La "Normalizzazione"
dei rapporti Italo libici e i diritti dei rimpatriati
di A. Sinagra*
1. L'ultimo evento in senso cronologico nella evoluzione
dei rapporti italo - libici è costituito dalle intese raggiunte
il 4 luglio 1998 in sede di Commissione mista italo - arabolibica,
istituita con l'Accordo bilaterale di cooperazione economica
scientifica e tecnica firmato a Roma il 19 gennaio 1974.
Tali intese si segnalano specificamente per il fatto che esse
vanno anche oltre la attuazione di quanto convenuto con il citato
Accordo del 19 gennaio 1974, e dunque per molti aspetti si pongono
come nuovi accordi tra il Governo italiano e quello libico.
Sotto tale prospettiva le intese raggiunte il 4 luglio 1998,
per quel che esse innovano rispetto all'Accordo bilaterale del
19 gennaio 1974, e per quanto esse sotto diversi aspetti appaiano
riconducibili alla previsione dell'art. 80 della Costituzione,
sembrano giustificare consistenti perplessità in ordine al fatto
che le medesime siano state sottratte a qualsiasi procedura
di ratifica.
Ancor più consistenti perplessità nel senso indicato suscita
il "Comunicato congiunto" diffuso nello stesso giorno
del 4 luglio 1998 all'esito della riunione della Commissione
mista. Al di là del "nomen" dato al documento, esso
si pone nella sua natura intrinseca come un vero e proprio Accordo
internazionale con forte caratterizzazione e contenuto politico
dal quale derivano ben precisi obblighi per la parte italiana.
Va detto subito, in realtà, che dalla lettura di tale ultimo
documento colpiscono due circostanze: la prima è il carattere
assolutamente squilibrato del contenuto dell'atto che, lungi
dalla sinallagmaticità di un accordo vero e proprio , vede solo
la parte italiana assumere delle obbligazioni; non la parte
libica. La seconda circostanza, che solo apparentemente puÚ
essere qualificata come formale ma che viceversa nella sostanza
è indicativa di una ben precisa scelta politica di unilaterale
assunzione di obbligazioni da parte italiana, è che mentre il
Governo italiano assume le sue obbligazioni confermandole nella
loro immediata operatività e nella altrui pretesa di loro immediata
esigibilità con la forma indicativa delle espressioni verbali
("il Governo italiano si impegna", "il Governo
italiano concede"), le solo apparenti obbligazioni assunte
dalla parte libica vengono ancor più sfumate nei loro contenuti
e nella loro percettività dalla forma futura delle espressioni
verbali ("lo Stato libico permetterà").
Rinviando ad un momento successivo qualche rilievo in ordine
ai contenuti dei documenti fin'ora citati - contenuti che per
molti aspetti non sfuggono ad un giudizio anche di comicità
ancorchÈ, si spera, involontaria - per valutare se con le intese
da ultimo raggiunte possa seriamente parlarsi di "normalizzazione"
nei rapporti italo - libici cosÏ come in modo tanto trionfale
quanto ingiustificato si pretende da parte dei responsabili
della nostra politica estera, occorre ripercorrere - seppur
molto sinteticamente e sulla base degli atti internazionali
- l'evoluzione dei rapporti italo - libici dal momento della
occupazione militare britannica, all'esito dell'ultimo conflitto,
della Cirenaica e della Tripolitania, fino ad oggi.
Tale esame retrospettivo appare assolutamente necessario per
verificare quanto di squilibrato vi fosse da una parte o dall'altra,
in senso positivo o negativo, nei rapporti italo - libici, e
che avesse giustificato una "normalizzazione" cosÏ
come vengono oggi presentate le intese raggiunte lo scorso anno.
Tali intese, per il loro contenuto quasi esclusivamente concessorio
da parte dello Stato italiano allo Stato libico, lascerebbero
supporre che la precedente sistemazione dei rapporti fosse sbilanciata
a favore e vantaggio dello Stato italiano.
2. Questo è il punto centrale che va verificato anche
per quel che specificamente riguarda le rivendicazioni patrimoniali
e non patrimoniali dei cittadini italiani espulsi dalla Libia
nel 1970, previa confisca dei loro beni.
