa su di una giurisprudenza della Cassazione ormai superata - che comunque non acquista mai forza di legge, ma ha valore solo per i singoli casi esaminati – in base alla quale hanno diritto ai benefici previsti dalla legge in questione soltanto quei profughi che sono rimasti coinvolti in modo immediato e diretto negli effetti del trattato di pace, nonché quelli che ad essi, con apposite leggi, hanno ottenuto una specifica parificazione.

La citata giurisprudenza della Cassazione non ha tenuto quindi conto del citato disposto dell'art. 1, n. 4 della legge n. 763/1981 che equipara i profughi per eventi analoghi a quelli avvenuti in Libia dopo il 1° settembre 1969 ai profughi per conseguenza della guerra e del trattato di pace.

Si è venuto così a determinare un cospicuo contenzioso tra i profughi oggetto dell'azione discriminatoria della Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione stessa, che ha finora avuto esiti contrastanti. Infatti, mentre il Consiglio di Stato – sia in sede consultiva che giurisdizionale - e la Corte dei Conti, quale giudice unico per le pensioni ex art. 5 legge n. 205/2000 hanno, a più riprese, dichiarato che l'inciso “categorie equiparate” contenuto nell'art. 1 della legge 336/70 implica il riferimento non tanto alle situazioni espressamente contemplate nel trattato di pace ma piuttosto alle equiparazioni che a tale situazione vengono fatte dalla legislazione successiva in tema di benefici per i profughi, la magistratura ordinaria, competente per le questioni riguardanti il rapporto di lavoro, si è attenuta ai precedenti giurisprudenziali della Cassazione.

La Pubblica Amministrazione giustifica il denunciato atteggiamento discriminatorio rifacendosi alle pronunce della Cassazione con ciò ponendo in essere una disparità di trattamento tra soggetti che sono rientrati prima del colpo di stato in Libia del 1° settembre 1969 e soggetti che sono rientrati dopo e, quindi, tra soggetti in uguali condizioni, in quanto titolari dell'attestato di profugo rilasciato a norma della legge n. 763/81, così violando anche l'art. 3 della Costituzione, in particolare il principio di uguaglianza in senso formale sancito dal primo comma.

Per superare la descritta incresciosa situazione in cui versano i profughi ingiustamente discriminati si propone l'adozione un provvedimento di legge formulato come segue:

“I cittadini italiani costretti a rimpatriare dalla Libia dopo il 1° settembre 1969 in conseguenza della situazione di carattere generale determinatasi nei loro confronti nel Paese, sono equiparati,ai fini dei benefici previsti dalle leggi: 24 maggio 1970, n. 336 e 15 aprile 1985, n. 140, ai profughi per l'applicazione del trattato di pace.”

                                                                    

                                                                                            Italo Casaccio


La lettera ai Ministri

Roma, 1 ottobre 2007

 

On. Giuliano Amato

Ministro dell'Interno

On. Cesare Damiano

Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

Prof. Luigi Nicolais

Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione

 

Oggetto: soggetti beneficiari delle leggi 336/70 e 140/85.

 

Questa Associazione richiama l'attenzione dei Ministri in indirizzo su una grave discriminazione relativa all'applicazione delle leggi 336/70 e 140/85, della quale sono oggetto i profughi dalla Libia, espulsi da Gheddafi nel 1970 dopo la confisca di tutti i beni. Nell'allegato promemoria sono sintetizzati i più importanti aspetti della vicenda che si trascina da quasi quarant'anni.

Dato l'atteggiamento ondivago della nostra magistratura che espone i nostri associati ad una altalena di decisioni contraddittorie, si ritiene che solo un intervento legislativo di natura interpretativa, anche se tardivo, possa sanare la situazione.

Per tale ragione si richiede di essere convocati dai competenti uffici dei Ministeri del Lavoro, dell'Interno e per le Riforme e Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, per avere una esaustiva risposta.

Restando in attesa di un sollecito riscontro si porgono i migliori saluti

                                                                                        

                                                                                          Il Presidente

                                                                                         Giovanna Ortu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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