Riscatto
alloggi ERP
Un
importante annuncio per i nostri associati residenti in Toscana.
La
regione Toscana ha risolto, nel modo a noi più favorevole,
la problematica relativa al passaggio in proprietà delle
case popolari assegnate ai profughi. La legge regionale 2/11 del
2005 n°59 consente che il prezzo degli alloggi assegnati ai
profughi ai sensi della legge 4 marzo 1952 n° 137 articolo
17, sia determinato nella misura del 50% del costo di costruzione
di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione
ovvero di assegnazione dell'alloggio se anteriore.
La
domanda per richiedere ai Comuni la cessione in proprietà
dell'alloggio assegnato scade il 30 giugno 2006.
Qui
di seguito riportiamo la legge 59/2005 per agevolare gli interessati
nella compilazione della domanda.
Ci auguriamo che l'intervento della regione
Toscana costituisca guida ed esempio per analoga normativa in tutte
le altre regioni .
.
Legge
Regionale 2 novembre 2005 n. 59
Dopo
la decisione del Consiglio di Stato n.1176 del 2005
Il
riscatto degli alloggi: facciamo il punto
Il
Consiglio di Stato ha finalmente stabilito un punto fermo sulla
annosa questione riguardante il diritto al riscatto, da parte
dei profughi, degli alloggi loro assegnati in locazione alle condizioni
di miglior favore previste dalle leggi statali vigenti.
Detto
Organo Giurisdizionale infatti, con decisione del 16 novembre
del 2004, depositata in segreteria il 22 marzo del 2005, ha accolto
il ricorso in appello proposto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri avverso la sentenza del TAR del Lazio, che aveva
annullato la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 Febbraio 2002, la quale enuncia tutta una serie di principi
interpretativi delle leggi statali in materia che avvalorano le
giuste pretese dei profughi nei confronti della pubblica amministrazione.
Quest'ultima dovrà, quindi, eseguire la decisione del Consiglio
di Stato,come dallo stesso ordinato nella decisione in esame.
Con
soddisfazione rileviamo che il Consiglio di Stato ha motivato
la riforma della sentenza del TAR del Lazio sfavorevole ai profughi
con gran parte delle argomentazioni svolte nell'articolo pubblicato
in questa rivista nel giugno 2004.
Viene
pertanto riaffermato il principio che le agevolazioni previste
per i profughi per il riscatto della proprietà delle case
loro assegnate si applicano a tutti gli immobili ubicati nell'intero
territorio nazionale che siano stati realizzati ed assegnati ai
sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 e successive
modificazioni, indipendentemente ed a prescindere dall'anno di
costruzione, dalla natura dell'ente proprietario o gestore dell'immobile,ovvero
dalla relativa legge di finanziamento.
In
proposito si ricorda che dette agevolazioni consistono, ricorrendone
i presupposti di legge, nella possibilità di riscattare
la proprietà dell'alloggio occupato ad un prezzo pari al
50% del costo di costruzione dell'immobile, senza maggiorazione
delle spese sostenute dallo Stato o dall'Ente gestoreper gli interventi
di straordinaria manutenzione. Il termine per la presentazione
della domanda di cessione in proprietà degli alloggi scadrà
il 30 dicembre 2005 .
Rimane
aperto il problema, esistendo un precedente giurisprudenziale
negativo (Tribunale di Bologna n.1372, 11/5/2001), se ai profughi
spetti il diritto al riscatto dell'alloggio anche in assenza di
un piano di vendita degli immobili predisposto dalla Regione di
residenza, ai sensi del 4° comma dell'art.1 della Legge 24
Dicembre 1993, n.560.
Si
deve ritenere che il diritto spettante ai profughi abbia carattere
assoluto, considerato il vincolo di destinazione attribuito dal
legislatore agli immobili assegnati ai profughi in locazione,
il cui scopo essenziale è quello di facilitare l'accesso
alla proprietà della casa ad una categoria di cittadini
particolarmente svantaggiati dagli eventi storici. Non appare
quindi necessaria l'esistenza di unpiano regionale di vendita
per potersi avvalere del diritto di riscatto nei confronti dell'Ente
proprietario o gestore dell'immobile.Occorre
comunque tener presente che, qualora i piani di vendita degli
immobili proposti dagli Enti proprietari non siano stati formulati
dalle Regioni di residenza dei profughi entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore della citata legge n.560 del 1993, gli
Enti proprietari avrebbero dovuto procedere alle alienazioni degli
immobili in favore dei soggetti aventi diritto, tra cui appunto
iprofughi, nella misura massima del 75% e, comunque, non inferiore
al 50% (Art. I legge n.560 del 24 dicembre 1993, commi 1,4 e 24).
Va
infine ricordato che, per quanto riguarda le leggi statali in
favore dei profughi, le Regioni non hanno poteri regolamentari
come anche indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 Febbraio 2002, la quale prevede che non sussistono
poteri autorizzatori in capo alle Regioni in merito alla procedura
di alienazione degli alloggi destinati ai profughi.
In
conclusione, come sopra considerato, la decisione del Consiglio
di Stato fa riacquistare piena efficacia alle disposizioni contenute
nella citata Direttiva del 2002 che rafforzano il diritto al riscatto
degli alloggi condotti in locazione. Ogni contrario atteggiamento
della pubblica amministrazione proprietaria o gestrice degli immobili
non può che dar luogo ad un contenzioso giudiziario promosso
dai profughi interessati e di cui preghiamo di tener al corrente
la nostra Associazione.
Italo Casaccio
Consiglio
di Stato n. 1176/2005
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domanda alloggi
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