L'atto fondamentale nella sistemazione post - bellica dei rapporti
italo - libici è costituito dall'Accordo tra il governo della
Repubblica Italiana e il governo del Regno Unito di Libia (con
relativi scambi di note) concluso a Roma il 2 ottobre 1956.
Si è detto da più parti, e ancora oggi da parte di qualcuno,
che tale Accordo era troppo favorevole agli interessi italiani.
Al di là delle incongruenze di un tale giudizio nei riguardi
di un accordo liberamente concluso e accettato dalle due parti,
deve dirsi che, a tutto ammettere, non risulta esistente nel
diritto internazionale una simile ragione o motivazione per
disattendere e violare i patti liberamente e regolarmente conclusi.
NÈ puÚ dirsi seriamente che gli eventi verificatisi a seguito
del colpo di Stato del 1ƒ settembre 1969, che pose fine alla
monarchia senussita, possono essere intesi come denuncia degli
accordi conclusi da quello Stato durante il precedente regime.
Ne farebbe difetto la forma poichÈ non vi è mai stato un atto
ufficiale in tal senso da parte libica, e ne farebbe difetto
la sostanza poichÈ in larghissima misura le previsioni contenute
nell'Accordo italo - libico del 1956 avevano avuto attuazione
e dunque si erano esaurite nei loro effetti, con la conseguenza
che ben poco o niente poteva costituire oggetto di denuncia
da parte delle nuove autorità rivoluzionarie libiche.
In secondo luogo deve ricordarsi che l'Accordo italo - libico
del 1956 si poneva, come risulta dal suo preambolo e dalla legge
italiana di autorizzazione alla ratifica, in rapporto di stretta
esecuzione di quanto stabilito con la Risoluzione A/1758 del
19 dicembre 1950 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
che recava ben precise disposizioni economiche e finanziarie
relative al costituendo Stato indipendente di Libia; dunque,
quanto di pretesamente sbilanciato a favore dello Stato italiano
si volesse rinvenire nell'Accordo italo - libico del 1956, altro
non è che la esatta esecuzione di quanto stabilito con la citata
Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Infine, e da ultimo, deve pur dirsi che il contenuto di detta
Risoluzione delle Nazioni Unite muoveva da una considerazione
ben precisa dello stato di fatto esistente al momento in Libia
e di quanto in Libia aveva fatto il Governo italiano fin dal
1912 in termini di sviluppo economico e di promozione sociale,
oltre a quanto era stato fatto in termini di organizzazione
amministrativa e istituzionale anche con riguardo ai rapporti
tra la Libia e l'Italia: rapporti che potevano a giusto titolo
essere qualificati non già in termini di colonizzazione, bensÏ
più esattamente in termini di integrazione tra lo Stato italiano
e la Libia. Si pensi, a tacere d'altro, ai provvedimenti in
materia di cittadinanza rappresentati dal D.L. luogotenenziale
del 1ƒ giugno 1919, n. 931, relativo all'ordinamento della Tripolitania;
dal RD legge 31 ottobre 1919 n. 2401 relativo all'ordinamento
della Cirenaica; dalla legge 26 giugno 1927, n. 1013, e dalla
successiva legge di modifica del 3 dicembre 1934, n. 2012.
Conseguentemente, l'Accordo italo - libico del 1956, dando puntuale
esecuzione alla Risoluzione del 19 dicembre del 1950 dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, non puÚ in alcun modo ritenersi,
quanto al suo contenuto, sbilanciato a favore degli interessi
italiani poichÈ esso, come anche la più volte citata Risoluzione,
teneva giustamente conto (su ciÚ convenendo anche la parte libica)
di quanto in termini finanziari, organizzativi e di promozione
sociale ed economica era stato fatto in precedenza dal Governo
italiano in favore delle popolazioni della Cirenaica e della
Tripolitania. E di tale consistente sviluppo della Libia promosso
dai governi italiani, pre - fascisti e fascisti tenne ben conto
la Risoluzione dell'ONU nel disporre, nel suo terzo considerato,
che la formale costituzione dello Stato libico indipendente
doveva e poteva avvenire al più tardi il 1ƒ gennaio 1952.
Nella storia controversa delle colonizzazioni non sembra rinvenibile
una situazione corrispondente che vede una ex colonia potersi
costituire nella forma autonoma indipendente dello Stato a cosÏ
poco tempo dalla cessazione del cosiddetto regime coloniale.
