Home chi siamo attualita
home
   

Legge regionale 2 novembre 2005 n. 59

Il riscatto degli alloggi

 

 

Riscatto alloggi ERP

Un importante annuncio per i nostri associati residenti in Toscana.

 

La regione Toscana ha risolto, nel modo a noi più favorevole, la problematica relativa al passaggio in proprietà delle case popolari assegnate ai profughi. La legge regionale 2/11 del 2005 n°59 consente che il prezzo degli alloggi assegnati ai profughi ai sensi della legge 4 marzo 1952 n° 137 articolo 17, sia determinato nella misura del 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione ovvero di assegnazione dell'alloggio se anteriore.

La domanda per richiedere ai Comuni la cessione in proprietà dell'alloggio assegnato scade il 30 giugno 2006.

Qui di seguito riportiamo la legge 59/2005 per agevolare gli interessati nella compilazione della domanda.

Ci auguriamo che l'intervento della regione Toscana costituisca guida ed esempio per analoga normativa in tutte le altre regioni .

.

Legge Regionale 2 novembre 2005 n. 59


Dopo la decisione del Consiglio di Stato n.1176 del 2005

Il riscatto degli alloggi: facciamo il punto

Il Consiglio di Stato ha finalmente stabilito un punto fermo sulla annosa questione riguardante il diritto al riscatto, da parte dei profughi, degli alloggi loro assegnati in locazione alle condizioni di miglior favore previste dalle leggi statali vigenti.

Detto Organo Giurisdizionale infatti, con decisione del 16 novembre del 2004, depositata in segreteria il 22 marzo del 2005, ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza del TAR del Lazio, che aveva annullato la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Febbraio 2002, la quale enuncia tutta una serie di principi interpretativi delle leggi statali in materia che avvalorano le giuste pretese dei profughi nei confronti della pubblica amministrazione. Quest'ultima dovrà, quindi, eseguire la decisione del Consiglio di Stato,come dallo stesso ordinato nella decisione in esame.

Con soddisfazione rileviamo che il Consiglio di Stato ha motivato la riforma della sentenza del TAR del Lazio sfavorevole ai profughi con gran parte delle argomentazioni svolte nell'articolo pubblicato in questa rivista nel giugno 2004.

Viene pertanto riaffermato il principio che le agevolazioni previste per i profughi per il riscatto della proprietà delle case loro assegnate si applicano a tutti gli immobili ubicati nell'intero territorio nazionale che siano stati realizzati ed assegnati ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 e successive modificazioni, indipendentemente ed a prescindere dall'anno di costruzione, dalla natura dell'ente proprietario o gestore dell'immobile,ovvero dalla relativa legge di finanziamento.

In proposito si ricorda che dette agevolazioni consistono, ricorrendone i presupposti di legge, nella possibilità di riscattare la proprietà dell'alloggio occupato ad un prezzo pari al 50% del costo di costruzione dell'immobile, senza maggiorazione delle spese sostenute dallo Stato o dall'Ente gestoreper gli interventi di straordinaria manutenzione. Il termine per la presentazione della domanda di cessione in proprietà degli alloggi scadrà il 30 dicembre 2005 .

Rimane aperto il problema, esistendo un precedente giurisprudenziale negativo (Tribunale di Bologna n.1372, 11/5/2001), se ai profughi spetti il diritto al riscatto dell'alloggio anche in assenza di un piano di vendita degli immobili predisposto dalla Regione di residenza, ai sensi del 4° comma dell'art.1 della Legge 24 Dicembre 1993, n.560.

Si deve ritenere che il diritto spettante ai profughi abbia carattere assoluto, considerato il vincolo di destinazione attribuito dal legislatore agli immobili assegnati ai profughi in locazione, il cui scopo essenziale è quello di facilitare l'accesso alla proprietà della casa ad una categoria di cittadini particolarmente svantaggiati dagli eventi storici. Non appare quindi necessaria l'esistenza di unpiano regionale di vendita per potersi avvalere del diritto di riscatto nei confronti dell'Ente proprietario o gestore dell'immobile.Occorre comunque tener presente che, qualora i piani di vendita degli immobili proposti dagli Enti proprietari non siano stati formulati dalle Regioni di residenza dei profughi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della citata legge n.560 del 1993, gli Enti proprietari avrebbero dovuto procedere alle alienazioni degli immobili in favore dei soggetti aventi diritto, tra cui appunto iprofughi, nella misura massima del 75% e, comunque, non inferiore al 50% (Art. I legge n.560 del 24 dicembre 1993, commi 1,4 e 24).

Va infine ricordato che, per quanto riguarda le leggi statali in favore dei profughi, le Regioni non hanno poteri regolamentari come anche indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Febbraio 2002, la quale prevede che non sussistono poteri autorizzatori in capo alle Regioni in merito alla procedura di alienazione degli alloggi destinati ai profughi.

In conclusione, come sopra considerato, la decisione del Consiglio di Stato fa riacquistare piena efficacia alle disposizioni contenute nella citata Direttiva del 2002 che rafforzano il diritto al riscatto degli alloggi condotti in locazione. Ogni contrario atteggiamento della pubblica amministrazione proprietaria o gestrice degli immobili non può che dar luogo ad un contenzioso giudiziario promosso dai profughi interessati e di cui preghiamo di tener al corrente la nostra Associazione.

                                                                                                                               Italo Casaccio

 

Consiglio di Stato n. 1176/2005

Fac-simile domanda alloggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© A.I.R.L. 2003 - 2004