3. Da quanto fin'ora esposto deve trarsi allora la conclusione
che nulla da "normalizzare" vi era nei rapporti italo
- libici a fronte di quanto già concordato con il Trattato del
2 ottobre 1956, sotto la pretesa motivazione di uno sbilanciamento
di quelle intese a beneficio dello Stato e dei cittadini italiani
che avevano profuso e profondevano il loro lavoro e il loro
impegno nelle regioni della Cirenaica e della Tripolitania.
Lo Stato libico si era inequivocabilmente impegnato al riconoscimento
e al rispetto dei diritti civili, e segnatamente dei diritti
di proprietà, dei cittadini italiani presenti sul territorio.
Già la citata Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, all'art. VI, inequivocabilmente disponeva che "i
beni, i diritti e gli interessi dei cittadini italiani, comprese
le persone giuridiche italiane in Libia, saranno rispettati",
e questo è il contenuto essenziale, per quanto ora interessa,
dell'Accordo italo - libico del 2 ottobre 1956.
L'espropriazione illegale e selvaggia di questi beni, diritti
ed interessi che seguÏ da lÏ a poco agli eventi del 1ƒ settembre
1969, con la successiva espulsione dei cittadini italiani titolari
di quei beni, diritti e interessi nella sua illegalità puÚ essere
valutata sotto un differente punto di vista: come violazione
flagrante e violenta della citata Risoluzione delle Nazioni
Unite e degli accordi italo - libici del 2 ottobre 1956 ovvero
come generalizzata ed illegale espropriazione da parte dello
Stato libico dei beni, diritti ed interessi degli stranieri.
Tale espropriazione è dal diritto internazionale qualificata
come illecita e per essa, a tutto ammettere, il governo espropriante
avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo pari al valore attuale
e potenziale dei beni, diritti ed interessi in questione.
Premesso che non risulta che mai da parte delle autorità libiche
sia stata formulata una pretesa di originaria illegale acquisizione
da parte dei cittadini italiani di quei beni, diritti ed interessi
(come in via eccettuativa rispetto alla generale garanzia e
riconoscimento di tutela di quei beni, diritti ed interessi,
prevedeva il citato art. VI della Risoluzione dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite) che nell'Accordo italo - libico
del 1956 vennero accertati sulla base di una ben precisa e meticolosa
documentazione, deve ancora ribadirsi che da parte del Governo
italiano non si ritenne per ragioni politiche, differentemente
valutabili, di sottoporre ad arbitrato la situazione determinatasi
con i provvedimenti adottati dalle autorità rivoluzionarie libiche
a seguito degli eventi del settembre 1969, cosÏ come prevedeva
l'art. 17 dell'Accordo italo - libico del 1956. NÈ il Governo
italiano ritenne, per le medesime valutazioni politiche che
ora si omette di commentare, di denunciare nella sede delle
Nazioni Unite quei provvedimenti delle autorità libiche cosÏ
palesemente violativi della Risoluzione dell'Assemblea Generale
del 19 dicembre 1950.
Neppure ritenne il Governo italiano, e nÈ ha fino ad ora ritenuto,
di far valere presso le autorità libiche, e a tutela dei suoi
cittadini, l'obbligo di quelle autorità di risarcire quei beni,
diritti ed interessi cosÏ illegalmente e indiscriminatamente
confiscati con la legge libica del 21 luglio 1970 sulla base
- se non degli Accordi del 2 ottobre 1956 - di una ben precisa
previsione del diritto internazionale generale.
Al di là di ogni valutazione sulle azioni o sulle omissioni
di politica estera italiana nei confronti della Libia, da quanto
fin'ora esposto possono trarsi due conclusioni. La prima è l'obbligo
sostitutivo, pieno e ineludibile, del Governo italiano di risarcire
in misura integrale e comprensiva del valore degli avviamenti
commerciali, degli interessi e della svalutazione monetaria,
quei beni, diritti e interessi perduti dalla Comunità italiana
presente in Libia e poi da lÏ espulsa con la forza.
4. Al riguardo, e per quel che specificamente attiene
alla ormai trentennale ed ancora insoluta vicenda dei nostri
connazionali forzosamente rimpatriati dalla Libia, nelle sue
connessioni di diritto internazionale, deve dirsi che il problema
complessivo si pone sotto il titolo, ben conosciuto agli internazionalisti,
della protezione diplomatica dello Stato nei confronti dei propri
cittadini e dei loro interessi all'estero. Certo, in linea generale
l'istituto giuridico della "protezione diplomatica"
riflette, come anche hanno avuto modo di precisare le Sezioni
Unite Civili della Corte di Cassazione nel famoso caso Neroni,
non già un diritto del cittadino, bensÏ una potestà e cioè una
facoltà dello Stato di appartenenza della persona in ragione
del rapporto di cittadinanza.
Ma, tutte le volte in cui i diritti e gli interessi del cittadino
all'estero vengono riconosciuti e garantiti dallo Stato con
un Accordo internazionale - e, per quel che ora interessa, e
al di là della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite del 19 dicembre 1950, con l'Accordo italo - libico del
2 ottobre 1956 - lo Stato ha un obbligo nei confronti dei propri
cittadini di proteggere le loro persone e i loro diritti e interessi
(e questi ne hanno un corrispondente diritto) nei confronti
dello Stato estero, specialmente quando nella definizione dei
rapporti con quest'ultimo si prevede la possibilità di ricorrere
allo strumento arbitrale.
Nulla di tutto questo e nulla ha fatto lo Stato italiano in
difesa dei suoi cittadini illegalmente espropriati e forzosamente
rimpatriati dalla Libia.
Da qui la seconda conclusione e cioè l'obbligo pieno e indiscutibile
dello Stato italiano di risarcire esso, in via sostitutiva e
in misura intera, i beni, i diritti e gli interessi dei nostri
connazionali.
In questa direzione si sono avuti, come è noto, diversi provvedimenti
normativi italiani a beneficio dei cittadini rimpatriati dalla
Libia, e ciÚ conferma il punto di vista fino ad ora esposto.
Si tratta, tuttavia, di provvedimenti del tutto insufficienti
poichÈ la cifra globale corrisposta fino ad oggi agli aventi
diritto, a circa trent'anni dalla confisca, ammonta a circa
288 miliardi (mi riferisco ai provvedimenti n. 1066 del 1971
e n. 135 del 1985) e cioè non raggiunge nemmeno il valore delle
perdite subite e stimate al 1970 in circa 400 miliardi di lire
italiane.
5. L'Accordo italo - libico del 2 ottobre 1956, per
sua espressa statuizione, dichiarava che con esso era concluso
e definito ogni aspetto contenzioso e rivendicativo nei rapporti
tra l'Italia e la Libia.
Per altro verso, in nessun modo puÚ ricavarsi - se non facendo
ricorso ad un tragico umorismo - alcun profilo di legittimità
al generalizzato provvedimento libico di confisca del 21 luglio
1970 nella parte in cui questo fonda la sua pretesa di legalità
sulla necessità di "restituire al popolo libico le ricchezze
dei suoi figli e dei suoi avi usurpate dagli oppressori",
e cioè da quei coloni che con il loro lavoro e il loro sacrificio,
già prima dell'avvento del fascismo, promossero lo sviluppo
economico e sociale di quelle regioni recandovi il segno della
civiltà e dando ai suoi stessi abitanti dignità di popolo.
In tale situazione è ben curioso ed amaro constatare come il
Governo italiano cosÏ generosamente prodigo verso chi, spinto
da destini avversi, cerca e ottiene in Italia dignità umana
e protezione, sia talmente sordo nei confronti di chi, con il
proprio lavoro e i propri sacrifici, in Libia e altrove ha onorato
il proprio Stato di appartenenza e il suo governo nelle sue
successioni storiche. Si spendono miliardi per l'assistenza
ai profughi di ogni più differente provenienza geografica, ma
a distanza ancora di trent'anni non vengono appieno risarciti
ai nostri concittadini rimpatriati dalla Libia quei beni, diritti
ed interessi che il Governo italiano, nella consapevole omissione
di ogni pur dovuta azione internazionale di tutela e nella indiscussa
vigenza di Accordi internazionali, ha ritenuto di sacrificare
a beneficio di una politica estera le cui finalità sono difficilmente
comprensibili, e a beneficio di più rilevanti interessi economici.
Da quanto da ultimo esposto emerge il problema di fondo: con
gli Accordi del 1998 sarebbero stati "normalizzati"
i rapporti italo - libici. Ma cosa vi era da "normalizzare"
se con il Trattato del 1956 ogni questione era stata definita
ed in modo in verità molto generoso nei confronti della Libia
alla quale l'Italia trasferiva, tra l'altro, tutti i suoi beni
del demanio e del patrimonio indisponibile e disponibile e anche
delle sue aziende ed enti autonomi?
Forse vi era da "normalizzare" il risarcimento dovuto
ai nostri profughi dalla Libia e non a caso la citata legge
n. 1066 del 1971, nel disporre un acconto sugli indennizzi per
i beni perduti, soprassedeva a corrispondere la rimanente parte,
"in attesa di accordi internazionali".
I sopraggiunti accordi internazionali non affrontano minimamente
il problema del pieno risarcimento dei nostri concittadini rimpatriati
dalla Libia.
6. Dunque ci troviamo di fronte ad un Governo inadempiente
e ad un Parlamento che promette ma non onora le sue promesse.
Al di là delle ancora insoddisfatte e legittime aspettative
dei nostri concittadini, le intese italo - libiche di recente
intervenute lo scorso anno sono addivenute sul piano propriamente
politico ad una "normalizzazione" che francamente
giustifica ogni dubbio ed ogni perplessità. In particolare,
e senza addentrarci in un'analisi dettagliata di quanto convenuto
all'esito della riunione del 4 luglio 1998 della Commissione
mista italo - libica che, tra le altre cose, fa stato di progressi
nel settore turistico del tutto ignoti alla esperienza corrente,
e che annuncia la conclusione in materia di un Accordo del cui
testo peraltro non si dispone, quel che sorprende è il richiamo
ai diritti dell'uomo che anche la parte libica dichiara di voler
rispettare.
Premesso che non risulta nessuna particolare attitudine e disponibilità
da parte delle autorità libiche al rispetto dei primordiali
diritti e libertà fondamentali della persona umana (a cominciare
dalle libertà politiche e religiose), è appena il caso di rammentare
a tale proposito che le autorità libiche ancora oggi precludono
l'ingresso sul loro territorio, e anche solo per finalità meramente
turistiche, ai cittadini italiani espulsi nel 1970; e ciÚ nonostante
che nel richiamato "Comunicato congiunto" del 4 luglio
1998, si legge che "lo Stato libico, a sua volta, permetterà
ai cittadini italiani interdetti dall'ingresso nel proprio territorio,
per delle precedenti disposizioni, di entrare nel territorio
libico per motivi di turismo, visita o lavoro": le autorità
libiche, dunque, non fanno in tempo a concludere un accordo
che già lo violano e come esempio di "normalizzazione"
dei rapporti bisogna dire che non è male. E non è certo sufficiente
la lettera di postume e vuote assicurazioni del Ministro Dini
inviata in un caldo sabato d'agosto alla Presidente della Associazione
dei Rimpatriati dalla Libia, a far sperare nella futura "normalizzazione"
di tale aspetto dei rapporti italo - libici che cosÏ direttamente
attiene al rispetto della persona umana e ad un reale spirito
collaborativo da parte della nostra ex "quarta sponda".
La verità è che nei negoziati per la "normalizzazione"
dei rapporti italo - libici puÚ rinvenirsi soltanto una elencazione
di impegni unilateralmente gravanti sullo Stato italiano e la
lettera del Ministro Dini curiosamente appare il giorno successivo
a quello in cui sull'"Italy Daily" dell'"Herald
Tribune" compariva un articolo di Cristopher Emsden non
certo elogiativo della "politica estera" italiana
nei confronti della Libia e ancora meno elogiativo delle omissioni
del Governo italiano nei confronti dei rimpatriati dalla Libia.
Bisogna pur dire che non solo questa non è politica estera,
ma non è neppure un modo accettabile di considerare e proteggere
le umanissime aspirazioni di chi chiede solo di poter rivedere
per pochi giorni i luoghi dove è nato, dove ha vissuto e dove
ha lavorato. E' solo il metodo di un deplorevole inganno e di
una ancor più deplorevole ipocrisia da parte di chi finge di
credere al dichiarato proposito di rispetto dei diritti dell'uomo
da parte libica e nella realtà crede di acquietare la coscienza
con una tardiva missiva ferragostana.
Nonostante tutto, se questo è il prezzo che si ritiene di dover
pagare per conservare o conseguire risultati economici di particolare
grandezza (e basterebbe pensare alle concessioni petrolifere
dell'Agip o agli enormi interessi economici che ruotano intorno
al gigantesco costruendo gasdotto che unirà la costa libica
a quella siciliana, ovvero pensare all'eventuale commessa all'Italia
per la costruzione di 2.187 chilometri di ferrovia lungo la
costa libica) con tutti gli indubbi vantaggi che ciÚ comporta
e comporterà per lo sviluppo della nostra economia nazionale
e per il pieno utilizzo delle nostre tecnologie e della nostra
forza - lavoro, allora è giusto che di quei vantaggi beneficino
non soltanto questa o quell'altra impresa italiana e, in conclusione,
la collettività nazionale, ma prima di ogni altri i nostri concittadini
profughi dalla Libia che ancora attendono il soddisfacimento
dei loro indiscussi diritti.
Al contrario, come ricorda Emsden nel suo articolo su "Italy
Daily" dell'"Herald Tribune" dell'8 agosto 1999,
sembra che il Ministro Dini abbia dichiarato che la questione
delle proprietà dei rimpatriati non era di massima priorità.
7. La verità è che la tanto decantata "normalizzazione"
non è altro che una resa incondizionata, morale e politica,
dell'Italia nei confronti di un paese al quale l'Italia dette
non solamente ordine e benessere ma, nel 1934, il suo stesso
nome di Libia.
A parte la amara constatazione che il verbale della riunione
della Commissione mista italo - libica del 4 luglio 1998 evidenzia
gli infruttuosi tentativi di parte italiana di intessere utili
ed effettivi rapporti con le autorità libiche, come si ricava
dai diversi accordi proposti da parte italiana con riguardo
a differenti settori e per i quali la controparte libica si
è semplicemente riservata di far conoscere il suo punto di vista
senza neppure indicare un termine, è dal "Comunicato congiunto"
dello stesso giorno 4 luglio 1998 che si puÚ avere una misura
precisa del tipo di "normalizzazione" dei rapporti
che è stato conseguito.
Si rammentano le "ferite ancora ricordate da molti libici"
a causa della "colonizzazione italiana". Non si precisa
di quali ferite si tratta e non si ricorda che l'Italia in quelle
regioni, prima sottoposte al dominio ottomano, portÚ la civiltà
delle sue leggi, il sacrificio del proprio lavoro, i suoi ordinamenti
amministrativi, l'istruzione generalizzata , l'assistenza sanitaria
e trasformÚ in larga misura, con l'opera dei suoi coloni, lande
desertiche in campi rigogliosi. E come l'antico console resse
con l'imperio il popolo e nella pace introdusse il costume e
le regole affratellando nella comune cittadinanza e in un comune
destino un popolo che mai fu ritenuto sottomesso, ma fu ritenuto
fratello; di esso ne fu rispettata la lingua, gli usi e la religione
nel gesto simbolico della spada impugnata in difesa dell'Islam.
Nonostante ciÚ l'Italia di oggi invita la Libia "a superare
il passato".
Attingendo anche a profili di indubbia comicità di tale spessore
da far dubitare che essa sia stata involontaria, "la Libia
invita l'Italia a non ripetere in futuro" il deprecato
passato e l'Italia promette che "non si verificheranno
atti ostili di qualsiasi origine dall'Italia verso la Libia".
E ancora: "il Governo italiano esprime il proprio rammarico
per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della
colonizzazione italiana". Il passo qui si presta a una
dubbia interpretazione nel senso che nel prevedere di seguito
che l'Italia "si adopererà per rimuoverne per quanto possibile
gli effetti", è lecito pensare che si alluda alla demolizione
delle strade, dei porti, degli ospedali, delle scuole, dei poderi,
delle opere di irrigazione e di quant'altro fu realizzato "a
seguito della colonizzazione italiana" per provocare le
lamentate "sofferenze arrecate al popolo libico".
8. Nello specifico, raggiungendo un insolito mix tra
l'ironia e la tragedia, l'Italia si impegna "a ricercare,
con tutti i mezzi disponibili, i cittadini libici allontanati
coercitivamente, all'epoca" dalla Tripolitania e dalla
Cirenaica: siamo nel 1912 e calcolando un'età media degli "allontanati
coercitivamente" di 25 anni, questi dovrebbero avere oggi
mediamente 112 anni di età. Il Ministero degli Affari Esteri
italiano ci farà sapere quanti ne sono stati rintracciati.
Ma vi è la questione poi della ricerca in Italia dei discendenti
di costoro i quali evidentemente si accasarono in Italia o altrove
e questi eventuali discendenti evidentemente o si sono perfettamente
integrati in Italia o non vogliono ritornare in Libia per intuibili
motivi, ovvero - per meno intuibili motivi - si nasconderebbero
e non si vogliono far trovare. Tuttavia, questa Italia, questa
deplorevole Italia, ne ritiene necessaria la ricerca "per
restituire riconoscimento, materiale e morale, ai loro familiari
- (che dovendo essere ragionevolmente gli ascendenti dovrebbero
avere mediamente oggi 140 anni di età ed essere in vita per
ricevere il promesso riconoscimento materiale) - e al popolo
libico."
Poi vi è il problema dello sminamento dei campi minati, e questo
è un problema serio e in parte reale ma che riguarda anche e
in pari misura il Regno Unito di Gran Bretagna la cui opera
di minamento in Libia durante la guerra fu ben più consistente
di quella italiana.
NÈ le autorità libiche hanno fino ad ora indicato e documentato
quando, quanti e chi dei cittadini libici abbiano subito lesioni
a seguito dell'esplosione di mine. Nonostante ciÚ, l'impegno
finanziario che assume il Governo italiano con le intese di
cui ora si discute è gigantesco e si prevede anche la costituzione
in forma societaria e con capitali italiani di un "Fondo
sociale" finanziato dall'Italia ma presieduto da un cittadino
libico.
In finale, come nel crescendo dei fuochi pirotecnici, vi è l'aspetto
storico - culturale e dunque "L'Italia si impegna a restituire
alla Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, tutti
i manoscritti, reperti, documenti, monumenti e oggetti archeologici
trafugati in Italia durante e dopo la colonizzazione italiana
della Libia". Al riguardo, deve dirsi con molta franchezza
che non puÚ consentirsi una cosÏ deliberata offesa non tanto
al prestigio nazionale italiano del quale nessuno ormai più
si occupa, quanto all'intelligenza media dei cittadini: non
esistono "manoscritti, reperti, documenti" riconducibili
o meno ad una pretesa, e allora certo inesistente, cultura libica.
E quanto poi ai "monumenti e agli oggetti archeologici"
essi sono quelli che hanno segnato l'espandersi della civiltà
di Roma ed essi sono in Libia e là essi devono rimanere, come
a Leptis Magna e in tanti altri luoghi della Cirenaica e della
Tripolitania, a testimonianza di quella prima grandiosa opera
di colonizzazione condotta da Roma in lande desertiche e allora
pressocchè disabitate.
9. In conclusione, il Governo italiano si impegna anche
a concedere, nella misura compatibile con gli obblighi derivanti
dalla sua appartenenza all'Unione Europea, "ai cittadini
libici il diritto di godere dei privilegi riconosciuti dalla
legislazione italiana all'epoca della colonizzazione".
Dunque, l'infame colonizzazione italiana elargiva privilegi
e benefici alle popolazioni libiche e tra questi, e per prima,
come pure si è ricordato, la pari cittadinanza italiana. A fronte
di questo si disconoscono ancora ai profughi i loro sacrosanti
diritti e ad essi si preclude ancora oggi, nonostante l'"impegno"
libico contenuto nel ricordato "Comunicato congiunto",
la possibilità di recarsi in Libia con il solo visto turistico.
Questa è la "normalizzazione" dei rapporti italo -
libici come è stata voluta dal Governo italiano.
La verità triste è che non c'è più governo e non c'è più Italia.
Il Professor Avv. Augusto
Sinagra è Ordinario di Diritto Internazionale presso l'Università
di Roma "La Sapienza"